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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Boschi e macchia mediterranea, Diritto processuale penale Numero: 40465 | Data di udienza: 19 Giugno 2018

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione – Pena prevista pecuniaria e detentiva – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati di cui agli artt. 142, 146 e 181 d. lgs. 42/2004 – Art. 44, c.1, lett. C), d.P.R. n.380/2001- DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di patteggiamento – Applicazione della sola pena pecuniaria – Pena illegale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Settembre 2018
Numero: 40465
Data di udienza: 19 Giugno 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: SOCCI


Premassima

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione – Pena prevista pecuniaria e detentiva – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati di cui agli artt. 142, 146 e 181 d. lgs. 42/2004 – Art. 44, c.1, lett. C), d.P.R. n.380/2001- DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di patteggiamento – Applicazione della sola pena pecuniaria – Pena illegale.



Massima

 


 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/09/2018 (Ud. 19/06/2018), Sentenza n.40465
 
BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione – Pena prevista pecuniaria e detentiva – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati di cui agli artt. 142, 146 e 181 d. lgs. 42/2004 – Art. 44, c.1, lett. C), d.P.R. n.380/2001- DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di patteggiamento – Applicazione della sola pena pecuniaria – Pena illegale.
 
La disposizione dell’art. 181, comma 1, d. lgs. 42/2004, inerente al taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione, rinvia per il trattamento sanzionatorio all’art. 44, comma 1, lettera C), d. P.R. 380/2001 che prevede sia la pena pecuniaria e sia quella detentiva. Nella specie, è stata annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che applica una pena illegale, in quanto il giudice ha applicato la sola pena pecuniaria, e contempemporaneamente disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
 
(annulla senza rinvio e dispone la trasmissione per ulteriore corso sentenza del 05/10/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO) Pres. CAVALLO, Rel. SOCCI, Ric. Di Martino
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/09/2018 (Ud. 19/06/2018), Sentenza n.40465

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/09/2018 (Ud. 19/06/2018), Sentenza n.40465
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
DI MARTINO GIUSEPPE nato a VALLE CASTELLANA il 10/09/1962;
 
avverso la sentenza del 05/10/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
lette le conclusioni del PG, Giuseppina FODARONI: "Annullamento senza rinvio". 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza di patteggiamento del 5 ottobre 2017 applicava a Giuseppe Di Martino la pena di € 2.000,00 di ammenda, con pena sospesa, relativamente al reato di cui agli art. 142 e 146 del d. lgs. 42/2004, perché [ … ] effettuava un taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione, sull’area contraddistinta al Catasto terreni del Comune di Valle Castellana, al foglio di mappa n. 42, p. 143, su una superficie di bosco di circa 150 mq. Accertato il 9 aprile 2016.
 
 
2. Il Procuratore Generale, presso la Corte di appello di Ancona, ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
 
2. 1. Violazione di legge, pena illegale.
 
 
La pena per il reato contestato, prevista dall’art. 181, comma 1, d. lgs. 42/2004, è sia pecuniaria e sia detentiva, mentre il giudice ha applicato la sola pena pecuniaria.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale, Giuseppina Fodaroni, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso risulta fondato, in quanto la disposizione dell’art. 181, comma 1, d. lgs. 42/2004 rinvia per il trattamento sanzionatorio all’art. 44, comma 1, lettera C), d. P.R. 380/2001 che prevede sia la pena pecuniaria e sia quella detentiva.
 
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che applica una pena illegale (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015 – dep. 30/03/2015, P.G. in proc. B, Rv. 26294301).
 
Conseguentemente la sentenza deve annullarsi senza rinvio per trattamento sanzionatorio illegale (solo la pena pecuniaria, invece della pena prevista dalla norma: detentiva e pecuniaria), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
 
Così deciso il 19/06/2018
 

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