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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 5729 | Data di udienza: 20 Gennaio 2016

* RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Raccolta per riutilizzo per uso domestico – Dimostrazione – Necessità – Nozione di rifiuto – Reato di trasporto illecito di rifiuti – Sequestro preventivo del mezzo e confisca – Art. 183, c.1, lett.a) e c.2 art. 259 d.lgs. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione – Violazione di legge – Criteri – Vizi della motivazione – Giurisprudenza. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Febbraio 2016
Numero: 5729
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: lLIBERATI


Premassima

* RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Raccolta per riutilizzo per uso domestico – Dimostrazione – Necessità – Nozione di rifiuto – Reato di trasporto illecito di rifiuti – Sequestro preventivo del mezzo e confisca – Art. 183, c.1, lett.a) e c.2 art. 259 d.lgs. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione – Violazione di legge – Criteri – Vizi della motivazione – Giurisprudenza. 



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud.20/01/2016) Sentenza n.5729


RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Raccolta per riutilizzo per uso domestico – Dimostrazione – Necessità – Nozione di rifiuto – Reato di trasporto illecito di rifiuti – Sequestro preventivo del mezzo e confisca Art. 183, c.1, lett.a) e c.2 art. 259 d.lgs. 152/2006
 
In tema di gestione dei rifiuti, l’eventuale riutilizzo per uso domestico dei rifiuti (ferrosi) trasportati non ne fa venir meno la natura, in quanto le caratteristiche del rifiuto e la sua classificazione, considerata la natura, non necessitano, di regola, di particolari verifiche o analisi, essendone immediatamente rilevabile la provenienza e trattandosi di materiali dei quali solitamente ci si disfa, salvo destinarli a successivi impieghi che vanno, però, dimostrati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 2015, Favazzo; Sez. 3, Sentenza n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari), nella specie gli oggetti trasportati erano beni di cui i detentori si erano disfatti e che l’indagato (assieme ad altro soggetto) aveva raccolto sulla pubblica via, dunque rientranti nella nozione di rifiuto di cui all’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, e cioè “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Inoltre, non è stata accolta la censura relativa alla inammissibilità del sequestro preventivo del mezzo utilizzato per trasportare i rifiuti (fondata sul rilievo che tale misura sarebbe consentita solo per i beni di cui è consentita la confisca in relazione alla loro intrinseca pericolosità, mentre nel caso di specie sarebbe stato disposto solo per ragioni special preventive), sia perché il sequestro preventivo può essere disposto, come avvenuto nel caso di specie, per evitare la commissione di altri reati, in quanto esso ha lo scopo di impedire la gestione dei rifiuti disponibilità materiale della cosa, rendendo impossibile la reiterizione del reato (Sez. 6, n. 13142 del 16/03/2011, Peli); sia perché il comma 2 dell’art. 259 d.lgs. 152/2006 prevede espressamente che in caso i reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, con la conseguente piena legittimità del sequestro in questione anche sotto questo ulteriore profilo, trattandosi di cosa di cui è consentita la confisca.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione – Violazione di legge – Criteri – Vizi della motivazione – Giurisprudenza. 
 
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere il complesso argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice (CAss. Sez. U, n. 5876 del
28/1/2004, Bevilacqua; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 2015, Favazzo; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana).
 

(dich. inamm. il ricorso avveso ordinanza del 15/5/2015 del Tribunale di Catanzaro) Pres. RAMACCI, Rel. LIBERATI, Ric. Ezzahraouy
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud.20/01/2016) Sentenza n.5729

SENTENZA

 

 
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
 
Composta da
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Ezzahraouy Hassan, nato a Khouribga (Marocco) il 1/1/1962;
– avverso l’ordinanza del 15/5/2015 del Tribunale di Catanzaro;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal Consigliere Glovanni Liberati;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 5 maggio 2015 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame presentata da Hassan Ezzahraouy nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 24 febbraio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, relativo ad un furgone Ford Transit, utilizzato per il trasporto di rifiuti metallici, in violazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006.
 
Il Tribunale, dopo aver premesso in fatto che l’indagato era stato sorpreso alla guida del furgone sequestrato intento a trasportare rifiuti ferrosi, in compagnia di altro indagato che era stato visto salire a bordo del mezzo dopo aver raccolto rifiuti ferrosi, ha disatteso la prospettazione difensiva circa la errata qualificazione come rifiuti dei materiali ferrosi rinvenuti sul veicolo sequestrato, evidenziando che si trattava di oggetti (reti metalliche, carriole e carcasse di metallo) non suscettibili di riutilizzo se non nella forma del recupero, assoggettato ad autorizzazione, nella specie mancante.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’imputato mediante il suo difensore, affidato ad unico articolato motivo, lamentando violazione di legge processuale e vizio di motivazione ed in particolare l’omessa considerazione dei motivi posti a fondamento della richiesta di riesame, mediante i quali aveva sostenuto che il trasporto dei materiali ferrosi era stato effettuato per uso domestico e non commerciale, sicché gli stessi non potevano essere considerati come rifiuti.
 
Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del disposto sequestro preventivo, consentito solo per i beni di cui è consentita la confisca in relazione alla loro intrinseca pericolosità, ed invece autorizzato nella specie solo per ragioni special preventive.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza delle violazioni di legge denunciate e della impossibilità, in materia di misure cautelari reali, di dedurre mediante ricorso per cassazione vizi di motivazione.
 
1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere il complesso argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710. V. anche Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 2015, Favazzo, Rv. 264121; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
 
Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale di Catanzaro, nel respingere l’istanza di riesame presentata dall’indagato, disattendendo la censura fondata sulla qualificazione di rifiuti di quanto rinvenuto sul veicolo sequestrato, ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali tali oggetti non erano suscettibili di riutilizzo, trattandosi di carcasse in ferro, se non nella forma del recupero, attività soggetta ad autorizzazione, con la conseguente sussistenza del fumus del reato per il quale si procede nei confronti del ricorrente. 
 
Tale motivazione risulta senz’altro completa e coerente e dunque non può dirsi del tutto mancante o inidonea, con la conseguente inammissibilità della deduzione del vizio motivazionale prospettato dal ricorrente. Essa, inoltre, sfugge anche alla ulteriore censura di violazione di legge prospettata dal ricorrente, in quanto l’eventuale e, peraltro, non dimostrato, riutilizzo per uso domestico dei rifiuti trasportati non ne fa venir meno la natura, in quanto le caratteristiche del rifiuto e la sua classificazione, considerata la natura, non necessitano, di regola, di particolari verifiche o analisi, essendone immediatamente rilevabile la provenienza e trattandosi di materiali dei quali solitamente ci si disfa, salvo destinarli a successivi impieghi che vanno, però, dimostrati (Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 2015, Favazzo, Rv. 264121; Sez. 3, Sentenza n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129), cosa che non è avvenuta nel caso di specie, a fronte dell’accertamento da parte del Tribunale del fatto che gli oggetti trasportati erano beni di cui i detentori si erano disfatti e che l’indagato (assieme ad altro soggetto) aveva raccolto sulla pubblica via, dunque rientranti nella nozione di rifiuto di cui all’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, e cioè “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
 
 
2. Manifestamente infondata risulta, poi, la censura relativa alla inammissibilità del sequestro preventivo del mezzo utilizzato per trasportare i rifiuti (fondata sul rilievo che tale misura sarebbe consentita solo per i beni di cui è consentita la confisca in relazione alla loro intrinseca pericolosità, mentre nel caso di specie sarebbe stato disposto solo per ragioni special preventive), sia perché il sequestro preventivo può essere disposto, come avvenuto nel caso di specie, per evitare la commissione di altri reati, in quanto esso ha lo scopo di impedire lagestione dei rifiuti disponibilità materiale della cosa, rendendo impossibile la reiterizione del reato (Sez. 6, n. 13142 del 16/03/2011, Peli, Rv. 249643); sia perch il comma 2 dell’art. 259 d.lgs. 152/2006 prevede espressamente che in caso i reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, con la conseguente piena legittimità del sequestro in questione anche sotto questo ulteriore profilo, trattandosi di cosa di cui è consentita la confisca.
 
 
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000. 
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 20/1/2016
 
 
 

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