+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti Numero: 26209 | Data di udienza: 12 Aprile 2019

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Reato di frode in commercio di cui all’art. 515 cod.pen – Sequestro probatorio dei beni dell’indagato – Alienazione delle res in sequestro – Eliminazione della fonte probatoria – Esclusione – Fattispecie: sequestro di vongole "lupino venus gallina"


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Giugno 2019
Numero: 26209
Data di udienza: 12 Aprile 2019
Presidente: IZZO
Estensore: DI STASI


Premassima

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Reato di frode in commercio di cui all’art. 515 cod.pen – Sequestro probatorio dei beni dell’indagato – Alienazione delle res in sequestro – Eliminazione della fonte probatoria – Esclusione – Fattispecie: sequestro di vongole "lupino venus gallina"



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/06/2019 (Ud. 12/04/2019), Sentenza n.26209

 
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Reato di frode in commercio di cui all’art. 515 cod.pen – Sequestro probatorio dei beni dell’indagato – Alienazione delle res in sequestro – Eliminazione della fonte probatoria – Esclusione – Fattispecie: sequestro di vongole "lupino venus gallina".
 
In materia di frode in commercio non è legittimo l’annullamento del decreto di convalida del sequestro probatorio, con la semplice motivazione che non era stato sottoposto a sequestro il corpo del reato (le etichette rappresentative dei quattro singoli lotti di prodotto ittico con la relativa data di confezionamento) e che con l’alienazione delle res in sequestro era stata eliminata la fonte probatoria, venendo così meno la finalità probatoria del vincolo reale. Nella fattispecie, sequestro probatorio dei beni dell’indagato (n. 163 sacchi di vongole "lupino venus gallina" per circa 1.630 Kg tutti contrassegnati dal cartellino identificativo riportante la data del giorno seguente, ovvero 21.12.2018) eseguito d’iniziativa della P.G. il 20.12.2018 in relazione al reato di frode in commercio di cui all’art. 515 cod.pen. e, per l’effetto, annullava il predetto decreto di convalida.
 
(annulla con rinvio ordinanza del 08/01/2019 – TRIBUNALE DI CHIETI) Pres. IZZO, Rel. DI STASI, Ric. P.R. presso il Tribunale di Chieti nei confronti di Marchetti

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/06/2019 (Ud. 12/04/2019), Sentenza n.26209

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/06/2019 (Ud. 12/04/2019), Sentenza n.26209
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti
nei confronti di
Marchetti Domenico;
 
avverso l’ordinanza del 08/01/2019 del Tribunale di Chieti;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 08/01/2019, il Tribunale di Chieti accoglieva l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Marchetti Domenico avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio dei beni dell’indagato (n. 163 sacchi di vongole "lupino venus gallina" per circa 1.630 Kg tutti contrassegnati dal cartellino identificativo riportante la data del giorno seguente, ovvero 21.12.2018) eseguito d’iniziativa della P.G. il 20.12.2018 in relazione al reato di frode in commercio di cui all’art. 515 cod.pen. e, per l’effetto, annullava il predetto decreto di convalida.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, violazione ed erronea applicazione della legge penale e travisamento dei fatti.
 
Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non fossero oggetto della misura reale anche le etichette del prodotto ittico e, considerata l’avvenuta vendita di tale prodotto, annullato il sequestro per il venir meno della finalità probatoria; inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’istanza di riesame per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’indagato riottenere la restituzione di una cosa non più esistente, attesa l’alienazione del prodotto ittico, e non essendo soggetto a riesame il provvedimento di vendita. 
 
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 
 
Il difensore di fiducia di Marchetti Domenico ha depositato memoria ex art. 121 cod.proc.pen. nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
2. In data 20.12.2018, il personale in servizio presso la Capitaneria di Vasto rinveniva presso i locali della ditta Brunomar srl n. 163 sacchi di vongole "lupino venus gallina", pari a circa Kg 1.630, tutti contrassegnati da cartellino identificativo riportante il numero di lotto e la data del giorno seguente, ovvero il 21.12.2018; indi, ravvisandosi gli estremi del reato di frode in commercio, la Pg operava sequestro probatorio d’urgenza, poi convalidato dal PM che provvedeva contestualmente alla vendita del prodotto ittico, trattandosi di prodotto altamente deteriorabile, in quanto idoneo al consumo, come accertato dai sanitari.
 
3. Il Tribunale, a seguito di istanza di riesame dell’indagato, annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio, rimarcando che non era stato sottoposto a sequestro il corpo del reato (le etichette rappresentative dei quattro singoli lotti di prodotto ittico con la relativa data di confezionamento) e che con l’alienazione delle res in sequestro era stata eliminata la fonte probatoria, venendo così meno la finalità probatoria del vincolo reale. 
 
4. Il ricorrente ha dedotto e comprovato che tale motivazione sì pone in insanabile contrasto con gli atti processuali, che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, evidenziano come l’oggetto del sequestro probatorio fosse costituito anche dalle etichette rappresentative dei quattro singoli lotti di prodotto ittico con la relativa data di confezionamento.
 
5. Trattasi non di censura di mero fatto e perciò inammissibile avverso gli apprezzamenti di merito del Tribunale, bensì di legittima denunzia della carenza della motivazione, per il profilo di contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione con atto del processo specificamente indicato dal ricorrente, che appare, invece, pienamente sindacabile in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato, alla stregua del disposto dell’art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), sostanziandosi nell incompatibilità tra l’informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l’informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali. (Sez.1, n.35848 del 19/09/2007, Rv.237684; Sez. 1, 14/7/2006, n. 25117, Stojanovic; Sez. 1, 15/6/2007, Musumeci.
 
6. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo esame.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Chieti.
 
Così deciso il 12/04/2019

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!