+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 31831 | Data di udienza: 7 Marzo 2018

* RIFIUTI – Gestione rifiuti e natura personale dell’autorizzazione – Società subentrante e carenza di autorizzazione ambientale – Causa di esonero da responsabilità – Buona fede ed obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile – Onere della prova – Art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n.152/2006 – Personalità dell’autorizzazione – Inevitabilità dell’errore – Scusabilità dell’ignoranza della legge penale – Limiti – Agente svolge una attività in uno specifico settore – Comportamento della pubblica amministrazione – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Luglio 2018
Numero: 31831
Data di udienza: 7 Marzo 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: CERRONI


Premassima

* RIFIUTI – Gestione rifiuti e natura personale dell’autorizzazione – Società subentrante e carenza di autorizzazione ambientale – Causa di esonero da responsabilità – Buona fede ed obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile – Onere della prova – Art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n.152/2006 – Personalità dell’autorizzazione – Inevitabilità dell’errore – Scusabilità dell’ignoranza della legge penale – Limiti – Agente svolge una attività in uno specifico settore – Comportamento della pubblica amministrazione – Giurisprudenza.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 12/07/2018 (Ud. 07/03/2018), Sentenza n.31831
 
 
RIFIUTI – Gestione rifiuti e natura personale dell’autorizzazione – Società subentrante e carenza di autorizzazione ambientale – Causa di esonero da responsabilità – Buona fede ed obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile – Onere della prova – Art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n.152/2006.
 
In ordine alla natura personale dell’autorizzazione a nulla rileva il titolo in forza del quale la società subentrante si era trovata a svolgere la contestata attività di recupero e comunque di movimentazione di rifiuti.  (Cass. Sez. 3, n. 19208 del 16/03/2017, Grasso e altri). Più in particolare, in tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato appunto dell’obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata (Cass. Sez. 3, n. 18928 del 15/03/2017, Valenti).
 
 
RIFIUTI – Personalità dell’autorizzazione – Inevitabilità dell’errore – Scusabilità dell’ignoranza della  legge penale – Limiti – Agente svolge una attività in uno specifico settore – Comportamento della pubblica amministrazione – Giurisprudenza.
 
In linea generale che l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale non si configura quando l’agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, Ciccone). Più in particolare, in tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato appunto dell’obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata (Cass. Sez. 3, n. 18928 del 15/03/2017, Valenti). Infatti l’ignoranza da parte dell’agente sulla normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione (Cass. Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero). In definitiva, a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, la scusabilità dell’ignoranza della legge penale è sussistente, per il comune cittadino, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Mentre tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta; cfr. ad es., ex plurimis, Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015, Felli; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Basile).
 
(riforma sentenza del 20/07/2016 – TRIBUNALE DI BOLOGNA) Pres. CAVALLO, Rel. CERRONI, Ric. Romagnoli 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 12/07/2018 (Ud. 07/03/2018), Sentenza n.31831

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 12/07/2018 (Ud. 07/03/2018), Sentenza n.31831

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Romagnoli Tiziana, nata a Senigallia;
 
avverso la sentenza del 20/07 /2016 del Tribunale di Bologna;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 20 luglio 2016 il Tribunale di Bologna, previa concessione delle attenuanti generiche, ha condannato Tiziana Romagnoli, già legale rappresentante della s.r.l. Nuova Italpallets, alla pena di euro 4000 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.
 
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione. 
 
2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente ha osservato che la sentenza impugnata aveva tratto spunto per la condanna dal rilievo che l’imputata era stata legale rappresentante della società dal mese di aprile 2012 all’11 marzo 2013, e che la stessa Nuova Italpallets era priva dell’autorizzazione ambientale per lo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
 
In tal modo, secondo la ricorrente, era stata sancita una responsabilità di natura oggettiva, atteso che non vi era alcuna risultanza probatoria riferibile alla ricorrente stessa, e che non era comprensibile il fondamento della pronuncia di condanna, solamente perché per un breve periodo la Romagnoli aveva ricoperto la carica di amministratore della compagine sociale.
 
2.2. Col secondo motivo è stata allegata manifesta illogicità della motivazione, tanto per l’intervenuta condanna in assenza di prova quanto per l’intervenuto travisamento di prova e realtà processuale. In ogni caso la Nuova Italpallets aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con Italpallets s.r.l., titolare di regolare autorizzazione per la gestione dei rifiuti, per cui l’amministratore della società subentrante ben poteva fare legittimo affidamento sul possesso dei requisiti per la gestione di rifiuti non pericolosi, sì che al momento del contratto l’autorizzazione sussisteva, in capo alla società cedente.
 
2.3. Col terzo motivo la ricorrente ha censurato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ancorché richiesta, benché ci fossero tutti i presupposti al riguardo. Né il provvedimento aveva recato motivazione alcuna in proposito.
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
 
4.1. In relazione ai primi due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente stante la reciproca connessione, va rilevato che la ricorrente ha ricoperto il ruolo di amministratore e legale rappresentante della s.r.l. Nuova Italpallets. In tale veste risulta altresì sanzionata nei termini che precedono, stante l’assenza di autorizzazione ambientale per lo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
 
Non è contestata la veste assunta nell’ambito della società, non e eventualmente allegata la mera apparenza del ruolo, non è in discussione la carenza di autorizzazione ambientale quantomeno per parte del periodo in cui l’odierna ricorrente ricopriva la carica.
 
D’altronde non vi è certamente questione in ordine alla natura personale dell’autorizzazione (cfr. Sez. 3, n. 19208 del 16/03/2017, Grasso e altri, Rv. 269691; Sez. 3, n. 24723 del 15/05/2007, Campolmi e altro, Rv. 236886; Sez. 3, n. 1562 del 15/11/2002, dep. 2003, Toraldo, Rv. 224737), sì che a nulla rileva il titolo in forza del quale la società subentrante si era trovata a svolgere la contestata attività di recupero e comunque di movimentazione di rifiuti. 
 
Non è neppure stata invocata una causa di esonero da responsabilità (Sez.3, n. 39949 del 26/06/2003, Capetti, Rv. 226577).
 
4.1.1. Al riguardo, la ricorrente ha inteso comunque allegare che, in forza del titolo traslativo (cessione di contratto ovvero affitto di azienda), ben poteva fare affidamento sul possesso dei requisiti per la gestione dei rifiuti da parte del suo dante causa.
 
Ciò posto, e richiamata la personalità dell’autorizzazione (v. supra), va ricordato in linea generale che l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale non si configura quando l’agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, Ciccone, Rv. 240440). Più in particolare, in tema di rifiuti, chi opera nel settore è gravato appunto dell’obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata (cfr. Sez. 3, n. 18928 del 15/03/2017, Valenti, Rv. 269911).
 
Infatti l’ignoranza da parte dell’agente sulla normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione (in specie era stato escluso che ricorressero gli estremi dell’errore scusabile, atteso che l’imputato, cui era stato contestata la commercializzazione di kg. 430 di rifiuti metallici, avrebbe dovuto quanto meno informarsi presso l’autorità competente se la propria condotta necessitasse di autorizzazione, come in effetti previsto dalla normativa di settore)(cfr. Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000).
 
In definitiva, quindi, dal momento che il ricorso non revoca in dubbio l’effettività del ruolo svolto dalla ricorrente quale amministratore unico della società Nuova Italpallets nel periodo aprile 2012 – 11 marzo 2013, e che la società svolgeva un’attività per la quale vi era necessità di specifica autorizzazione, va semplicemente ribadito che, a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, la scusabilità dell’ignoranza della legge penale è sussistente, per il comune cittadino, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Mentre tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885; cfr. ad es., ex plurimis, Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015, Felli, Rv. 262443; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Basile, Rv. 265424).
 
Alcunché in proposito è stato dedotto, né in ordine ad eventuali indagini svolte in sede amministrativa, né in relazione ad eventuali rassicurazioni ottenute dai competenti organi. Laddove, appunto, la ricorrente era nella pienezza delle proprie reali attribuzioni.
 
4.1.2. In specie, quindi, il ricorso non può essere accolto sul punto.
 
4.2. Per quanto invece riguarda il terzo motivo di impugnazione, vero è che la mancata concessione ex officio della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell’imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587).
 
In specie sussiste specifica allegazione circa l’avvenuta richiesta ed in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti per ottenere il beneficio. D’altronde è stata concessa la non menzione della condanna nel certificato penale.
 
4.2.1. Il punto andrà quindi ulteriormente esaminato in sede di merito per le opportune valutazioni del caso.
 
5. Ciò posto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale di Bologna. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale di Bologna.
 
Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso in Roma il 07/03/2018
 

 

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!