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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 800 | Data di udienza: 5 Luglio 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Natura permanente – Lavori abusivi – Prescrizione – Termini – Inizio e fine della decorrenza e cessazione della permanenza – Sequestro preventivo – Art. 44 d.p.r. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Comparizione in giudizio dell’imputato già dichiarato contumace – Obbligo di notificare il verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2018
Numero: 800
Data di udienza: 5 Luglio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: RENOLDI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Natura permanente – Lavori abusivi – Prescrizione – Termini – Inizio e fine della decorrenza e cessazione della permanenza – Sequestro preventivo – Art. 44 d.p.r. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Comparizione in giudizio dell’imputato già dichiarato contumace – Obbligo di notificare il verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 11/01/2018 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.800


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Natura permanente – Lavori abusivi – Prescrizione – Termini – Inizio e fine della decorrenza e cessazione della permanenza – Sequestro preventivo – Art. 44 d.p.r. n. 380/2001.
  
Il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 380 del 2001 ha natura permanente, sicché la relativa prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, la quale, a sua volta, deve essere collocata o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi (si pensi all’ordine di sospensione emanato dall’autorità comunale: Sez. 3, n. 14501 del 7 /12/2016, dep. 24/03/2017, P.M. in proc. Rocchio; oppure al decreto di sequestro preventivo), ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 29974 del 6/05/2014, dep. 9/07/2014, P.M. in proc. Sullo). Nella specie, con successivo accertamento di merito, i giudici di primo e secondo grado hanno messo in evidenza che alla data del sequestro, i lavori non erano stati ancora ultimati, atteso che l’immobile mancava degli infissi interni ed esterni, nonché dei lavori di rifinitura.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Comparizione in giudizio dell’imputato già dichiarato contumace – Obbligo di notificare il verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione.
 
La comparizione in giudizio dell’imputato già dichiarato contumace, determinando il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, avesse fatto cesare la contumacia indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 17/01/2012, P.G. in proc. Nappa e altro; Sez. 1, n. 44202 del 28/10/2009, dep. 18/11/2009, G.). Nondimeno, secondo la previsione dell’art. 520 cod. proc. pen. nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, l’obbligo di notificare il verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione sussisteva anche nei confronti dell’imputato assente, cui l’atto non sarebbe stato, però, notificato. Peraltro, non vertendosi, nella specie, in un caso di omessa citazione dell’imputato, assistito da un difensore di fiducia presente al momento della modifica dell’imputazione e al quale era stato accordato il prescritto termine a difesa, la relativa nullità doveva essere qualificata come "a regime intermedio", sicché la stessa avrebbe dovuto essere immediatamente eccepita dall’interessato e riproposta in occasione delle successive impugnazioni. 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso  sentenza del 16/09/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE) Pres. FIALE, Rel. RENOLDI, Ric. Conte 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 11/01/2018 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.800

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 11/01/2018 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.800
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Conte Dimitry, nato a Torino il 15/04/1966;
 
avverso la sentenza del 16/09/2016 della Corte d’appello di Lecce;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 16/09/2016, la Corte d’appello di Lecce confermò la sentenza del Tribunale di Lecce in data 11/02/2014 con la quale Dimitry Conte era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto e di 28.000 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 380 del 2001, accertato in Maglie il 14/06/2010.
 
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Conte, a mezzo del difensore fiduciario, avv. Umberto Leo, deducendo due distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
 
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen., sotto il profilo dell’avvenuta maturazione della prescrizione del reato per cui si procede.
 
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione dell’art. 520 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica del verbale di udienza del 18/11/2013, contenente la modifica dell’imputazione originaria.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce che diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, i quali hanno determinato il dies a quo della prescrizione in corrispondenza della data del sequestro dell’immobile, la permanenza del reato sarebbe cessata con la ultimazione dei lavori, collocabile alla data del 1/07 /2009. A sostegno di tale prospettazione, il ricorso ha posto in luce che, a partire da quella data, i lavori erano stati conclusi, che sarebbero state attivate le utenze elettriche e del gas, che il nucleo familiare di Conte avrebbe iniziato ad abitare nell’immobile.
 
2.1. Le censure svolte dal ricorrente in relazione alla estinzione del reato per prescrizione sono, tuttavia, manifestamente infondate.
 
Infatti, le sentenze di merito, in primo luogo, hanno correttamente richiamato l’indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il reato in contestazione ha natura permanente, sicché la relativa prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, la quale, a sua volta, deve essere collocata o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi (si pensi all’ordine di sospensione emanato dall’autorità comunale: Sez. 3, n. 14501 del 7 /12/2016, dep. 24/03/2017, P.M. in proc. Rocchio e altri, Rv. 269325; oppure al decreto di sequestro preventivo), ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 29974 del 6/05/2014, dep. 9/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Quindi, con successivo accertamento di merito, i giudici di primo e secondo grado hanno messo in evidenza che alla data del sequestro, intervenuto il 14/06/2010, i lavori non erano stati ancora ultimati, atteso che l’immobile mancava degli infissi interni ed esterni, nonché dei lavori di rifinitura.
 
A tale motivazione, niente affatto illogica, la difesa dell’imputato ha opposto che la mancanza degli infissi fosse, in realtà, ascrivibile all’intervento di manutenzione finalizzato, attraverso la verniciatura degli stessi, a preservarlo dall’umidità. Tuttavia, il carattere meramente fattuale della censura, la rende palesemente inammissibile in questa sede, stante la particolare natura della cognizione affidata al giudice di legittimità, circoscritta dalle norme processuali ai soli profili di stretto diritto.
 
2.2. Sotto altro aspetto, la difesa di Conte lamenta l’errato calcolo dei periodi di sospensione da parte dei giudici di merito, allegando un computo riepilogativo delle vicende sospensive; ciò che, secondo la tesi difensiva, porterebbe "la somma dei periodi epurata dalle sospensioni" a "2297 giorni, ovvero anni 6 e mesi 3", sicché il reato sarebbe "prescritto prima della sentenza di secondo grado".
 
2.3. Anche tale doglianza è, tuttavia, manifestamente infondata, muovendo essa dall’errato presupposto, già confutato nel § 2.1 che precede, secondo il quale il dies a quo dovesse essere collocato alla data del 1/07/2009. In realtà, per le ragioni già esposte, il termine deve essere fatto correttamente decorrere dal 14/06/2010, sicché l’ordinario termine quinquennale deve ritenersi decorso soltanto il 14/06/2015. A tale periodo, nondimeno, devono essere aggiunti, secondo quanto ricavabile dai periodi di sospensione ricavabili dai verbali di udienza, ulteriori tre anni, due mesi e venticinque giorni di sospensione, sicché il termine finale deve essere collocato al 9/09/2018. Epperaltro, anche a voler computare i soli periodi di sospensione indicati dall’imputato nel ricorso per cassazione, pari a 500 giorni, il termine in questione andrebbe collocato il
27/10/2016, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, avvenuta il 16/09/2016. Ne consegue, conclusivamente, la manifesta infondatezza del relativo motivo di doglianza.
 
3. Venendo, quindi, alla ulteriore eccezione di nullità svolta con il primo motivo, il ricorrente deduce la mancata notifica del verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione e la mera concessione, nel frangente, di un termine a difesa. Per tale motivo, la modifica in questione dovrebbe ritenersi affetta da nullità, considerato che l’imputato era stato dichiarato in precedenza contumace e che la relativa dichiarazione non era mai stata revocata.
 
3.1. Sul punto giova, in premessa, rilevare che dalla stessa sentenza di primo grado emerge che l’imputato era comparso nel corso del relativo giudizio. Pertanto, deve ritenersi, in conformità dell’indirizzo accolto dalla giurisprudenza di questa Corte e integralmente condiviso da questo Collegio, che la comparizione in giudizio dell’imputato già dichiarato contumace, determinando il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, avesse fatto cesare la contumacia indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 17/01/2012, P.G. in proc. Nappa e altro, Rv. 251712; Sez. 1, n. 44202 del 28/10/2009, dep. 18/11/2009, G., Rv. 245680). 
 
Nondimeno, secondo la previsione dell’art. 520 cod. proc. pen. nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, l’obbligo di notificare il verbale di udienza contenente la modifica dell’imputazione sussisteva anche nei confronti dell’imputato assente, cui l’atto non sarebbe stato, però, notificato. Peraltro, non vertendosi, nella specie, in un caso di omessa citazione dell’imputato, assistito da un difensore di fiducia presente al momento della modifica dell’imputazione e al quale era stato accordato il prescritto termine a difesa, la relativa nullità doveva essere qualificata come "a regime intermedio", sicché la stessa avrebbe dovuto essere immediatamente eccepita dall’interessato e riproposta in occasione delle successive impugnazioni. Ciò che, tuttavia, non è avvenuto.
 
Infatti, l’imputato non ha proposto la relativa questione in sede di appello, deducendola, soltanto in sede di legittimità e, dunque, tardivamente, secondo quanto stabilito dall’art. 180 cod. proc. pen..
 
4. Sulla base delle considerazionì che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
 
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.
 
Così deciso in Roma, il 5/07 /2017
 

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