Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Maggio 2012
Numero: 17825
Data di udienza: 7 Febbraio 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Amoroso
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire – Rilascio in sanatoria – Reati urbanistici – Effetti – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici o violazioni disciplina in zona sismica – Inapplicabilità della causa estintiva – Art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 – Artt. 142 lettg) e 181 D.L.vo n.42/2004 – Artt. 110 cp e 734 c.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11 maggio 2012 (Ud. 7/02/2012) Sentenza n. 17825
Il permesso di costruire rilasciato a seguito di accertamento di conformità (
art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio (v. anche Corte Cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327). Ne deriva che la causa estintiva non è applicabile a altri reati che hanno una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
(riforma sentenza del 25/02/2011 del tribunale di Ascoli Piceno) Pres. Squassoni, Est. Amoroso, Ric. Bellussi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11 maggio 2012 (Ud. 7/02/2012) Sentenza n. 17825
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Claudia Squassoni – Presidente
Renato Grillo – Consigliere
Giovanni Amoroso – Consigliere Rel.
Luca Ramacci – Consigliere
Elisabetta Rosi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Bellussi Ines, nata a Sesto San Giovanni il 16.8.1946, e Pieragostini Attilio, nato a Montefortino il 18.4.1952
– avverso la sentenza del 25 febbraio 2011 del tribunale di Ascoli Piceno
– visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Amoroso;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. Nicola Lettieri che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
– udito il difensore dell’imputato, avv. Gabriella Cetroni Circolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.2.2011 il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Beilussi Ines e Pieragostini Attilio imputati: al capo a) del reato p. e p. dagli artt. 110 cp ,
44 lettera c) D.P.R 6.6.2001 n. 380» per avere, in Amandola fra i mesi di marzo ed aprile 2009, in concorso fra loro, eseguito in assenza o comunque in totale difformità del permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex
art. 142 D.L. vo 22.1.2004 nr. 42 lettera g), i seguenti interventi edilizi presso la località Collefiorito (NCU fg. 34, partt. 132, 128, 131, 134, 99): ampliamento di una pista sterrata esistente di circa metri due, con realizzazione di scarpate e riporti fino a metri quattro di altezza; esecuzione di un disboscamento per una superficie totale di circa mq 2200 »; al capo b) del reato p. e p. dagli artt. 110 cp ,
181 D.L.vo 22.1.2004 or. 42 in rel. art. 20 lettera c) Legge 28.2.1985 n. 47» per avere, in Amandola tra i mesi di marzo ed aprile 2009, in concorso fra loro, eseguito, in assenza della prescritta autorizzazione della Autorità preposta alla tutela del vincolo, le opere di cui al capo a) della imputazione in zona paesaggisticamente vincolata; al capo c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 734 c.p. per avere, in Amandola tra i mesi di marzo ed aprile 2009, in concorso fra loro, distrutto od alterato le bellezze naturali di luoghi soggetti alla speciale protezione della Autorità con le opere di cui al capo precedente».
In particolare il tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto essere i reati ascritti a ciascuno di loro estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria.
2. Avverso questo pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Ancona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deduce il Procuratore Generale ricorrente che il rilascio della concessione in sanatoria, ora permesso di costruire in sanatoria, estingue unicamente i reati previsti dalle norme urbanistiche, ma non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge e, in ogni caso, a tutela di altri interessi, come nel caso concreto, di beni paesaggistici.
In particolare – osserva il procuratore generale ricorrente – l’accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze naturali, che costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie criminosa prevista dall’art. 734 c.p., continua ad essere demandato, anche successivamente alle modifiche all’
art. 181 del D.L.vo n. 42 del 2004 apportate dalla legge n. 308 del 2004 , al giudice penale, indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità paesaggistica da parte della autorità amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo all’elemento psicologico o alla gravità del reato.
2. Il ricorso è fondato.
Questa corte (Cass., Sez.3, 3 luglio 2007 – 10 ottobre 2007, n. 37318) ha già affermato – e qui ribadisce – che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (
art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio (v. anche Corte Cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327).
In precedenza Cass., sez. 3, 13 aprile 2005 – 20 maggio 2005, n. 19256, ha parimenti ritenuto che il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie (artt.13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47), determina (art. 22 comma terzo) l’estinzione dei soli “reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art.13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva che la causa estintiva non é applicabile a altri reati che hanno una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall’art.1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n.312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale (conf. Cass., sez. III, 6 febbraio 2002 – 12 marzo 2002, n. 10172).
Va quindi ribadito che il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt.13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art.22, determina l’estinzione dei soli “reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art.13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.).
Ne deriva l’inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n.1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall’art.1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n,312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento limitatamente ai reati sub B) e sub C) con rinvio della sentenza impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub B) e sub C) con rinvio al tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012