Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2012
Numero: 631
Data di udienza:
Presidente: Mannino
Estensore: Franco
Premassima
* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Vincolo paesaggistico – Installazione di container prefabbricato e di un cassone uso ufficio funzionali al rimessaggio di autocarri – Opere precarie – Esclusione – Interventi senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica – Art. 44, lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e Art. 181 D. L.vo n. 42/2004 – Configurabilità – Fattispecie.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 12 gennaio 2012 Sentenza n. 631
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Vincolo paesaggistico -Installazione di container prefabbricato e di un cassone uso ufficio funzionali al rimessaggio di autocarri – Opere precarie – Esclusione – Interventi senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica – Art. 44, lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e Art. 181 D. L.vo n. 42/2004 – Configurabilità – Fattispecie.
(dich. Inamm. il ricorso avverso sentenza emessa il 9/11/2010 dalla corte d’appello di Roma) Pres. Mannino, Est. Franco, Ric. Ga.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 12 gennaio 2012 Sentenza n. 631
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere Est.
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Ga. Lu., nato a ..ad..;
– avverso la sentenza emessa il 9 novembre 2010 dalla corte d’appello di Roma;
– udita nella pubblica udienza del 17 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE SANTIS Fausto, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione. Lamenta che con il primo motivo di appello aveva eccepito che non vi era la prova che egli fosse affittuario e conduttore del terreno in questione. La corte d’appello ha omesso di rispondere a questo motivo di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ manifestamente inammissibile. E difatti, con l’atto di appello a firma dell’avv. Sc., non era mai stato eccepito che il Ga. non fosse conduttore del terreno in questione. Il primo motivo di appello, invero, riguardava la presunta precarieta’ delle opere, mentre il secondo motivo riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La corte d’appello, pertanto, non doveva esaminare il punto. Inoltre, l’assunto sarebbe stato comunque manifestamente infondato, in quanto non rileva il fatto che il Ga. fosse o meno conduttore del terreno, ma la circostanza che egli avesse fatto collocare nel terreno stesso le opere contestate, circostanza questa non contestata e comunque ritenuta provata dal giudice di primo grado – con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato – in considerazione del fatto che il Ga. aveva fatto spostare da un terreno attiguo il container prefabbricato ed il cassone uso ufficio; che il terreno era stato preso in affitto dalla societa’ SG. Tr., di cui il Ga. era presidente; che il proprietario risultava Ga. Em.; che il Ga. Lu. era presente sul posto e risultava avere la disponibilita’ del terreno.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilita’ del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilita’ del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.