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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 23112 | Data di udienza: 11 Aprile 2012

RIFIUTI – Rifiuti speciali transito illegale nello stato – Sequestro del container – Condizione della bonifica e del dissequestro – Coordinamento delle prescrizioni – Reg. CE1013/2006 – Art. 85 disp. Att. cod. proc. pen..


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Giugno 2012
Numero: 23112
Data di udienza: 11 Aprile 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Sarno


Premassima

RIFIUTI – Rifiuti speciali transito illegale nello stato – Sequestro del container – Condizione della bonifica e del dissequestro – Coordinamento delle prescrizioni – Reg. CE1013/2006 – Art. 85 disp. Att. cod. proc. pen..



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^12 giugno 2012 (C.c.11/04/2012) Odinanza n. 23112 

RIFIUTI – Rifiuti speciali transito illegale nello stato – Sequestro del container – Condizione della bonifica e del dissequestro – Coordinamento delle prescrizioni – Reg. CE1013/2006 – Art. 85 disp. Att. cod. proc. pen..
 
L’art. 22 del regolamento CE1013/2006, per il caso di transito illegale nello stato, prevede che i rifiuti debbano essere ripresi a cura dell’autorità competente di spedizione entro il periodo stabilito, sempre che non vi sia altra possibilità di smaltimento e si adopera per una corretta esecuzione di quanto in essa previsto. L’art. 24 co. 7 aggiunge che “se in uno Stato é rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio”. Sicché, appare evidente la necessità di coordinare le prescrizioni relative al dissequestro con quanto stabilito nel regolamento per la procedura di ripresa dei rifiuti attivata (nella specie attivata dalla Provincia di Cagliari e dalla corrispondente autorità tedesca). Inoltre, la possibilità di imporre prescrizioni trova evidentemente la fonte nell’art. 85 disp. Att. cod. proc. pen., secondo cui “quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso…”. La disposizione citata non fa distinzioni sull’appartenenza dei bene e subordina l’imposizione di prescrizioni al consenso dell’interessato. Naturalmente l’interessato potrà non consentire all’imposizione ma in tal caso quest’ultima assume la valenza di implicito rigetto della richiesta (Sez. 3 n. 32276 del 13/06/2007). Rispetto alle prescrizioni imposte non può essere invocata dal ricorrente nel caso di specie la dedotta inconsapevolezza del carico trasportato. L’assenza di una condotta colposa, l’esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l’uso illecito del contenitore è il necessario presupposto per poter richiedere il dissequestro (Sez. 1 n. 21860 del 21/04/2004). 
 
(conferma ordinanza n. 6532/2010 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del 29/07/2011) Pres. Mannino, Est. Sarno, Ric. Hapag-Lloyd Italy


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^12 giugno 2012 (C.c.11/04/2012) Ordinanza n. 23112

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO TERESI – Consigliere
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere Rel. 
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
– sul ricorso proposto da HAPAG-LLOYD ITALY S.R.L.
– avverso l’ordinanza n. 6532/2010 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del 29/07/2011
– sentiti la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO; 
– sentite le conclusioni del PG Dott. Giocchino Izzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
Ritenuto in fatto
 
1. I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari disponevano nell’ottobre 2011 il sequestro delle merci poste all’interno del contenitore HLXU6260530 di proprietà della società Hapag Lloyd Italy srl durante le operazioni di trasbordo nel porto di Cagliari dirette a Beirut e provenienti da Amburgo in quanto nel corso della verifica doganale si era accertato che il carico, anziché essere costituito da parti di ricambio per auto, così come dichiarato nella documentazione di accompagnamento dall’esportatore tedesco, si presentava sotto forma di rifiuti speciali il cui trasporto non risultava autorizzato.
 
Il procuratore della repubblica di Cagliari, provvedendo sull’istanza della società che si dichiarava del tutto inconsapevole ed estranea ai fatti in quanto l’impiego del contenitore era avvenuto a condizioni FLC (full container load, ossia “a contenitore pieno”) con decreto del 3.2.2011 disponeva la restituzione alla società Hapag Lloyd Italy srl del contenitore ritenendo non sussistere l’esigenza del vincolo a fini di indagine o di prova.
 
Con successivo provvedimento del 2.5.2011 il PM sottoponeva il dissequestro del container alla condizione della bonifica del contenuto a mezzo impresa autorizzata e specializzata.
 
Avverso tale provvedimento la società formulava istanza di riesame che il tribunale riteneva invece intendersi come opposizione ex art. 263 co. 5 cpp disponendo la trasmissione degli atti al GIP.
 
2. Quest’ultimo in data 29.7.2011 rigettava l’istanza di revoca delle disposizioni impartite dal PM rilevando che non si era conclusa la procedura di ripresa da parte della ditta Auto Hamez dei rifiuti attivata dalla Provincia di Cagliari e dalla corrispondente autorità tedesca e che a norma degli artt. 25 co. 1 lett.a) e 2 co. 15 par. VI) del regolamento CE 1013/2006 la Hapag Lloyd risulta ricoprire comunque una posizione di garanzia rispetto alle operazioni di smaltimento dei rifiuti essendone il trasportatore e detentore e, quindi, “notificatore de facto” tenuto alle spese della ripresa o di smaltimento di una spedizione illegale di rifiuti, ai sensi dell’art. 24 co. 2. 
 
Aggiungeva inoltre che il recupero del container senza preventiva bonifica avrebbe comportato aspetti di rilevanza penale avuto riguardo alla movimentazione non autorizzata di rifiuti.
 
3. Avverso tale provvedimento ricorre in questa sede la società Hapag deducendo la violazione di legge sul rilievo che la posizione di garanzia cui fa riferimento il regolamento presuppone la consapevolezza dell’illiceità del trasporto da parte della società incaricata di cui non vi é prova ed essendo documentata anzi l’impossibilità di verifica del contenuto del container. E di conseguenza assume che gli oneri cui il GIP ha fatto riferimento non possono esser in alcun modo accollati alla società istante chiedendo l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza impugnata.
 
Considerato in diritto
 
4. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato.
 
Occorre anzitutto fare chiarezza su alcune questioni preliminari.
 
In punto di fatto si rileva che il PM ha condizionato il dissequestro: 
1) alla bonifica dei contenuto del container a mezzo di impresa autorizzata e specializzata; 
2) al trasferimento dei materiale, a bonifica effettuata, in altro container nella disponibilità dell’Ufficio Dogane locale, a mezzo di impresa autorizzata alla movimentazione.
 
Ora non vi é dubbio che la restituzione del container non potesse avvenire senza preventivi interventi di bonifica protraendosi altrimenti l’utilizzo illegale del bene.
 
E d’altra parte appare innegabile la necessità di coordinare le prescrizioni relative al dissequestro con quanto stabilito nel regolamento CE1013/2006 per la procedura di ripresa dei rifiuti attivata dalla Provincia di Cagliari e dalla corrispondente autorità tedesca.
 
Per il caso di transito illegale nello stato, come correttamente indicato dal GIP, infatti, l’art. 22 del regolamento CE prevede che i rifiuti debbano essere ripresi a cura dell’autorità competente di spedizione entro il periodo stabilito, sempre che non vi sia altra possibilità di smaltimento e si adopera per una corretta esecuzione di quanto in essa previsto; ed a mente del successivo; e l’art. 24 co. 7 aggiunge che “se in uno Stato é rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio”.
 
La possibilità di imporre prescrizioni trova evidentemente la fonte nell’art. 85 disp. Att. cod. proc. pen., secondo cui “quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso…”.
 
La disposizione citata non fa distinzioni sull’appartenenza dei bene e subordina l’imposizione di prescrizioni al consenso dell’interessato.
Naturalmente l’interessato potrà non consentire all’imposizione ma in tal caso quest’ultima assume la valenza di implicito rigetto della richiesta (Sez. 3 n. 32276 del 13/06/2007, Rv. 237085).
 
Rispetto alle prescrizioni imposte non può essere invocata dal ricorrente nel caso di specie la dedotta inconsapevolezza del carico trasportato.
 
L’assenza di una condotta colposa, l’esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l’uso illecito del contenitore è il necessario presupposto per poter richiedere il dissequestro (Sez. 1 n. 21860 del 21/04/2004 Rv. 228512).
 
4.1 Questione diversa è quella delle prescrizioni necessarie per la restituzione e del soggetto ad esse onerato.
 
Il ricorrente invoca al riguardo il disposto dell’art. 150 co. 2 DLvo 115/2002 in base al quale la restituzione dei beni sequestrati è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione salvo che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato.
 
Il richiamo della disposizione indicata non appare tuttavia conferente avendo la norma richiamata ad oggetto i diversi oneri di custodia o conservazione della cosa sequestrata. Ed, infatti, la disposizione in questione ha sostituito quella dell’art. 84 disp. Att. cpp. abrogata dall’art. 299 DLvo 115/2002.
 
Il GIP, come detto in precedenza, ha ritenuto che la società istante debba ritenersi onerata sotto un duplice profilo e, cioè, che la restituzione senza preventiva bonifica comporterebbe comunque a questo punto per il ricorrente lo svolgimento di attività vietata e penalmente sanzionata in relazione alla movimentazione di rifiuti senza autorizzazione ed in considerazione del ruolo di “notificatore de facto” rivestito dall’istante ai sensi dell’art. 25 del regolamento CE. Il tutto, fermo ovviamente il diritto di rivalsa nei confronti degli altri soggetti interessati.
 
Il ricorrente contesta che in alcun modo possa essere ritenuto detentore dei rifiuti in assenza di consapevolezza sul carico del container.
 
Ora due punti vanno tenuti fermi.
 
La prima parte dell’argomentazione del GIP è già di per se stessa sufficiente a giustificare il provvedimento adottato.
 
Quanto alla seconda considerazione il GIP ha evidentemente inteso rafforzare la motivazione rilevando che, comunque, l’istante non può essere aprioristicamente escluso dal novero dei soggetti astrattamente interessati alla procedura di recupero dei rifiuti prevista dal regolamento CE e, come tale, attingibile – salvo rivalsa – nei confronti degli altri soggetti competenti.
 
E’ chiaro che i provvedimenti adottati contestualmente ai dissequestro sono in realtà prodromici alla procedura di recupero e che, pertanto, in questa sede non vi è alcuna ragione di soffermarsi sulla attribuzione delle spese oltre i limiti delle prescrizioni del PM e, soprattutto, di decidere sugli oneri derivanti dalla procedura di recupero prevista dal regolamento CE. Si ribadisce, inoltre, che il provvedimento del GIP fa comunque salvo il diritto dell’interessato anche per gli aspetti decisi alla rivalsa nelle sedi competenti nei confronti di altri soggetti ove ne dimostri la ragione.
 
Per quanto qui interessa è sufficiente rilevare la correttezza della motivazione anche sotto il secondo profilo argomentativo in quanto effettivamente l’art. 2 punto 15), lettera a), punto vi) stabilendo che anche il detentore può essere considerato “notificatore” legittima a ritenere anche quest’ultimo quale soggetto concorrente alla procedura di recupero.
 
5. A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
 
Così deciso, il giorno 11.4.2012
 
 
 
 
 
 
 

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