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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11850 | Data di udienza: 7 Febbraio 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale – Preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione – Tolleranza misure progettuali e reato paesaggistico – Art. 181 D. Lgs n. 42/2004Artt. 22 e 34 DPR n. 380/2001DIRITTO DELL’ENERGIA – Installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo – Autorizzazione preventiva – Necessità – Art.12, c.5 D. Lgs n. 387/2003, come modif. dall’art. 2, c.158 L. n. 244/2007.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2013
Numero: 11850
Data di udienza: 7 Febbraio 2013
Presidente: Squassoni
Estensore: Lombardi


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale – Preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione – Tolleranza misure progettuali e reato paesaggistico – Art. 181 D. Lgs n. 42/2004Artt. 22 e 34 DPR n. 380/2001DIRITTO DELL’ENERGIA – Installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo – Autorizzazione preventiva – Necessità – Art.12, c.5 D. Lgs n. 387/2003, come modif. dall’art. 2, c.158 L. n. 244/2007.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 13 Marzo 2013 (Cc. 7/02/2013) Sentenza n. 11850

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale – Preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione – Tolleranza misure progettuali e reato paesaggistico – Art. 181 D. Lgs n. 42/2004 – Artt. 22 e 34 DPR n. 380/2001.
 
Ai sensi dell’art. 22, comma 6, del DPR n. 380/2001 qualsiasi tipo di intervento edilizio previsto dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo, e quindi anche quelli di minore impatti; che riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinato al preventivo rilascio del parere o della autorizzazione richiesti dalle corrispondenti previsioni normative. Pertanto, il limite di tolleranza del 2% rispetto alle misure progettuali previsto dall’art. 34, comma 2-ter, del DPR n. 380/2001 è destinato ad operare solo con riferimento alla normativa edilizia, ma non esime l’interessato dall’obbligo di munirsi del prescritto nulla osta dell’autorità competente per la tutela del vincolo con riferimento alle difformità che intende realizzare, configurandosi in mancanza il reato di cui all’art. 181 del D. Lgs n. 42/2004.

(annulla con rinvio ordinanza in data 12/06/2012 del Tribunale di Campobasso) Pres. Squassoni, Est. Lombardi, Ric. PM in proc. Valerio ed altro
 
 
DIRITTO DELL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo – Autorizzazione preventiva – Necessità – Art.12, c.5 D. Lgs n. 387/2003, come modif. dall’art. 2, c.158 L. n. 244/2007 – Art. 22 DPR n. 380/2001.
 
In tema di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo, si applica ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. Lgs n. 387/2003, come modificato dall’art. 2, comma 158 della L. n. 244/2007, la disciplina di cui agli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e, quindi, la installazione di tali impianti deve essere necessariamente preceduta dalla autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela dell’eventuale vincolo ai sensi del comma 6 dell’art. 22 del DPR n. 380/2001.
 
(annulla con rinvio ordinanza in data 12/06/2012 del Tribunale di Campobasso) Pres. Squassoni, Est. Lombardi, Ric. PM in proc. Valerio ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 13 Marzo 2013 (Cc. 7/02/2013) Sentenza n. 11850

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
 
Claudia Squassoni – Presidente
Alfredo Maria Lombardi – Consigliere Rel.
Silvia Amoresano – Consigliere
Lorenzo Orilla – Consigliere
Santi Gazzara – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso
nel procedimento nei confronti di Valerio Anna Maria, nata a Ferrazzano il 06/07/1950
Albino Giancarlo, nato a Campobasso il 28/07/1947
avverso l’ordinanza in data 12/06/2012 del Tribunale di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio; 
udito per gli imputati l’avv. Claudio Neri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Campobasso, in accoglimento dell’appello proposto da Valerio Anna Maria e Albino Giancarlo avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 07/03/2012, ha revocato il decreto di sequestro preventivo di un fabbricato ubicato in Ferrazzano, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. 
 
Il Tribunale della libertà ha escluso l’esistenza di elementi di certezza in ordine all’innalzamento dell’altezza dell’edificio preesistente e, in ogni caso, ha affermato che la sopraelevazione rientrerebbe nel margine di tollerabilità prevista dall’art. 34, ultimo comma, del DPR n. 380/2001, con la conseguente insussistenza della fattispecie costituente reato. 
 
In ordine alle altre difformità contestate l’ordinanza ha affermato che sia i pannelli fotovoltaici che le finestre costituiscono opere ormai completate e, con riferimento alle finestre, che le aperture sulla facciata sono quelle stesse che risultavano preesistenti, sia pure rifinite con un arco che inizialmente non vi era. Quanto al capo G) dell’imputazione si è osservato che in esso non risulta specificata la condotta lesiva.
 
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Campobasso che la denuncia per inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione.
 
La pubblica accusa, dopo aver riportato la richiesta di sequestro preventivo, cui risulta allegata una relazione di consulenza tecnica fatta espletare dallo stesso P.M., denuncia in primo luogo la violazione dell’art. 34, comma 2-ter, del DPR n. 380/2001
 
Si deduce in sintesi, che l’indice di tolleranza previsto dalla disposizione citata nella realizzazione delle costruzioni non può applicarsi alla edilizia soggetta a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nel cui novero rientrano gli interventi sull’immobile di cui si tratta, ubicato nel centro storico del Comune di Ferrazzano, essendo ogni modificazione soggetta al parere dell’amministrazione competente per la tutela del vincolo. 
 
Si denuncia, poi, l’errata applicazione dell’indice di tolleranza del 2% previsto dalla norma, emergendo dall’elaborato del consulente tecnico che la sopraelevazione dell’edificio risulta di molto superiore al limite citato. Sempre sulla base delle risultanze della consulenza tecnica si deduce che, per effetto dello spostamento in altezza dei solai, vi è stato un analogo spostamento delle aperture in contrasto con le prescrizioni del nulla osta paesaggistico. 
 
Analoghi rilievi vengono formulati con riferimento alla installazione sulla copertura di un impianto fotovoitaico. Quanto alla imputazione per violazione della normativa antisismica (capo G) si riportano le conclusioni della predetta consulenza, dalle quali si evince che l’intervento di ristrutturazione ha determinato un peggioramento della sicurezza dell’edificio in caso di sisma, con la conseguenza che lo stesso non è collaudabile, né abitabile. Si deduce, infine, la suscettibilità di sequestro dell’immobile anche nell’ipotesi che lo stesso risulti ultimato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
Ai sensi dell’art. 22, comma 6, del DPR n. 380/2001 qualsiasi tipo di intervento edilizio previsto dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo, e quindi anche quelli di minore impatti; che riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinato al preventivo rilascio del parere o della autorizzazione richiesti dalle corrispondenti previsioni normative.
 
Pertanto, il limite di tolleranza del 2% rispetto alle misure progettuali previsto dall’art. 34, comma 2-ter, del DPR n. 380/2001 è destinato ad operare solo con riferimento alla normativa edilizia, ma non esime l’interessato dall’obbligo di munirsi del prescritto nulla osta dell’autorità competente per la tutela del vincolo con riferimento alle difformità che intende realizzare, configurandosi in mancanza il reato di cui all’art. 181 del D. Lgs n. 42/2004.
 
Sul punto deve anche tenersi conto della fluidità della contestazione nella fase delle indagini preliminari con la conseguenza che il Tribunale del riesame deve valutare le eventuali violazioni di legge configurabili sulla base delle risultanze processuali, anche se non confluite ancora in una specifica contestazione nel capo di imputazione concernente la citata fattispecie di reato.
 
Quanto alla sopraelevazione dell’edificio l’affermazione dell’ordinanza circa una ritenuta carenza di prove sul punto appare in contrasto con le diverse conclusioni dell’ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva confermato il decreto di sequestro, nonché del tutto generica, fondata su una valutazione empirica a fronte delle risultanze di rilievi tecnici, la cui compiuta valutazione, se necessariamente demandata alla sede di merito, non può portare alla esclusione, in sede cautelare, della esistenza del fumus del reato sulla base degli elementi addotti dalla pubblica accusa.
 
Analoghe considerazioni riguardano la valutazione della conformità delle aperture alla situazione preesistente.
 
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, per i quali non è previsto il rilascio di alcuna l’autorizzazione, si applica ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. Lgs n. 387/2003, come modificato dall’art. 2, comma 158 della L. n. 244/2007, la disciplina di cui agli art. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e, quindi, la installazione di tali impianti deve essere necessariamente preceduta dalla autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela dell’eventuale vincolo ai sensi del comma 6 dell’art. 22 citato.
 
Con riferimento, infine, alla contestazione riguardante la violazione della normativa antisismica il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle risultanze delle indagini e non considerare solo la formulazione dell’imputazione, considerato il già menzionato carattere necessariamente provvisorio della stessa.
 
La valutazione afferente alla ultimazione dei lavori, che peraltro risulterebbe dalla stessa ordinanza solo parziale, deve essere effettuata tenendo conto della lesioni degli interessi protetti dalle varie normative, con particolare riferimento a quelli inerenti alla tutela paesaggistica-ambientale, al carico urbanistico e alla sicurezza degli edifici.
 
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso. 
 
Così deciso il 07/02/2013.
 

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