Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Beni culturali ed ambientali,
Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 25727 |
Data di udienza: 18 Ottobre 2018
* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Recinzione in conci di tufo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Assenza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire – Reati urbanistici e paesaggistici – Integrazione – Sospensione della pena subordinata alla demolizione e remissione in pristino – Artt. 31, 36, 44 d.P.R. n.380/2001 – Art. 181 c.1 d.lgs. n.42/2004 – Opere abusive – Richiesta di concessione amministrativa in sanatoria – Diniego della richiesta di sospensione del processo in pendenza dell’istruttoria – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Requisito della specificità dei motivi – Effetti del mancato assolvimento di tale onere – Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Giugno 2019
Numero: 25727
Data di udienza: 18 Ottobre 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI
Premassima
* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Recinzione in conci di tufo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Assenza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire – Reati urbanistici e paesaggistici – Integrazione – Sospensione della pena subordinata alla demolizione e remissione in pristino – Artt. 31, 36, 44 d.P.R. n.380/2001 – Art. 181 c.1 d.lgs. n.42/2004 – Opere abusive – Richiesta di concessione amministrativa in sanatoria – Diniego della richiesta di sospensione del processo in pendenza dell’istruttoria – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Requisito della specificità dei motivi – Effetti del mancato assolvimento di tale onere – Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 11/06/2019 (Ud. 18/10/2018), Sentenza n.25727
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Recinzione in conci di tufo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Assenza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire – Reati urbanistici e paesaggistici – Integrazione – Sospensione della pena subordinata alla demolizione e remissione in pristino – Artt. 31, 36, 44 d.P.R. n.380/2001 – Art. 181 c.1 d.lgs. n.42/2004.
In materia urbanistica e tutela dei beni culturali e ambientali, si configura la responsabilità dei reati di cui agli artt. 44 d.P.R.380/2001 e 181 primo comma d.lgs. 42/2004 la realizzazione, in assenza di permesso di costruire e dell’autorizzazione della competente autorità, di una recinzione in conci di tufo (lunga circa 400 mt ed interrotta da un accesso segnato da due pilastri in cemento a delimitazione di un terreno) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nella specie, sospensione della pena subordinata alla demolizione e remissione in pristino.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Richiesta di concessione amministrativa in sanatoria – Diniego della richiesta di sospensione del processo in pendenza dell’istruttoria – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Requisito della specificità dei motivi – Effetti del mancato assolvimento di tale onere – Inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
L’ammissibilità del ricorso per cassazione, comporta non solo l’onere di dedurre le censure che l’imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando si lamenti l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, di indicare quali siano le specifiche questioni pretermesse dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, curandone l’integrale trascrizione o quanto meno riproducendone in modo sommario il contenuto. Nella fattispecie, il mancato assolvimento di tale onere non consente di valutare la sussistenza di alcun vizio in termini di patologica carenza motivazionale, tanto più che la sentenza impugnata contiene comunque una puntuale motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato attesa la trasformazione, rilevante per struttura e dimensioni, del contesto rurale in cui le opere abusive sono state realizzate in assenza sia del preventivo permesso di costruire e dell’autorizzazione amministrativa preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, sia di successiva autorizzazione in sanatoria risultando le relative richieste presentate dall’interessato essere state rigettate dal Comune competente.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza in data 10.11.2017 – CORTE DI APPELLO DI LECCE) Pres. CERVADORO, Rel. GALTERIO, Ric. D’Andria
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 11/06/2019 (Ud. 18/10/2018), Sentenza n.25727
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 11/06/2019 (Ud. 18/10/2018), Sentenza n.25727
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D’ANDRIA ROBERTO;
avverso la sentenza in data 10.11.2017 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Gabriele Gennaccari in sostituzione dell’avv. Giuseppe Romano che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10.11.2017 la Corte di Appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del primo grado dal Tribunale della stessa città con cui Roberto D’Andria era stato condannato alla pena di un mese di arresto ed € 31.500,00 di ammenda con sospensione della pena subordinata alla demolizione e remissione in pristino, in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 44 d.P.R.380/2001 e 181 primo comma d.lgs. 42/2004 per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire e dell’autorizzazione della competente autorità, una recinzione in conci di tufo lunga circa 400 mt ed interrotta da un accesso segnato da due pilastri in cemento a delimitazione di un terreno di sua proprietà in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità dell’imputato ed alla denegata sospensione del giudizio di primo grado richiesta dalla difesa in pendenza del procedimento amministrativo instaurato per il conseguimento della concessione in sanatoria delle opere abusive ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, essendosi la Corte di Appello limitata a confermare apoditticamente la pronuncia del Tribunale cui aveva rinviato per relationem, senza fornire effettive risposte alle censure sollevate con i motivi di appello, ed ha in ogni caso evidenziato che successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata il ricorrente aveva conseguito sia l’autorizzazione paesaggistica che il permesso di costruire a sanatoria quanto meno parziale dell’illecito contestatogli.
2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di cui all’art. 606 lett. d) e al vizio motivazionale, il diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale riferita all’escussione del tecnico comunale che avrebbe dovuto riferire sulla conformità delle opere realizzate alle linee guida delle recinzioni nel Comune di Porto Cesareo e sulla conseguente astratta sanabilità delle opere in contestazione.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 62-bis, 133 e 164 cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego delle circostanze generiche e l’entità della pena inflittagli senza aver considerato la condotta collaborativa prestata dall’imputato, attivatosi per la sanatoria dei manufatti, nonché la motivazione solo apparente in quanto costituita da clausole di stile riferita alla sospensione della pena condizionata alla demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, limitandosi con esso il ricorrente a contestare la carenza di motivazione sulle censure svolte in appello genericamente riferite alla mancanza di responsabilità dell’imputato ed al diniego della richiesta di sospensione del processo in pendenza dell’istruttoria relativa alla richiesta di concessione amministrativa in sanatoria, senza indicare quali fosse il contenuto delle suddette doglianze, né riprodurre i motivi che si assumono non valutati. Deve conseguentemente ritenersi preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, non essendo individuabili, a monte, le questioni che si assumono irrisolte: il requisito della specificità dei motivi a cui è condizionata l’ammissibilità del ricorso per cassazione, comporta non solo l’onere di dedurre le censure che l’imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando si lamenti l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, di indicare quali siano le specifiche questioni pretermesse dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, curandone l’integrale trascrizione o quanto meno riproducendone in modo sommario il contenuto (ex multis Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 04/09/2015, B e altri, Rv. 264879; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 – dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962). Il mancato assolvimento di tale onere non consente di valutare la sussistenza di alcun vizio in termini di patologica carenza motivazionale, tanto più che la sentenza impugnata contiene comunque una puntuale motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato attesa la trasformazione, rilevante per struttura e dimensioni, del contesto rurale in cui le opere abusive sono state realizzate in assenza sia del preventivo permesso d costruire e dell’autorizzazione amministrativa preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, sia di successiva autorizzazione in sanatoria risultando le relative richieste presentate dall’interessato essere state rigettate dal Comune competente.
2. Anche il secondo motivo incorre nella medesima censura di genericità atteso che nulla risulta dedotto sulla decisività della prova cui non è stato dato ingresso dalla Corte distrettuale in conformità a quanto ritenuto già dal primo giudice, ovverosia sulle ragioni per le quali l’escussione del responsabile tecnico comunale sul contenuto delle linee guida elaborate dall’ufficio per le recinzioni avrebbe potuto determinare una decisione di segno diverso da quella già pronunciata, inficiandone le relative argomentazioni.
Va al riguardo rilevato che, per consolidato indirizzo ermeneutico, la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del Giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (per tutte, Sez. U, n. 2780 del 24 gennaio 1996, Panigoni, Rv. 203974). Siffatta impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori siano incerti ed in tal senso l’incombente richiesto deve, per superare il vaglio di ammissibilità, rivestire valenza decisiva o perché idoneo a superare tale incertezza o perché volto a scardinare l’impianto probatorio già acquisito.
Avendo la Corte bolognese evidenziato, nel pronunciarsi espressamente sul punto, che le linee guida su cui avrebbe dovuto riferire il teste indicato dalla difesa risultavano essere già state acquisite al processo, senza che tale dato sia stato affrontato o confutato con il presente ricorso, la doglianza in esame, attesa l’indeterminatezza del suo contenuto, non può trovare ingresso innanzi a questa Corte.
3. Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza.
3.1. In ordine alle attenuanti generiche va rilevato che l’applicazione del beneficio, finalizzato a consentire al condannato la fruizione di un trattamento di particolare benevolenza nel trattamento sanzionatorio in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della sua persona, non è un diritto automatico dell’imputato, che si possa escludere in caso di fattori negativi di valutazione, ma al contrario presuppone il riconoscimento, in positivo, di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena. Ne deriva che mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell’imputato.
Pertanto, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto, come già affermato da questa Corte, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Non risultando che nel caso di specie che nell’atto di appello l’istanza della difesa fosse supportata da specifici elementi, la valutazione, espressa in termini negativi dalla Corte distrettuale, deve ritenersi, conseguentemente, immune da censure, senza che possano valere i pretesi fattori attenuanti indicati soltanto nel presente ricorso, vanificati, quanto alla condizione di incensuratezza, dalla preclusione di cui all’art. 62 bis terzo comma cod. pen. e, quanto alla condotta processuale, dalla mancata evidenziazione delle connotazioni che consentirebbero una qualificazione in termini di positività di certo non integrata dalla richiesta di concessione in sanatoria, svolta dal prevenuto nel suo esclusivo interesse.
3.2. Anche per quanto concerne il trattamento sanzionatorio il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alle non esigue dimensioni dell’opera abusiva, in aderenza ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., consente di escludere che la graduazione della pena in concreto inflitta all’imputato, ben al di sotto della media edittale, e dunque non implicante uno specifico onere motivazionale, sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, tenuto conto che trattasi in ogni caso del risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge rientrante nella discrezionalità del giudice di merito.
3.3. Manifestamente infondata risulta, infine, la contestazione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinatamente alla demolizione dell’opera ed alla rimessione in pristino, venendo con essa lamentato un assunto deficit motivazionale in ordine al giudizio prognostico che deve assistere, secondo la difesa, la subordinazione del beneficio di cui all’art. 164 cod. pen. all’adempimento dell’ordine di eliminazione delle conseguenze dannose del reato, senza che tuttavia la difesa si confronti con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata.
Questo Collegio non ignora l’esistenza di un parziale contrasto in seno a questa Corte sulla sussistenza di un onere motivazionale a corredo della disposta subordinazione, essendosi in taluni arresti ritenuto, nel rimarcarne il carattere facoltativo, che il giudice del merito non possa limitarsi a prendere atto della astratta possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’intervento abusivo, poiché l’esercizio discrezionale di tale facoltà deve essere effettuato (e necessariamente motivato) alla luce del giudizio prognostico di cui all’art. 164, cod. pen. e così coniugarsi con la funzione special – preventiva dell’istituto, spiegando quindi, perché si ritenga necessario porre l’esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché, altrimenti, verrebbe meno ogni differenza tra l’ipotesi, facoltativa, di cui all’art. 165 cod. pen., comma 1, e quella, obbligatoria, di cui all’art. 165 cod. pen., comma 2 nei confronti di persone che mai abbiano usufruito del beneficio (Sez. 3, n. 17729 del 10/3/2016, Abbate e altro, Rv. 267027; Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017 – dep. 28/08/2017, Pellerito, Rv. 272503).
A tali arresti si contrappone un diverso indirizzo secondo cui, invece, il giudice può legittimamente subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell’accertamento o della persistente offensività dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto (Sez. 7, n. 9847 del 25/11/2016, Palma, Rv 269208; Sez. 3, n. 7283 del 09/01/2018 – dep. 15/02/2018, Mistretta, Rv. 272560).
Ciò nondimeno il riferito contrasto giurisprudenziale è più apparente che reale posto che l’obiettivo perseguito da entrambi gli indirizzi riportati è comunque quello di escludere una assimilazione tra la facoltatività della subordinazione prevista dal primo comma dell’art. 165 con l’automatismo contemplato dal secondo comma, con la differenza che la motivazione che il primo orientamento reputa debba essere estrinsecata in via aggiuntiva ed il secondo ritiene possa essere implicita attiene, a ben guardare, non già alla prognosi sull’astensione del condannato alla commissione di ulteriori reati, già effettuata a monte con la valutazione di meritevolezza del beneficio, bensì all’evidenziazione della concreta lesione del bene giuridico protetto e della persistente offensività dell’opera.
Come già chiarito nella pronuncia di questa Sezione n. 51014 del 15/06/2018 – dep. 09/11/2018, Pecoraro, Rv. 274305 mentre il giudizio prognostico, che attiene all’an dell’applicabilità dell’istituto, si colloca a monte della condizione ad esso eventualmente apposta, al contrario la sua subordinazione agli obblighi contestualmente imposti al condannato non interferisce con il riconoscimento della sospensione condizionale, dato per presupposto, ma assolve a tutt’altra funzione, e cioè a rendere effettivo il contenuto delle statuizioni accessorie e a rafforzare contemporaneamente la funzione sottesa alla ratio dell’articolo 165 cod. pen. finalizzata all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, persistenti nel caso di ostinata inottemperanza all’esecuzione dell’ordine impartito, essendo invero la fattispecie legale, cui accede l’ordine di demolizione ex art. 31, 9 comma T.U.E. che si limita a sancirne l’applicabilità nell’ipotesi di condanna al reato di cui all’art.44, priva di qualsiasi riferimento alla tipologia dell’opera eseguita, l’esercizio del potere discrezionale del giudice in ordine alla sua apposizione come condizione alla fruibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena non può che essere parametrata agli aspetti qualitativi e quantitativi del cd. danno criminale, quali si configurano le classificazioni tipologiche e dimensionali delle opere, nonchè le caratteristiche del territorio cui accedono, nelle quali si compendiano le conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile, strettamente inerenti alla lesione del bene giuridico tutelato. Ne consegue che la discrezionalità che caratterizza la pronuncia del giudice ai sensi del primo comma dell’art. 165 cod. pen., in quanto volta a conferire concretezza alla statuizione accessoria, richiede, ove le conseguenze della lesione arrecata per effetto dell’azione delittuosa non emergano aliunde, un onere motivazionale sulla scelta del rafforzamento così operato.
Tanto premesso il puntuale riferimento contenuto nella sentenza impugnata alle dimensioni ed alla natura dell’abuso, locuzione questa in cui è implicitamente contenuta anche la plurioffensività dell’illecito configurante violazione sia delle norme afferenti l’assetto urbanistico quanto quello paesaggistico, consente di ritenere adeguatamente assolto dal giudice di merito l’onere motivazionale a suo carico nei termini sopra chiariti con il quale il ricorso omette ogni confronto.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue a tale esito la condanna del ricorrente a norma dell’art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18.10.2018