DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Pergolato con lamella orientabile di 30 mq – Autorizzazione sismica – Provvedimento di convalida del sequestro – Mantenimento del sequestro – Verifica delle opere definite come “interventi rilevanti” – Accertamento tecnico indicato dal P.M. – Artt. 93, 94, 94 bis e 95 del d.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro probatorio – Tribunale del riesame – Verifica della legittimità dei provvedimenti – Differente qualificazione giuridica – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso in cassazione per violazione di legge – Requisiti.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Giugno 2020
Numero: 17821
Data di udienza: 18 Febbraio 2020
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Pergolato con lamella orientabile di 30 mq – Autorizzazione sismica – Provvedimento di convalida del sequestro – Mantenimento del sequestro – Verifica delle opere definite come “interventi rilevanti” – Accertamento tecnico indicato dal P.M. – Artt. 93, 94, 94 bis e 95 del d.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro probatorio – Tribunale del riesame – Verifica della legittimità dei provvedimenti – Differente qualificazione giuridica – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso in cassazione per violazione di legge – Requisiti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 10/06/2020 (Ud. 18/02/2020), Sentenza n.17821
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Pergolato con lamella orientabile di 30 mq – Autorizzazione sismica – Provvedimento di convalida del sequestro – Mantenimento del sequestro – Verifica delle opere definite come “interventi rilevanti” – Accertamento tecnico indicato dal P.M. – Artt. 93, 94, 94 bis e 95 del d.P.R. n.380/2001.
In materia urbanistica, il sequestro preventivo o probatorio è ammesso anche per le opere abusive che siano di consistenza tale da doversi allo stato definire rilevanti, atteso l’aumento di cubatura e la modifica del prospetto conseguente all’intervento, e, come tali, necessitano di autorizzazione sismica. Conseguentemente, proprio per quanto disposto dall’art. 94 bis, d.P.R. n. 380/2001, il sequestro probatorio può ritenersi necessario al fine di considerare se la tipologia delle opere eseguite rientri tra quelle definite come “interventi rilevanti” e, a tale scopo, è necessario l’accertamento tecnico indicato dal P.M..
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro probatorio – Tribunale del riesame – Verifica della legittimità dei provvedimenti – Differente qualificazione giuridica.
Per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria. Tuttavia, il tribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso in cassazione per violazione di legge – Requisiti.
Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
(dich. inammissibili il ricorso avverso ordinanza del 28/10/2019 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Palermo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 10/06/2020 (Ud. 18/02/2020), Sentenza n.17821SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PALERMO LINO;
avverso l’ordinanza del 28/10/2019 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI: “Annullamento con rinvio”.
Il difensore, Avv. Gianluca De fazio, si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, con ordinanza del 28 ottobre 2019, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da Palermo Lino avverso il provvedimento di convalida del sequestro, di un manufatto abusivo, del P.M. del 9 ottobre 2019.
2. Ricorre in cassazione Palermo Lino deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Violazione di legge (art. 93, 94, 94 bis e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001); il fatto contestato non è più previsto come reato.
L’opera sequestrata riguarda un manufatto asseritamente costruito senza autorizzazione sismica.
L’attuale disciplina introdotta dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non prevede il rilascio di nessuna autorizzazione sismica per l’intervento in oggetto (art. 94 bis, d.P.R. n. 380/2001).
Gli interventi qualificati di minore rilevanza non necessitano di autorizzazione sismica e, quindi, per essi non può essere contestato l’art. 95, che prevede le sanzioni penali.
La zona territoriale interessata (per la costruzione di una semplice tettoia) è classificata “zona sismica A3” e, quindi, risulta zona con pericolosità sismica bassa.
Inoltre, un pergolato con lamella orientabile di soli 30 mq non ha certamente una complessità strutturale rilevante per la normativa antisismica. Risulta pertanto esclusa qualsiasi applicazione della normativa sismica all’intervento in oggetto. Mancando il fumus di un reato nessun provvedimento cautelare avrebbe potuto essere di sposto, sia probatorio e sia preventivo.
2. 2. Violazione di legge (legge 16 aprile 2016, n. 47).
Per l’art. 309 comma 3, cod. proc. pen. il provvedimento di convalida del sequestro avrebbe dovuto essere motivato, con l’autonoma valutazione degli elementi essenziali.
Il reato ipotizzato dall’accusa risulta solo quello previsto dagli art. 93 e 94 d.PR. 380/2001, come risulta dal decreto di convalida del sequestro.
Nessun’altra contestazione risulta evidenziata dal P.M. titolare dell’azione penale.
Non risulta, quindi, contestato il reato di cui all’art. 44, d.P.R. 380/2001.
Il Tribunale del riesame, invece, ritiene che le opere in oggetto necessitino del permesso di costruire e dell’autorizzazione sismica, con una motivazione standard.
L’aumento di cubatura e le modifiche del prospetto richiamate dall’ordinanza impugnata riguardano la fattispecie di cui all’art. 44, citato, non contestata nel caso in oggetto.
Il Tribunale del riesame doveva solo prendere atto della motivazione mancante del provvedimento di convalida (con l’utilizzazione di un modulo standard) e annullarlo, non sostituirsi.
2. 3. Violazione di legge (art. 253 cod. proc. pen.); mancanza di motivazione della convalida del sequestro.
Anche nelle ipotesi di corpo del reato il decreto di sequestro (o di convalida) deve contenere specifica motivazione sulle esigenze probatorie (Cassazione S.U. n. 36072/2018).
Nel caso in giudizio non erano presenti materiali in cantiere e non era da verificare lo stato di avanzamento dei lavori per essere gli stessi conclusi da un anno e nonostante ciò il provvedimento di convalida si riferisce a materiali in cantiere e alla necessità di accertare o stato di avanzamento dei lavori.
Manca pertanto un’autonoma valutazione – concreta – da parte del P.M. nella convalida, essendosi questo limitato alla compilazione di un modulo informatico utilizzato per altri casi.
Gli obblighi di motivazione e di autonoma valutazione non possono rispettarsi con l’utilizzo di un modulo, senza alcuna specificazione nel caso concreto.
Per l’ordinanza impugnata, invece, il P.M. avrebbe adempiuto agli obblighi di motivazione e di autonoma valutazione, anche se alcune frasi non sono riferibili al caso in giudizio.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati e, peraltro, articolato in fatto.
4. Sia per il sequestro preventivo che per quello probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.
Nella specie i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (neanche prospettata), e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come le opere abusive “siano di consistenza tale da doversi allo stato definire rilevanti, atteso l’aumento di cubatura e la modifica del prospetto conseguente all’intervento, e, come tali, necessitano di autorizzazione sismica.
Gli accertamenti che verranno eseguiti sul bene sottoposto a vincolo consentiranno di verificare definitivamente pure detta circostanza. Anche a tal fine il mantenimento del sequestro appare assolutamente necessario”.
Conseguentemente, proprio per quanto disposto dall’art. 94 bis, d.P.R. n. 380/2001, il sequestro probatorio può ritenersi necessario al fine di considerare se la tipologia delle opere eseguite rientri tra quelle definite come “interventi rilevanti” e, a tale scopo, è necessario l’accertamento tecnico indicato dal P.M.
Il Tribunale del riesame non ha modificato, del resto, il fatto contestato e sulla base del quale era stato disposto il sequestro, ma ha solo diversamente qualificato: “Il tribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che confermava la misura cautelare emessa in relazione al reato di cui all’art. 322, comma quarto, cod. pen., individuando una condotta contraria ai doveri di ufficio diversa da quella indicata nell’imputazione provvisoria)” (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019 – dep. 11/04/2019, CALANNA GRAZIANO, Rv. 27560201).
Nel caso in giudizio, quindi, l’analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti, e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche, non collegate a precisi atti di indagine, ipotetiche e, perciò, non valutabili in sede di giudizio di legittimità; relative, peraltro, al vizio di motivazione non ammesso nel caso in esame.
Si tratta di evidenti accertamenti di fatto insindacabili nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in analisi.
5. Anche il motivo sull’assenza di motivazione e di autonoma valutazione del provvedimento di convalida del sequestro risulta manifestamente infondato, in quanto il provvedimento del P.M. contiene adeguata motivazione e autonoma valutazione, anche se in concreto ha evidenziato aspetti non presenti nel caso in accertamento, ma comunque nel complesso il provvedimento risulta motivato, come esattamente ritenuto dal Tribunale del riesame.
Del resto, “Per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria” (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019 – dep. 24/06/2019, CHIANESE ALESSANDRO, Rv. 27672701; vedi anche Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018 – dep. 15/02/2019, PMT C/ DALTON MICHAEL WAYNE, Rv. 27500701, per la validità di moduli prestampati a caselle).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/02/2020