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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 47286 | Data di udienza: 8 Aprile 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Ordine dì demolizione delle opere abusive – Istanza di condono o sanatoria – Passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Revoca o sospensione – Accertamento da parte del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Reati concernenti le violazioni edilizie – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. – Inapplicabilità – Differenza tra demolizione e confisca.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2016
Numero: 47286
Data di udienza: 8 Aprile 2016
Presidente: FIALE
Estensore: SOCCI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Ordine dì demolizione delle opere abusive – Istanza di condono o sanatoria – Passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Revoca o sospensione – Accertamento da parte del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Reati concernenti le violazioni edilizie – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. – Inapplicabilità – Differenza tra demolizione e confisca.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47286



DIRITTO URBANISTICO – Ordine dì demolizione delle opere abusive – Istanza di condono o sanatoria – Passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Revoca o sospensione – Accertamento da parte del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
 
In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine dì demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento. (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna).
 

DIRITTO URBANISTICO – Reati concernenti le violazioni edilizie – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. – Inapplicabilità – Differenza tra demolizione e confisca.
 
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Cass. Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro). Inoltre, nessuna equiparazione può logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti; Cass. sez. 3, 11/02/2016, n. 5708).
 

(dich. inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 02/03/2015 del TRIB. DI NAPOLI SEZ.DIST. di ISCHIA) Pres. FIALE, Rel. SOCCI, Ric. D’Ambra 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47286

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47286

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
D’AMBRA MARIA CRISTINA nato il 04/05/1947 a LACCO AMENO
 
avverso l’ordinanza del 02/03/2015 del TRIB. DI NAPOLI SEZ.DIST. di ISCHIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG G.M. chiede alla corte il rigetto del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 2 marzo 2015, respingeva l’istanza di D’Ambra Maria Cristina diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui al procedimento penale n. 62/2014 Reg. esec. c/ D’Ambra Maria Cristina e n. 194/09 RE.S.A.
 
2. D’Ambra Maria Cristina propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge, art. 39 della legge n. 724 del 1994, che richiama gli art. 38 e 39 della legge n. 47 del 1985; mancanza assoluta di motivazione.
 
La ricorrente ha presentato al Comune di Forio, istanza di condono edilizio, ai sensi della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, con il pagamento della somma prevista, con certificato di congruità della somma versata. Il Giudice ha rigettato l’istanza di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione senza motivare sulla pratica di condono e sulla congruità della somma.
 
2. 2. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (art. 39, legge n. 724 del 1994) per mancata sospensione.
 
Il giudice nel provvedimento impugnato ritiene che le opere siano state ultimate dopo il 31 dicembre 1993 (data utile per il condono), perché le opere furono sequestrate il 16/10/1994. Il giudice non applica il principio del favor rei, nel dubbio sull’ultimazione dei lavori dovrebbe prevalere la data favorevole all’imputato; inoltre al fine di stabilire la data di ultimazione delle opere deve necessariamente fare fede la dichiarazione prodotta unitamente alla domanda di condono, non essendoci elementi di segno contrario.
 
2. 3. Rilascio di condono tacito.
 
La Cassazione, con la sentenza n. 13863 del 2014, ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione deve valutare l’astratta condonabilità dell’opera e la sussistenza del condono tacito
 
2. 4. Inosservanza della legge penale, violazione dell’art. 173 del cod. pen. Prescrizione dell’ordine di demolizione.
 
Il Tribunale di Asti con decisione del 3 novembre 2014 ha ritenuto l’ordine di demolizione una sanzione, sostanzialmente penale, con applicazione degli istituti tipici delle sanzioni penali, anche della prescrizione.
 
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Gabriele Mazzotta, ha chiesto di rigettare il ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
 
Il provvedimento impugnato con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica ha ritenuto non condonabile l’abuso edilizio per la data di ultimazione dei lavori, dopo il 31 dicembre 1993; trattasi di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità. Il Giudice del merito ha ampiamente valutato la documentazione (anche l’autocertificazione) e ha ritenuto, con motivazione immune da vizi, che la struttura è stata completata dopo il 31 dicembre 1993, relativamente al sequestro dell’opera in data 30 marzo 1995 (opera costituita da un manufatto di mq 41, alto mt 3, sequestrato al rustico): “Va però evidenziato che la costruzione del manufatto di mq 41, proprio perché ancora al rustico alla data del sequestro (16/10/94) è da ritenersi avvenuta in epoca antecedente e prossima a tale data, e dunque al di fuori del termine del 31/12/93”.
 
In materia urbanistica, la determinazione del momento consumativo del reato accertato in data successiva al termine utile per chiedere il condono edilizio ai sensi dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, (fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell’edificio abusivamente costruito), secondo le regole generali sulla distribuzione dell’onere probatorio spetta all’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, il quale è il solo a poterne concretamente disporre, fornendo la prova che l’opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine predetto. (Sez. 3, n. 7880 del 23/03/1999 – dep. 18/06/1999, Lisi, Rv. 214367; vedi anche Sez. 3, n. 12918 del 20/02/2008 – dep. 27/03/2008, Cedroni, Rv. 239351 e Sez. 3, n. 13071 del 19/10/1999 – dep. 15/11/1999, Crilelli A ed altro, Rv. 214804).
 
Nessuna prova specifica dalla ricorrente è stata fornita al giudice dell’esecuzione, ma solo una congettura soggettiva; pertanto non può prevedersi una definizione favorevole alla ricorrente della pratica in oggetto (neppure tacita).
 
In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine dì demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento. (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763).
 
5. In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n.19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336). 
 
Inoltre nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti; Cass. sez. 3, 11/02/2016, n. 5708).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
 
 
Così deciso l’8/04/2016
 
 
 
 
 
 
 

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