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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5731 | Data di udienza: 20 Gennaio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria – Richiesta di revoca o di sospensione – Distinzione – Stasi della procedura di demolizione – Poteri del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Febbraio 2016
Numero: 5731
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Andreazza


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria – Richiesta di revoca o di sospensione – Distinzione – Stasi della procedura di demolizione – Poteri del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.5731


DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria – Richiesta di revoca o di sospensione – Distinzione – Stasi della procedura di demolizione – Poteri del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
 
In tema di reati edilizi, non è sufficiente a neutralizzare l’ordine di demolizione la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili possano essere adottati atti favorevoli al condannato (in tal senso, Sez.3, n. 38997 del 26/09/2007, Di Somma), è parimenti vero come anche la semplice pendenza di una procedura finalizzata all’emissione di provvedimenti amministrativi di tal fatta, ove accompagnata da elementi plausibilmente indicativi di un esito favorevole della stessa, possa comportare la legittima stasi della procedura di demolizione. Sicché, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può appunto determinare la sospensione dell’esecuzione nel caso di un suo rapido esaurimento (Cass., Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo). Così distinguendo tra revoca da un lato e sospensione dall’altro, che mentre la prima è condizionata all’intervento di atti amministrativi incompatibili con la esecuzione della demolizione, la seconda discende dal fatto che sia ragionevolmente prospettabile che, nell’arco di breve tempo, questi stessi provvedimenti incompatibili vengano adottati (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone).
 

(annulla con rinvio ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marane, in data 03/02/2015) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Carandente
 

 



Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11/02/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.5731

SENTENZA

 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta da

omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Carandente Castrese, n. a Marane di Napoli il 10/08/1953;
– avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marane, in data 03/02/2015;
– udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
– lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Mazzetta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Carandente Castrese ha proposto ricorso nei confronti dell’ordinanza del 08/01/2015 con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di annullamento e/o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive contenuto nella sentenza di condanna dello stesso Tribunale in data 10/04/2007. 
 
2. Lamenta, con un unico motivo, la violazione dell’art. 665 c.p.p.. In particolare evidenzia che, a fronte di richiesta che deduceva la pendenza di domanda di sanatoria in ragione della realizzazione dell’opera prima del 2003 a supporto della domanda di annullamento o sospensione dell’ordine di demolizione, il giudice dell’esecuzione ha rigettato la stessa sostenendo che la revoca dell’ingiunzione di demolizione sarebbe consentita al giudice dell’esecuzione unicamente in presenza di titolo abilitativo concesso dalla pubblica amministrazione; ma tale assunto si pone in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto ad esaminare i possibili esiti del procedimento amministrativo e in particolare il prevedibile risultato dell’istanza di condono e la durata necessaria per la definizione della procedura; nella specie, invece, il giudice non ha operato alcun controllo circa la pendenza della domanda di sanatoria e sulle eventuali determinazioni successive della pubblica amministrazione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è fondato.
 
Il Tribunale di Napoli, investito della richiesta, oltre che di revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive, anche di sospensione dello stesso, ha affermato il principio secondo cui solo la presenza di atti amministrativi intervenuti successivamente e non compatibili con tale ordine, o perché conferenti all’immobile una diversa destinazione o perché di “sanatoria” delle irregolarità poste in essere, avrebbe potuto integrare il presupposto di accoglimento della domanda.
 
Sennonché tale assunto, se rilevante quanto alla revoca dell’ordine, appare in particolare non conferente quanto alla diversa questione della sospensione dello stesso: se è ben vero infatti che non è sufficiente a neutralizzare l’ordine di demolizione la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili possano essere adottati atti favorevoli al condannato (in tal senso, Sez.3, n. 38997 del 26/09/2007, Di Somma, Rv.237815), è parimenti vero come anche la semplice pendenza di una procedura finalizzata all’emissione di provvedimenti amministrativi di tal fatta, ove accompagnata da elementi plausibilmente indicativi di un esito favorevole della stessa, possa comportare la legittima stasi della procedura di demolizione. Questa Corte ha infatti in più occasioni affermato che il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può appunto determinare la sospensione dell’esecuzione nel caso di un suo rapido esaurimento (da ultimo, tra le numerose altre, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). Non può, anzi, sfuggire come sempre questa Corte abbia anche precisato, così distinguendo tra revoca da un lato e sospensione dall’altro, che mentre la prima è condizionata all’intervento di atti amministrativi incompatibili con la esecuzione della demolizione , la seconda discende dal fatto che sia ragionevolmente prospettabile che, nell’arco di breve tempo, questi stessi provvedimenti incompatibili vengano adottati (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791; Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, cit.).
 
Nella specie, invece, l’ordinanza impugnata, pur a fronte di prospettazione che evidenziava la pendenza di domanda di sanatoria, non ha proceduto alle valutazioni richieste nei termini appena ricordati, limitando, come detto in principio, la propria analisi alla mancata adozione degli atti amministrativi ricordati.
 
Il provvedimento gravato va dunque annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame da condurre alla stregua dei criteri qui ribaditi.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. 
 
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2016
 
 

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