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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 47294 | Data di udienza: 8 Aprile 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione ex art. 173 cod. pen. – Esclusione – Demolizione e confisca – Natura sanzionatoria (confisca) e ripristinatoria (ordine di demolizione) – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Sentenze Cedu sulla confisca – Art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 – Demolizione dell’immobile abusivamente edificato e alienato a terzi – RISARCIMENTO DEL DANNO – Acquirente (reale o simulato) – Rivalsa confronti del venditore – Ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato – Presupposti per la sospesione – Fattispecie – PROCEDURA PENALE – Ordine di demolizione – Proposizione ricorso al T.A.R. – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2016
Numero: 47294
Data di udienza: 8 Aprile 2016
Presidente: FIALE
Estensore: Socci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione ex art. 173 cod. pen. – Esclusione – Demolizione e confisca – Natura sanzionatoria (confisca) e ripristinatoria (ordine di demolizione) – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Sentenze Cedu sulla confisca – Art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 – Demolizione dell’immobile abusivamente edificato e alienato a terzi – RISARCIMENTO DEL DANNO – Acquirente (reale o simulato) – Rivalsa confronti del venditore – Ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato – Presupposti per la sospesione – Fattispecie – PROCEDURA PENALE – Ordine di demolizione – Proposizione ricorso al T.A.R. – Effetti.



Massima

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47294


DIRITTO URBANISTICO – Violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione ex art. 173 cod. pen. – Esclusione.
 
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano; Sez. 3, n.19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro).


DIRITTO URBANISTICO – Demolizione e confisca – Natura sanzionatoria (confisca) e ripristinatoria (ordine di demolizione) – Acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune – Sentenze Cedu sulla confisca – Art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
 
Nessuna equiparazione può logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti). Pertanto, anche l’eventuale acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 – dep. 23/01/2007, Turianelli). Nella specie, non sussiste alcun provvedimento amministrativo che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001).
 

DIRITTO URBANISTICO – Demolizione dell’immobile abusivamente edificato e alienato a terzi – RISARCIMENTO DEL DANNO – Acquirente (reale o simulato) – Rivalsa confronti del venditore.
 
In materia edilizia, la demolizione dell’immobile, attualmente prevista dall’art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa nemmeno dall’alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato. L’eventuale acquirente (reale o simulato) dell’immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi; Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, Woolgar).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato – Presupposti per la sospesione – Fattispecie.
 
L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. Nella specie è stata giudicata inidonea a tal fine la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre l’ordine di demolizione (Cass. Sez. 3, n. 42978 dep. 21/11/2007, Parisi; Cass., Sez. 3, n. 9145 dep. 04/03/2016, Manna).
 

DIRITTO URBANISTICO – PROCEDURA PENALE – Ordine di demolizione – Proposizione ricorso al T.A.R. – Effetti.
 
La mera proposizione di un ricorso al T.A.R. non consente, inoltre, di sospendere l’ordine di demolizione. Infatti, per la sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l’ordine di demolizione. Inoltre nel caso in analisi nessuna prova della notifica e del deposito del ricorso al T.A.R. è stata fornita in giudizio, ed ancora in considerazione del tempo trascorso il ricorso al TAR sarebbe comunque tardivo; nulla viene contestato nel ricorso in Cassazione su tali aspetti della motivazione dell’ordinanza impugnata (il ricorso, quindi, oltre che manifestamente infondato, su questo punto, è anche generico e non autosufficiente). 
 

(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 23/09/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. SOCCI, Ric. Scognamiglio 
 
 
Conforme: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47289  Ric. Garofalo; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47287  Ric. Guidi

 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47294

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47294

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO EUGENIO nato il 14/05/1967 a NAPOLI
avverso l’ordinanza del 23/09/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette conclusioni del PG G. Romano “che dichiari inammissibile il ricorso”
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23 settembre 2014 respingeva l’istanza di Scognamiglio Eugenio diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo sito in strada della Colmata, n 79°, Pozzuoli, relativo alla sentenza della Pretura circondariale di Napoli, sezione di Pozzuoli, del 3 febbraio 1997, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 12 marzo 1998, irrevocabile il 30 aprile 1998, nei confronti di Illiano Luigi.
 
2. Scognamiglio Eugenio propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Violazione di legge, art. 13 della legge n. 47 del 1985, in relazione all’art. 42 del cod. pen. e all’art. 7 della Convenzione Europea Dei Diritti Dell’uomo.
 
Il ricorrente è un estraneo rispetto alla vicenda del processo penale per abuso edilizio. L’ordinanza di demolizione era stata emessa a carico di Illiano Mario, erede di Illiano Luigi. Il ricorrente che ha acquistato l’immobile dopo l’ordine di demolizione è parte offesa. Trattandosi di pena, la demolizione non può effettuarsi nei confronti dell’estraneo al reato, come prevedono numerose decisioni della CEDU (ad es. sentenza Sud Fondi). Lo stesso principio è affermato dall’art. 42 del cod. pen.
 
2. 2. Violazione di legge, art. 13 della legge n. 47 del 1985, in relazione agli art. 172 e 173 del cod. pen.
 
La sanzione accessoria della demolizione deve ritenersi prescritta. La Procura agisce per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato da oltre venti anni. Ormai è insostenibile il principio di imprescrittibilità dell’ordine di demolizione. Trattasi di una sanzione di carattere penale. 
 
2. 3. Violazione di legge, art. 13 della legge n. 47 del 1985, in relazione all’art. 665 cod. proc. pen.
 
Il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto della pendenza di un procedimento davanti al T.A.R. Campania; la mancata sospensione in attesa del giudizio del T.A.R. si pone in netto contrasto con il diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia favorevole in sede amministrativa; la stessa sarebbe inutile se l’opera nel frattempo venisse demolita.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.).
 
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n.19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).
 
5. La questione della natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta.
 
Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti).
 
6. Anche l’eventuale acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 – dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645). Nel nostro caso nessun provvedimento amministrativo che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive sussiste (art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001).
 
7. Inoltre, la demolizione dell’immobile, attualmente prevista dall’art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa nemmeno dall’ alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato. L’eventuale acquirente (reale o simulato) dell’immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi; Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, Woolgar).
 
8. La mera proposizione di un ricorso al T.A. R. non consente, inoltre, di sospendere l’ordine di demolizione. Infatti come adeguatamente motivato nell’ordinanza impugnata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, per la sospensione deve sussistere una concreta attualità e una prognosi rapida e favorevole di accoglimento e di incompatibilità (della soluzione amministrativa) con l’ordine di demolizione. Inoltre nel caso in analisi la Corte di appello rileva che nessuna prova della notifica e del deposito del ricorso al T.A. R. è stata fornita in giudizio, ed ancora in considerazione del tempo trascorso il ricorso al TAR sarebbe comunque tardivo; nulla viene contestato nel ricorso in Cassazione su tali aspetti della motivazione dell’ordinanza impugnata (il ricorso, quindi, oltre che manifestamente infondato, su questo punto, è anche generico e non autosufficiente). 
 
L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. (Nella specie è stata giudicata inidonea a tal fine la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre l’ordine di demolizione). (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 – dep. 21/11/2007, Parisi, Rv. 238145; vedi inoltre, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso l’8/04/2016
 
 
 

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