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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 32194 | Data di udienza: 29 Marzo 2018

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di abuso d’ufficio – Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Art. 323 c.p. – Violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 – Modifica del piano particolareggiato – Carenza probatoria relativa al dolo specifico del reato – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione emessa dal Comune ineseguita – Attivazione delle procedure di demolizione – Gare andate deserte per mancanza di offerenti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere – Valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa da parte del G.U.P. – Prova della colpevolezza e impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio – Prognosi dell’inutilità del dibattimento in ordine alla completabilità degli atti di indagine sulla prova positiva dell’innocenza o mancanza di prova della colpevolezza – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2018
Numero: 32194
Data di udienza: 29 Marzo 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: ZUNICA


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di abuso d’ufficio – Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Art. 323 c.p. – Violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 – Modifica del piano particolareggiato – Carenza probatoria relativa al dolo specifico del reato – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione emessa dal Comune ineseguita – Attivazione delle procedure di demolizione – Gare andate deserte per mancanza di offerenti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere – Valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa da parte del G.U.P. – Prova della colpevolezza e impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio – Prognosi dell’inutilità del dibattimento in ordine alla completabilità degli atti di indagine sulla prova positiva dell’innocenza o mancanza di prova della colpevolezza – Giurisprudenza.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/07/2018 (Ud. 29/03/2018), Sentenza n.32194


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di abuso d’ufficio – Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Art. 323 c.p. – Violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 – Modifica del piano particolareggiato – Carenza probatoria relativa al dolo specifico del reato – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione emessa dal Comune ineseguita – Attivazione delle procedure di demolizione – Gare andate deserte per mancanza di offerenti. 
 
Non può configurarsi il reato di abuso d’ufficio, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, quando siano stati, in specie il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune e il responsabile dello stesso Ufficio, predisposti gli atti necessari per avviare la demolizione, (indizione di due gare, inerente la demolizione delle opere abusive, andate deserte per mancanza di offerenti). Sicché, non incide nel fatto, la successiva inerzia del tecnico comunale, che pur potendo essere riconducibile alla circostanza che nelle more era in corso la modifica del piano particolareggiato interessante l’area, conclusasi con la previsione che nel fondo in questione non passasse più alcuna strada, determinando il venir meno del vincolo di inedificabilità assoluta per il proprietario, con conseguente possibile diversa determinazione da parte dell’Ente comunale in ordine all’opportunità di dare corso alla demolizione, con relativo esborso finanziario, di un bene che avrebbe eventualmente potuto essere condonato. Portando a escludere la ravvisabilità a carico degli indagati di un’omissione penalmente rilevante, aggiungendo che, ove pure fosse stato ritenuto configurabile l’elemento oggettivo del reato, non era superabile, neanche in vista dell’approdo alla fase dibattimentale, la carenza probatoria relativa al dolo specifico del reato, posto che le precedenti iniziative assunte dagli indagati confliggevano con l’asserita volontà di favorire e danneggiare il vicino.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere.
 
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ha ad oggetto il corretto esercizio da parte del G.U.P. del potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale (con riferimento ad elementi di prova ulteriori che potrebbe offrire il giudizio dibattimentale ovvero alla maggiore affidabilità, derivante dal contraddittorio, di elementi già assunti unilateralmente) e, nel caso di prognosi negativa sull’utilità della fase dibattimentale, deve incentrarsi sulla verifica della logicità della valutazione degli elementi disponibili in funzione della pronuncia di proscioglimento (Cass. Sez. 5, n. 54957 del 14/09/2016).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa da parte del G.U.P. – Prova della colpevolezza e impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio – Prognosi dell’inutilità del dibattimento in ordine alla completabilità degli atti di indagine sulla prova positiva dell’innocenza o mancanza di prova della colpevolezza – Giurisprudenza.
 
Il giudice dell’udienza preliminare è chiamato a una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, cosicché, ove ritenga sussistere tale condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell’imputato, dovendo, invece, emettere sentenza di non luogo a procedere quando vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza (Cass. Sez. 6, n. 3726 del 29/09/201). In tal senso è stato affermato, tuttavia in modo non omogeneo, che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio e la prognosi dell’inutilità del dibattimento, per cui il G.U.P. deve estendere il suo giudizio, di natura prognostica, anche agli scenari processuali futuri, non potendosi esimere dall’esprimere una valutazione in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell’innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell’imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale, con la conseguenza che la pronuncia di non luogo a procedere deve essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni processualmente aperte (Cass. Sez. 4, n. 19179 del 18/02/2016 e Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015).
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 15/05/2017 del G.U.P. – TRIBUNALE DI TARANTO) Pres. DI NICOLA, Rel. ZUNICA, Ric. Proc. Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel proc. Antonante e altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/07/2018 (Ud. 29/03/2018), Sentenza n.32194

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/07/2018 (Ud. 29/03/2018), Sentenza n.32194
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da
 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel procedimento a carico di Antonante Nicola e Menza Luigi,
 
avverso la sentenza del 15-05-2017 del G.U.P. presso il Tribunale di Taranto;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione atti;
 
udito per Menza e Antonante l’avvocato Leonardo Lanucara, il quale, anche in sostituzione dell’avv. Rocco Maggi (che in data 12-03-2018 depositava memoria), ha concluso per il rigetto del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza resa il 15 maggio 2017 all’esito dell’udienza preliminare, il G.U.P. presso il Tribunale di Taranto dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Nicola Antonante e Luigi Menza in ordine al reato di abuso d’ufficio, perché il fatto non sussiste; l’accusa elevata a carico degli imputati era in particolare quella di avere, Antonante quale responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Monteparano (Ta) fino al 27 novembre 2015 e Menza quale responsabile dello stesso Ufficio dal 17 dicembre 2015, intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a Franco Renna e un danno ingiusto al confinante Palmiro Vizzarro, omettendo, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, di acquisire l’area al patrimonio del Comune, non avendo Renna demolito le opere abusivamente realizzate presso l’immobile sito in Roccaforzata, come da ordinanza di demolizione n. 32 del 1 ° gennaio 2002.
 
2. Avverso la sentenza del G.U.P. pugliese, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Taranto, sollevando due motivi.
 
Con il primo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, osservando che, se è vero che l’acquisizione dell’area al patrimonio indisponibile del Comune è un effetto che si verifica di diritto, è tuttavia altrettanto vero che ciò impone, oltre che l’accertamento dell’inottemperanza, anche la notifica all’interessato ai fini dell’immissione, in possesso dell’area e della trascrizione nei registri immobiliari, passaggi questi la cui omissione consentiva di affermare che gli imputati avevano omesso l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, costituendo condizione ostativa alla demolizione solo una espressa delibera del Consiglio comunale, nel caso di specie mancante, che affermi la prevalenza degli interessi pubblici alla conservazione del bene rispetto al ripristino dell’assetto urbanistico violato.
 
Con il secondo motivo, infine, il ricorrente contesta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il G.U.P. aveva riconosciuto che, dopo le gare indette per la demolizione negli anni 2010 e 2011, andate deserte, non furono espletati altri atti; ciò infatti, lungi dall’escludere la sussistenza del dolo, imponeva altre riflessioni, perché dopo quei tentativi, assai risalenti nel tempo, la procedura di demolizione era rimasta consapevolmente incompleta, così consentendosi la permanenza di una situazione di evidente illiceità pregiudizievole degli interessi non solo della collettività all’ordinato sviluppo del territorio, ma anche di quelli di Vizzarro che, a causa della inerzia dolosa e perdurante dei tecnici comunali, vedeva frustate le vocazioni edificatore dell’area di sua proprietà.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile.
 
1. Occorre premettere che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 5, n. 54957 del 14/09/2016, Rv. 268629), il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ha ad oggetto il corretto esercizio da parte del G.U.P. del potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale (con riferimento ad elementi di prova ulteriori che potrebbe offrire il giudizio dibattimentale ovvero alla maggiore affidabilità, derivante dal contraddittorio, di elementi già assunti unilateralmente) e, nel caso di prognosi negativa sull’utilità della fase dibattimentale, deve incentrarsi sulla verifica della logicità della valutazione degli elementi disponibili in funzione della pronuncia di proscioglimento.
 
È stato inoltre affermato (cfr. Sez. 6, n. 3726 del 29/09/2015, Rv. 266132) che il giudice dell’udienza preliminare è chiamato a una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, cosicché, ove ritenga sussistere tale condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell’imputato, dovendo, invece, emettere sentenza di non luogo a procedere quando vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza; in tal senso è stato affermato, invero in modo non omogeneo ma ritenuto maggiormente condivisibile dal Collegio, che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio e la prognosi dell’inutilità del dibattimento, per cui il G.U.P. deve estendere il suo giudizio, di natura prognostica, anche agli scenari processuali futuri, non potendosi esimere dall’esprimere una valutazione in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell’innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell’imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale, con la conseguenza che la pronuncia di non luogo a procedere deve essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività
di soluzioni processualmente aperte (cfr. Sez. 4, n. 19179 del 18/02/2016, Rv. 267250 e Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Rv. 264427).
 
2. Tanto premesso in via generale, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia coerente con le predette coordinate interpretative. 
 
Ed invero il G.u.p. di Taranto ha innanzitutto operato una puntuale (e non contestata) ricostruzione storica dei fatti di causa, evidenziando che l’immobile di proprietà di Franco Renna sito nel Comune di Monteparano, essendo abusivo, era stato oggetto di un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune nel 2002, che tuttavia non venne eseguita, né spontaneamente né coattivamente, con pregiudizio del confinante con quello del denunciante Palmiro Vizzarro.
 
Nel soffermarsi sulla posizione dei due imputati, a carico dei quali si procede per il delitto di abuso di ufficio, il G.U.P. ha rilevato, quanto a Menza, che lo stesso era stato applicato al Comune di Montemarano per un periodo molto breve, cioè dal 15 dicembre 2015 al 29 aprile 2016 e che era stato messo a conoscenza della questione dell’abbattimento dell’immobile abusivo solo alla fine di marzo 2016, per cui in un solo mese egli non poteva essere ritenuto di alcuna omissione penalmente rilevante, tanto più in considerazione del fatto che l’indagato si era comunque preoccupato dell’eventuale inclusione del fondo del denunciante nelle previsioni del piano particolareggiato modificato a dicembre. 
 
Rispetto alla posizione di Menza, dunque, la valutazione del G.U.P. appare immune da censure, non avendo indicato neanche il ricorrente in base a quali elementi avrebbe potuto rivelarsi utile nei confronti dell’indagato l’eventuale approfondimento dibattimentale, in ordine peraltro a un delitto punibile a titolo di dolo specifico, la cui configurabilità è rimasta a un livello del tutto assertivo.
 
Un discorso non molto dissimile vale tuttavia anche per Antonante, il quale ha ricoperto la carica di Responsabile dell’Ufficio tecnico fino al 27 novembre 2015.
 
Al riguardo il G.U.P. ha infatti osservato che l’indagato in realtà si era attivato per dare corso alla demolizione, provvedendo a bandire, con le determine del 19 ottobre 2010 e del 25 gennaio 2011, due procedure di gara per l’affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato abusivo, non disponendo il Comune di Monteparano di mezzi e personale idoneo per procedervi in proprio.
 
Queste due gare erano andate tuttavia deserte per mancanza di offerenti, ma ciò non vale a smentire il dato storico che l’indagato, almeno in una certa fase, si è interessato della problematica inerente la demolizione delle opere abusive.
 
La successiva inerzia del tecnico comunale, ad avviso del G.U.P., ben poteva essere riconducibile alla circostanza che nelle more era in corso la modifica del piano particolareggiato interessante l’area, conclusasi nel dicembre 2015 con la previsione che nel fondo di Renna non passasse più alcuna strada, il che avrebbe determinato il venir meno del vincolo di inedificabilità assoluta per il proprietario, con conseguente possibile diversa determinazione da parte dell’Ente comunale in ordine all’opportunità di dare corso alla demolizione, con relativo esborso finanziario, di un bene che avrebbe eventualmente potuto essere condonato.
 
Il G.U.P. ha escluso quindi la ravvisabilità a carico di Antonante di un’omissione penalmente rilevante, aggiungendo che, ove pure fosse stato ritenuto configurabile l’elemento oggettivo del reato, non era superabile, neanche in vista dell’approdo alla fase dibattimentale, la carenza probatoria relativa al dolo specifico del reato, posto che le precedenti iniziative assunte dall’imputato confliggevano con l’asserita volontà di favorire Renna e danneggiare il suo vicino.
 
3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato quindi inammissibile.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
 
Così deciso il 29/03/2018
 
 
 

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