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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Maltrattamento animali Numero: 6728 | Data di udienza: 9 Gennaio 2019

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Calcio violento al cane – Condotta violenta su animali – Lesioni di una certa entità confermati anche da certificazione sanitaria – Configurabilità dell’art. 544 ter cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità sulla motivazione – Limiti e presupposti – Giurisprudenza. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Febbraio 2019
Numero: 6728
Data di udienza: 9 Gennaio 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: CORBETTA


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Calcio violento al cane – Condotta violenta su animali – Lesioni di una certa entità confermati anche da certificazione sanitaria – Configurabilità dell’art. 544 ter cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità sulla motivazione – Limiti e presupposti – Giurisprudenza. 



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2019 (Ud. 09/01/2019), Sentenza n.6728
  
  
MALTRATTAMENTO ANIMALI – Calcio violento al cane – Condotta violenta su animali – Lesioni di una certa entità confermati anche da certificazione sanitaria – Configurabilità dell’art. 544 ter cod. pen..
 
In tema di maltrattamento di animali, si configura l’art. 544 ter cod. pen. nei casi in cui, per crudeltà e comunque senza necessità si colpisce un animale procurando lesioni di una certa entità. Nella specie, era stato inopinatamente, inferto all’animale un violento calcio e facendolo sbattere contro un muro, cagionava al cane jack russel lesioni nella zona toracica, giudicate guaribili in sette giorni.


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo di legittimità sulla motivazione – Limiti e presupposti – Giurisprudenza.
 
Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14/06/2018 -CORTE D’APPELLO DI FIRENZE) Pres. RAMACCI, Rel. CORBETTA, Ric. Tonarelli
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2019 (Ud. 09/01/2019), Sentenza n.6728

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2019 (Ud. 09/01/2019), Sentenza n.6728
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Tonarelli;
 
avverso la sentenza del 14/06/2018 della Corte d’appello di Firenze;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; 
 
udito il difensore avv. Vito Di Berardino del foro di Pistoia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze confermava la decisione del tribunale di Pistoia, che aveva condannato Giancarlo Tonarelli alla pena giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 544 ter cod. pen. perché, per crudeltà e comunque senza necessità, colpendolo con violento calcio e facendolo sbattere contro un muro, cagionava al cane jack russel di nome Achille, di proprietà di Silvio Zinanni e di Federica Bertini, lesioni personali nella zona toracica, giudicate guaribili in sette giorni.
 
 
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b) in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per carenza di motivazione, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà e travisamento delle prove testimoniali assunte, con riferimento ai testi Oliviero Ragliai ed Egiziano Lenzini. Deduce il ricorrente  che la Corte territoriale sarebbe incorsa in travisamento della prova, laddove ha fatto leva sulla repentinità e silenziosità dell’azione per giustificare la circostanza che tre testi presenti sul luogo teatro del fatto non si siano accorti dell’accaduto, circostanza che sarebbe in contrasto con le condizioni del cagnolino, che, a diverse ore dal fatto, era ancora dolorante e aveva difficoltà di deambulazione, sintomi, questi, che a fortiori avrebbero dovuto essere presenti nell’immediatezza dell’accaduto e che non sarebbero sfuggiti ai testi; di qui, secondo il ricorrente, il vizio lamentato di travisamento della prova.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile perché fattuale, in quanto le censure sono dirette a una rivalutazione del compendio probatorio che è stato valutato in maniera non manifestamente illogica dai giudici di merito.
 
 
2. Va, infatti, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma  dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).
 
Questa conclusione, peraltro, non muta a fronte del vigente testo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come modificato dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, che, invero, non ha trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, la quale che rimane giudice della motivazione, e non del fatto; la stessa, pertanto, non può procedere a una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite,  trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Del pari, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, ma deve indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. 
 
Al riguardo, l’aver introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere a una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all’interno della decisione.
 
In altri termini, vi è "travisamento della prova" quando il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; del pari, può essere valutato se vi erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi, il "travisamento della prova" è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168). Fermo però restando – occorre ancora ribadirlo – che non spetta comunque a questa Corte "rivalutare" il modo con cui lo specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito (in questi termini, tra le molte, Sez. 3, n. 5478 del 05/12/2013, Ferraris, Rv. 258693; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 27/2/2013, Maggio, Rv. 255087).
 
 
3. Alla luce di tali premesse, il motivo di ricorso è inammissibile perché, sebbene formalmente deduca un travisamento della prova, in realtà contesta la motivazione nella parte in cui ha valutato l’intero compendio probatorio. 
 
Invero, la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente argomentato, ha desunto la prova della penale responsabilità dell’imputato dalle dichiarazioni di Rita Zeloni che stava conducendo il cane a passeggio, quando questo fu inopinatamente aggredito dall’imputato; le dichiarazioni della teste, peraltro nemmeno persona offesa, sono state stimate pienamente attendibili, non essendo emerso né un interesse personale, né motivi di risentimento o rancore nei confronti dell’imputato, che la donna nemmeno conosceva, ed essendo confermate dalla certificazione sanitaria in atti. Sul punto, peraltro, il ricorrente è silente, non avanzando alcuna censura nei confronti dell’attendibilità della teste, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di condanna. La Corte territoriale, inoltre, ha spiegato in maniera non manifestamente illogica la circostanza che le persone presenti sul luogo teatro del fatto non si siano accorte dell’accaduto, doglianza riproposta in questa sede, correttamente osservando che: a) il teste Pagliai, per sua stessa ammissione, era rivolto dal lato opposto rispetto a quello in cui ebbe a verificarsi il fatto; b) gli altri due testi (classe, rispettivamente, 1925 e 1927, uno dei quali – il Lenzini – con evidenti patologie uditive) erano comunque distanti dieci-venti metri dal luogo dell’accaduto ed erano per di più seduti, sicché, stante anche la repentinità dell’azione, era ben possibile che costoro non si fossero accorti di nulla. Si tratta di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica che, quindi, supera il vaglio di legittimità.
 
 
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 09/01/2019.

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