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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 45706 | Data di udienza: 16 Luglio 2019

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Mancanza dello svolgimento di una attività imprenditoriale – Reato di cui all’art. 256 D.lgs n.152/06 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal P.M. (furgone) – Tassatività dei mezzi di impugnazione – Effetti – Automatica caducazione – Convalida il sequestro preventivo – Emissione del proprio decreto da parte del GIP – Art. 321 c.1 cod. proc. pen. -Giurisprudenza – Fattispecie.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Novembre 2019
Numero: 45706
Data di udienza: 16 Luglio 2019
Presidente: GAI
Estensore: NOVIELLO


Premassima

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Mancanza dello svolgimento di una attività imprenditoriale – Reato di cui all’art. 256 D.lgs n.152/06 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal P.M. (furgone) – Tassatività dei mezzi di impugnazione – Effetti – Automatica caducazione – Convalida il sequestro preventivo – Emissione del proprio decreto da parte del GIP – Art. 321 c.1 cod. proc. pen. -Giurisprudenza – Fattispecie.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 11/11/2019 (Ud. 16/07/2019), Sentenza n.45706

 

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Mancanza dello svolgimento di una attività imprenditoriale – Reato di cui all’art. 256 D.lgs n.152/06 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decreto di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal P.M. (furgone) – Tassatività dei mezzi di impugnazione – Effetti – Automatica caducazione – Convalida il sequestro preventivo – Emissione del proprio decreto da parte del GIP – Art. 321 c.1 cod. proc. pen. -Giurisprudenza – Fattispecie.

Anche in tema di rifiuti, il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 321 2 c.p.p., comma 3 bis, non è impugnabile, trattandosi di un provvedimento puramente provvisorio e non ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322 bis cod. proc. pen.; quest’ultima previsione – che integra una norma insuscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione – come si evince dall’interpretazione letterale della disposizione ha inteso fare riferimento, attraverso il termine “ordinanza”, ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l’appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro. Il quadro giuridico, per cui contro il decreto del P.M. non è previsto alcun mezzo di impugnazione, trova giustificazione nella natura del provvedimento, avendo esso carattere puramente provvisorio, destinato ad una automatica caducazione: esso infatti, perde ogni efficacia non solo nel caso in cui non vengono rispettati i termini indicati dall’art. 321 c.p.p., commi 3 bis e 3 ter o nel caso di mancata convalida, ma anche allorquando ne intervenga la convalida. In tale ultimo caso invero, il giudice è tenuto, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis ad emettere un proprio decreto di sequestro preventivo che costituisce il titolo che legittima il vincolo reale esistente sul bene sequestrato. Inoltre, anche l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M., è inoppugnabile. Pertanto, è rimessa, a tale organo, la valutazione in ordine alla lamentata assenza di situazioni idonee a giustificare l’eccezione alla riserva giurisdizionale, tradotta nell’adozione del decreto d’urgenza da parte del PM. Ma è superata dall’emissione del proprio decreto da parte del GIP, che può quindi essere sottoposto, come non avvenuto nel caso di specie, al vaglio del Tribunale del Riesame prima e poi eventualmente alla Corte di legittimità.

(dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 21/03/2019 del TRIBUNALE DI AGRIGENTO) Pres. GAI, Rel. NOVIELLO, Ric. Iacono Quarantino


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 11/11/2019 (Ud. 16/07/2019), Sentenza n.45706

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. Iacono Quarantino Raffaele, nato ad Agrigento nel procedimento a carico di quest’ultimo;

avverso l’ordinanza del 21/03/2019 del tribunale di Agrigento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza del 21 marzo 2019, il Tribunale del riesame di Agrigento ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Iacono Quarantino Raffaele avverso il decreto di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal P.M. del Tribunale di Agrigento, confermandolo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Iacono Quarantino Raffaele, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di 7.11.n Agrigento del 21/03/2019, deducendo tre motivi di impugnazione.

2. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 321 comma 3 bis e ter cod. proc. pen., avendo il Gip convalidato il sequestro preventivo disposto dal P.M. oltre il termine di legge, ossia il 9 marzo 2019, con trasmissione alla p.g. operante in data 11 marzo 2019.

3. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione al fumus del reato di cui all’art. 256 Dlgs 152/06 nonché di carenza di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in ordine al sequestro del furgone, per contraddittorietà delle prove acquisite.

Il sequestro non sarebbe fondato su elementi sufficienti per giustificare la misura reale: emerge che non sarebbe stato individuato alla guida del veicolo sequestrato il ricorrente, bensì altro soggetto, mentre il primo sarebbe titolare di una ditta individuale priva di dipendenti, cosicchè il soggetto individuato – tale Carbone – sarebbe solo un conoscente del ricorrente cui quest’ultimo aveva prestato il furgone.

Inoltre, non vi sarebbe prova della riconducibilità dei rifiuti all’attività svolta dallo Iacono, con incidenza sulla fattispecie di reato ipotizzata anche sotto il profilo della mancanza dello svolgimento di una attività imprenditoriale.

4. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 256 Dlgs 1652/06 e dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. nonché di carenza di motivazione in ordine al periculum in mora.

Il furgone sequestrato non sarebbe suscettibile di aggravare o protrarre le conseguenze del reato, anche perché l’area di scarico è sequestrata.

Inoltre, non si tratterebbe di un mezzo suscettibile di confisca ai sensi dell’ad 256 comma 3 del Dlgs 152/06, essendo ipotizzata la fattispecie di cui all’art. 256 comma 2 cit.

Il ricorrente prosegue inoltre, citando principi in tema di confiscabilità di beni e di tutela del terzo di buona fede, rivendicando altresì la necessità dell’uso del veicolo per fini lavorativi.

5. Risulta preliminare, ai fini della valutazione del ricorso, la circostanza dell’intervenuta impugnazione, in sede di riesame, del decreto di sequestro d’urgenza del PM e non del successivo decreto di sequestro disposto dal Gip.

In proposito, questa Corte ha stabilito che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 321 2 c.p.p., comma 3 bis, non è impugnabile, trattandosi di un provvedimento puramente provvisorio e non ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 322 bis cod. proc. pen.; quest’ultima previsione – che integra una norma insuscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione – come si evince dall’interpretazione letterale della disposizione ha inteso fare riferimento, attraverso il termine “ordinanza”, ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l’appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro (Sez. 3 n. 49448 dell’8.10.2003, Piacentini, rv. 227996).

La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha anche spiegato che il suddetto quadro giuridico, per cui contro il decreto del P.M. non è previsto alcun mezzo di impugnazione, trova giustificazione nella natura del provvedimento, avendo esso carattere puramente provvisorio, destinato ad una automatica caducazione: esso infatti, perde ogni efficacia non solo nel caso in cui non vengono rispettati i termini indicati dall’art. 321 c.p.p., commi 3 bis e 3 ter o nel caso di mancata convalida, ma anche allorquando ne intervenga la convalida.

In tale ultimo caso invero, il giudice è tenuto, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis ad emettere un proprio decreto di sequestro preventivo che costituisce il titolo che legittima il vincolo reale esistente sul bene sequestrato. È rimessa, dunque, a tale organo, la valutazione in ordine alla lamentata assenza di situazioni idonee a giustificare l’eccezione alla riserva giurisdizionale, tradotta nell’adozione del decreto d’urgenza da parte del PM. Ma è superata dall’emissione del proprio decreto da parte del GIP, che può quindi essere sottoposto, come non avvenuto nel caso di specie, al vaglio del Tribunale del Riesame prima e poi eventualmente di questa Corte di legittimità.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno altresì evidenziato che anche l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3, convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M., è inoppugnabile (cfr. Sez. Unite, n. 21334 del 31.5.2005, Napolitano, rv. 231055).

In tale contesto l’impugnazione proposta con l’istanza di riesame contro il decreto del PM era improponibile.

Con l’ulteriore dato per cui le censure dedotte in questa sede, con il primo motivo di impugnazione, afferendo alla tempestività della convalida del sequestro d’urgenza del PM, anche essa inoppugnabile e mai censurata in sede di riesame (atteso che il tribunale ha evidenziato, senza contestazione al riguardo, come l’impugnazione fosse relativa esclusivamente al profilo del periculum del sequestro), appaiono inammissibili.

6. Le considerazioni suesposte in tema di incensurabilità del decreto di sequestro di urgenza del P.M. rendono superfluo anche l’esame degli ulteriori motivi, siccome consistenti in censure relative alla valutazione operata dal tribunale in ordine al contenuto del decreto di sequestro del PM.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 16/07/2019

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