Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2016
Numero: 47298
Data di udienza: 8 Aprile 2016
Presidente: FIALE
Estensore: SOCCI
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – AVVOCATI – Sopravvenuta carenza di interesse – Ricorso inammissibile – Rinuncia totale o parziale all’impugnazione – Istanza firmata dai soli difensori – Invalida per mancanza di procura speciale – DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DEMANIALE – Domanda di sanatoria – Ricorso accolto dal T.A.R. – Fattispecie: opere insistenti sia su area demaniale in concessione e sia su area privata di superfici – Reati di cui agli artt.3, 6, 10 e 44, lettera e) del d. P. R. 380 del 2001, 181 d. lgs. 42 del 2004 e 734 cod. pen. – Art. 55 e 1161 cod. nav. e 321 cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47298
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – AVVOCATI – Sopravvenuta carenza di interesse – Ricorso inammissibile – Rinuncia totale o parziale all’impugnazione – Istanza firmata dai soli difensori – Invalida per mancanza di procura speciale – DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DEMANIALE – Domanda di sanatoria – Ricorso accolto dal T.A.R. – Fattispecie: opere insistenti sia su area demaniale in concessione e sia su area privata di superfici.
Il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (Cass. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 25/03/2016, Celso). Nella specie, il ricorso è comunque inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, perché nell’istanza di rinuncia si rappresenta che il T.A.R. Puglia ha accolto il ricorso del ricorrente (la domanda di tutela cautelare, relativamente alle opere insistenti sia su area demaniale in concessione e sia su area privata di superfici e strutture con attrezzature facenti parte dello stabilimento balneare) in attesa della definizione della domanda di sanatoria, pure presentata. Viene quindi a mancare l’interesse al ricorso (Vedi Sez. 6, n. 39268 del 12/07/2013 – dep. 23/09/2013, Costa). Reati di cui agli
artt.3, 6, 10 e 44, lettera e) del d. P. R. 380 del 2001,
art. 181 d. lgs. 42 del 2004 e 734 del cod. pen., art. 55 e 1161 del cod. nav.,
art. 321 cod. proc. pen.)
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 11/10/2015 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE ) Pres. FIALE, Rel. SOCCI, Ric. Portaccio
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47298
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.47298
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
PORTACCIO SANDRO PAOLO nato il 02/03/1944 a TAVIANO;
avverso l’ordinanza del 11/10/2015 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Fulvio Baldi “Rigetto”;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce con ordinanza dell’11 ottobre 2015 rigettava l’istanza di riesame, presentata da Portaccio Sandro Paolo, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, del 12 ottobre 2015, di convalida del sequestro d’urgenza della Polizia Giudiziaria e di contestuale sequestro preventivo (in relazione ai reati di cui all’
art. 44, lettera e) del d. P. R. 380 del 2001,
art. 181 d. lgs. 42 del 2004 e 734 del cod. pen., art. 55 e 1161 del cod. nav.) di superfici, strutture ed attrezzature facenti parte del lo stabilimento balneare denominato Lido Pizzo, in Gallipoli.
2. Ricorre in cassazione Portaccio Sandro Paolo, tramite il difensore, deducendo i motivi dì seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Non sussiste una nuova opera poiché la pavimentazione in pietra dì Cursi, di forma circolare, non aumenta i volumi e non aumenta la superficie calpestabile. Nessuna offensività dei beni giuridici tutelati dalle norme risulta presente nella pavimentazione in oggetto.
Le strutture in legno con bancone e copertura in plexiglas devono ritenersi manufatti leggeri che non necessitano di permesso di costruire.
I contenitori in plastica per la riserva idrica ed il container per il deposito degli attrezzi hanno natura e funzione transitoria, e quindi non necessitano di autorizzazioni particolari.
In relazione alla terrazza vista mare con muratura, si evidenzia che la costruzione, in parte, esisteva da tempo immemorabile, prima del 1939, e quindi prima del codice della navigazione. I pannelli temporanei, in realtà sono solo delle tende.
Nessun pericolo per la sicurezza della navigazione sussiste in relazione alle opere in oggetto. Le opere inoltre non aumentano il carico urbanistico, trattandosi di lavori minimali conformi alla finalità turistico ricreativa. Manca il periculum per un sequestro.
Ha chiesto quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
La difesa ha rinunciato al ricorso con dichiarazione depositata in cancelleria della Corte di Cassazione il 6 aprile del 2006.
La rinuncia tuttavia non risulta valida per mancanza di procura speciale, e l’istanza risulta firmata dai soli difensori. Il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244 ).
Il ricorso è comunque inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, perché nell’istanza di rinuncia si rappresenta a questa Corte di Cassazione che il T.A. R. Puglia ha accolto il ricorso del ricorrente (la domanda di tutela cautelare, relativamente alle opere insistenti sia su area demaniale in concessione e sia su area privata) in attesa della definizione della domanda di sanatoria, pure presentata. Viene quindi a mancare l’interesse al ricorso (Vedi Sez. 6, n. 39268 del 12/07/2013 – dep. 23/09/2013, Costa, Rv. 256269).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso l’8/04/2016