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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 13927 | Data di udienza: 15 Dicembre 2011

* RIFIUTI – Funzionari comunali – Responsabilità – Ordinanza del Sindaco – Esecuzione per ragioni di necessità ed urgenza – Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti – Fattispecie: Deposito di alghe – Artt. 110, 81, c.p., 255, 183, lett. m) e 256 c. 1, lett. a) d.lgs. 152/2006PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Enti Pubblici – Gestione – Responsabilità dell’amministratore o del legale rappresentante – Presupposti – Smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Compito di programmazione dell’attività – Autonomi poteri di organizzazione delle risorse – Responsabilità dei dirigenti amministrativi – Potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti – Sindaco.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Aprile 2012
Numero: 13927
Data di udienza: 15 Dicembre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Rosi


Premassima

* RIFIUTI – Funzionari comunali – Responsabilità – Ordinanza del Sindaco – Esecuzione per ragioni di necessità ed urgenza – Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti – Fattispecie: Deposito di alghe – Artt. 110, 81, c.p., 255, 183, lett. m) e 256 c. 1, lett. a) d.lgs. 152/2006PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Enti Pubblici – Gestione – Responsabilità dell’amministratore o del legale rappresentante – Presupposti – Smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Compito di programmazione dell’attività – Autonomi poteri di organizzazione delle risorse – Responsabilità dei dirigenti amministrativi – Potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti – Sindaco.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 12 aprile 2012 (Ud. 15/12/2011) Sentenza n. 13927

RIFIUTI – Funzionari comunali – Responsabilità – Ordinanza del Sindaco – Esecuzione per ragioni di necessità ed urgenza – Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti – Fattispecie: Deposito di alghe – Artt. 110, 81, c.p., 255, 183, lett. m) e 256 c. 1, lett. a) d.lgs. 152/2006.
 
Nessun rimprovero può essere posto a carico del dirigente comunale del Settore Patrimonio se allo stesso non siano stati conferiti i compiti specifici relativi alle procedure in materia di rifiuti, quando risulti che lo stesso, nel corso dell’esecuzione per ragioni di necessità ed urgenza di una ordinanza del Sindaco, ebbe a svolgere tale attività anche coordinandosi con il dirigente del Settore Ambiente competente (questo sì munito dei relativi poteri). 
 
(annulla con rinvio Tribunale di Lecce, sentenza del 3/3/2010) Pres. Mannino, Est. Rosi, Ric. Elia
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RIFIUTI – Enti Pubblici – Gestione – Responsabilità dell’amministratore o del legale rappresentante – Presupposti.
 
Anche in tema di rifiuti, l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente, quando nell’ambito dell’ente l’attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio (Cass. Sez. 4, n. 37642 del 27/9/2007, 12/10/2007, Cesarini Sforza; Cass. Sez. 3, n. 5889 del 27/3/1998, dep. 19/5/1998, Sodano). 
 
(annulla con rinvio Tribunale di Lecce, sentenza del 3/3/2010) Pres. Mannino, Est. Rosi, Ric. Elia
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RIFIUTI – Smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Compito di programmazione dell’attività – Autonomi poteri di organizzazione delle risorse – Responsabilità dei dirigenti amministrativi – Potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti – Sindaco.
 
In tema di rifiuti, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Cass., Sez. 3, n. 19882 dell’ 11/3/2009, dep. 11/5/2009, Carboni; Cass. Sez. 3, n. 36571 del 21/6/2011, dep. 11/10/2011, Garetto). Pertanto, i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo (Cass. Sez. 4, n. 22341 del 21/4/2011, dep. 6/6/2011, Betti).
 
(annulla con rinvio Tribunale di Lecce, sentenza del 3/3/2010) Pres. Mannino, Est. Rosi, Ric. Elia


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 12 aprile 2012 (Ud. 15/12/2011) Sentenza n. 13927

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO 
Dott. ALFREDO TERESI
Dott. ELISABETTA ROSI
Dott. SANTI GAllARA
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) ELIA NICOLA MASSIMO N. IL 27/02/1955
– Avverso la sentenza n. 818/2009 TRIBUNALE di LECCE, del 03/03/2010
– Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dai Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.M. che ha concluso per annullamento senza rinvio, limitatamente alla sospensione condominiale rispetto al resto.
– Udito il difensore Avv. A.S. che ha concluso per l’accoglimento
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. II Tribunale di Lecce, con sentenza del 3 marzo 2010, ha condannato alla pena di 2 mila euro di ammenda Elia Nicola Massimo, per il reato di cui agli artt. 110, 81, c.p. e 256 comma 1, lett. a) d.lgs. 152 del 2006, perché, in qualità di dirigente del Comune di Lecce, in concorso con De Dorino Armando, titolare dell’impresa s.r.l. “De Donno Costruzioni”, autorizzata alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, e Saracino Giancarlo, direttore di cantiere dell’impresa (assolti invece con la formula “perché il fatto non costituisce reato”) in relazione al deposito senza autorizzazione di masse di alghe marine (rifiuti organici) su terreno di proprietà del Comune di Lecce (sito in località San Cataldo, dove erano state depositate circa 4000 mc di alghe prelevate dalla darsena di San Cataldo) e due aree agricole (site in località Frigole dove erano state depositate alghe per circa 220 mc di alghe prelevate dal porticciolo di Frigole) di proprietà di privati (che l’Elia aveva acquisito in affitto per conto dei Comune), fatti accertati in data 10 giugno 2008.
 
2. Avverso la sentenza l’Elia ha proposto, tramite il proprio difensore, appello innanzi alla Corte di Appello di Lecce, che lo ha convertito in ricorso per cassazione con ordinanza del 30 settembre 2010, trasmettendo gli atti a questa Corte; l’imputato ha lamentato:
 
1) Erronea applicazione degli artt. 256, commi 1, lett. a), e 183, lett. m), dLgs. 152 del 2006. Il giudice di prime cure non avrebbe considerato la situazione di estrema urgenza in cui il ricorrente, in qualità di amministratore del Comune di Lecce, si era trovato ad operare. Non si sarebbe tenuto conto che il dovere di procedere alla gara pubblica per selezionare la ditta per provvedere allo smaltimento dei rifiuti, avrebbe posto il ricorrente in una condizione deteriore rispetto a quella di un privato cittadino. La sentenza meriterebbe, altresì, di essere censurata nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i requisiti necessari per considerare la raccolta delle alghe, quale deposito temporaneo. Occorrerebbe considerare che mantenere le alghe nel luogo dal quale erano state raccolte sarebbe stato impossibile, stante il rischio di ricaduta in mare con conseguente ostacolo al passaggio delle imbarcazioni. Il limite temporale per il deposito previsto dall’art. 183 del d.lgs. 152 del 2006, non sarebbe stato violato, e mancherebbe comunque un accertamento ordine alla quantità dei rifiuti giacenti. Da ultimo, non si sarebbe tenuto conto del fatto che l’amministrazione del Comune di Lecce non aveva considerato le alghe alla stregua di rifiuti.
 
2) Violazione degli artt. 43 c.p. e 256 del D. Lgs. 152 del 2006. Dalle deposizioni testimoniali sarebbe emerso che ad occuparsi della gestione delle alghe dopo la loro raccolta avrebbe dovuto essere il Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune di Lecce, ing. Bonocore, e quindi il mancato smaltimento delle alghe non avrebbe potuto essere addebitato al ricorrente, che essendo invece dirigente dell’ufficio
 
patrimonio del Comune di Lecce, non sarebbe destinatario di alcun obbligo giuridico di provvedere in materia ambientale.
 
3) Violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152 del 2006. Il capo di imputazione farebbe riferimento alla condotta di “deposito di alghe”, laddove la disposizione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152 del 2006, indica quali condotte rilevanti quella della “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento […] di rifiuti”.
 
3. II ricorrente ha depositato in data 3 ottobre 2010 nuovi motivi, lamentando carenza di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto avrebbe avuto interesse ad effettuare il pagamento della pena pecuniaria.
 
4. Alla odierna udienza, il difensore dell’imputato ha depositato note integrative di quanto dedotto con l’atto di impugnazione e con motivi nuovi, allegando documentazione dalla quale si evidenzierebbe che l’amministrazione comunale aveva l’intenzione di riutilizzare il materiale algale per contrastare i fenomeni erosivi delle spiagge. Tale progetto, intrapreso dai ricorrente, sarebbe stato portato a termine dal Dirigente del settore ambiente. Di conseguenza, sarebbe ancor più evidente che, dopo i provvedimenti di urgenza, responsabile della gestione del materiale algale avrebbe dovuto essere proprio il dirigente del settore ambiente. Ulteriore conferma del fatto che le alghe non possono essere considerate, nel caso di specie, alla stregua di rifiuti, sarebbe costituita dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 17 marzo 2006, che indica lo smaltimento in discarica della alghe quale soluzione residuale. Il difensore ha insistito, infine, sulla necessaria riconduzione del fatto concreto alla fattispecie di cui all’art. 255 d.lgs. 152 del 2006.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. II secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento delle altre censure.
 
Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale “l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente”, quando nell’ambito dell’ente “l’attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio” (Sez. 4, n. 37642 del 27/9/2007, 12/10/2007, Cesarini Sforza, Rv. 237889, in particolare in riferimento al Comune, si veda Sez. 3, n. 5889 del 27/3/1998, dep. 19/5/1998, Sodano, Rv. 210946). In particolare in tema di rifiuti, è stato precisato che, “anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Fattispecie di avvenuta istituzione di un’isola ecologica per la raccolta di rifiuti non preceduta da alcuna autorizzazione; la Corte ha ritenuto, in applicazione del principio suddetto, che l’onere di richiedere detta autorizzazione incombesse sul sindaco)” (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 19882 dell’ 11/3/2009, dep. 11/5/2009, Carboni, Rv. 243717; vedi anche Sez. 3, n. 36571 del 21/6/2011, dep. 11/10/2011, Garetto, Rv. 251242).
 
2. Orbene, nella vicenda in esame, il giudice di merito ha dato atto che l’ufficio competente a gestire il progetto relativo all’utilizzazione delle alghe (posidonea oceanica) era quello del settore Ambiente ed Ufficio Unico dei rifiuti, come del resto lo stesso esame testimoniale del dirigente di tale Settore ha evidenziato. Di contro é stato accertato che l’imputato, preposto al settore Patrimonio e Strategie territoriali del Comune di Lecce, aveva dato esecuzione all’ordinanza del Sindaco, datata 12 dicembre 2007, emessa nella sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, con la quale si disponeva la rimozione del materiale che ostruiva la darsena di S. Cataldo, “per ripristinare la sicurezza e la navigabilità”.
 
II giudice di merito ha erroneamente ritenuto neutra la portata di tale ordinanza rispetto all’operato dell’Elia; infatti, è pur vero che l’ordinanza de qua non consentiva di eludere il rispetto della normativa che impone il rilascio di un’apposita autorizzazione per quanto attiene al deposito di rifiuti, ma il provvedimento – secondo quanto riferito nella parte motiva della decisione impugnata – si era limitato a disporre che l’imputato attivasse i poteri rientranti nelle proprie competenze per la rimozione dei rifiuti, ma non risulta chiaro se avesse disposto qualcosa in ordine al deposito ed all’eventuale successiva rimozione e/o smaltimento delle alghe. Di certo sembra che l’ordinanza sindacale non avesse conferito espressamente all’Elia poteri rientranti nelle funzioni del dirigente del Settore ambiente. Sul punto la sentenza non ha per nulla chiarito gli esatti profili della posizione di garanzia che costituirebbe base della responsabilità dell’imputato, chiamato a rispondere di deposito abusivo di rifiuti per non avere richiesto le autorizzazioni quanto al deposito delle alghe, atteso che la gestione dei rifiuti, come anche del progetto di utilizzare le alghe per contrastare i fenomeni erosivi delle spiagge, risultava invece direttamente riferibile alla competenza del Settore ambientale del Comune e del suo dirigente.
 
3. Quindi la sentenza risulta, per le ragioni sopra esposte, carente anche quanto alla ricostruzione della sussistenza del profilo soggettivo di responsabilità, in quanto se è vero che il reato ascritto può essere commesso anche a titolo di colpa, la non riferibilità all’imputato delle funzioni in materia ambientale ed il fatto che lo stesso avesse coinvolto il dirigente del Settore ambientale specificamente per i contatti con la Provincia in riferimento alla problematica delle alghe, devono indurre ad una rivalutazione del giudizio espresso dal giudice di prime cure, che si è limitato ad ancorare la responsabilità colposa alla mera consapevolezza che l’imputato aveva di operare in materia di rifiuti. Palese è l’erroneità di tale assunto: nessun rimprovero può essere posto a carico del dirigente del Settore Patrimonio se allo stesso non siano stati conferiti i compiti specifici relativi alle procedure in materia di rifiuti, posto che il Tribunale ha dato atto che lo stesso, nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza del Sindaco, ebbe a svolgere tale attività anche coordinandosi con il dirigente del Settore Ambiente competente (questo sì munito dei relativi poteri).
 
E’ stato infatti precisato che “i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo” (cfr. Sez. 4, n. 22341 del 21/4/2011, dep. 6/6/2011, Betti, Rv. 250720).
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per un nuovo esame.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce per un nuovo esame. 
 
Cosi deciso in Roma, il 15 dicembre 2011
 

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