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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 32191 | Data di udienza: 15 Marzo 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Demolizione – Sospensione o revoca dell’ordine di esecuzione – Atti amministrativi o giurisdizionali – Altra destinazione all’immobile o sanatoria – Giurisprudenza – Reati edilizi – Istanza di condono o di sanatoria – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive – Criteri e presupposti – Verifiche del giudice dell’esecuzione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2018
Numero: 32191
Data di udienza: 15 Marzo 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: CIRIELLO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Demolizione – Sospensione o revoca dell’ordine di esecuzione – Atti amministrativi o giurisdizionali – Altra destinazione all’immobile o sanatoria – Giurisprudenza – Reati edilizi – Istanza di condono o di sanatoria – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive – Criteri e presupposti – Verifiche del giudice dell’esecuzione.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 15/03/2018), Sentenza n.32191
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Demolizione – Sospensione o revoca dell’ordine di esecuzione – Atti amministrativi o giurisdizionali – Altra destinazione all’immobile o sanatoria – Giurisprudenza.
 
La sospensione o la revoca dell’ordine di esecuzione, può essere concessa solo quando tale ordine risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dall’Autorità competente e che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria. La sospensione, segnatamente, può essere eccezionalmente adottata quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione entro breve termine di atti amministrativi incompatibili in quanto in insanabile contrasto con l’ordine in questione (Cass. Sez III 26/9/2007 n 38997 Di Somma: Cass sez IV 10/4/2008 n 15210; Cass sez I 3/12/2004 n 3992; Cass. Sez III del 4/2/2000 n 3683: Cass. Sez 3 sent 17066 del 4/4/2006 Spillantini; Sez 3 17/12/2001 Musumeci: sez 3 n 43878 del 10/11/2004).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Istanza di condono o di sanatoria – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive – Criteri e presupposti – Verifiche del giudice dell’esecuzione.
 
In tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, quando si è in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura. In particolare, il giudice dell’esecuzione, è chiamato ad accertare l’esistenza di potenziali cause ostative al suo accoglimento con riferimento al risultato dell’istanza, alla tempestività della domanda, all’epoca di ultimazione dei lavori, al tipo di intervento e alle dimensioni volumetriche, alla sussistenza di cause di non condonabilità, al versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, al rilascio di una concessione in sanatoria legittima e, nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo, sospendendo l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 08/11/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA) Pres. DI NICOLA, Rel. CIRIELLO, Ric. Cirillo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 15/03/2018), Sentenza n.32191

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 15/03/2018), Sentenza n.32191
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
CIRILLO MARIA nato a POMPEI il 26/09/1959;
 
avverso l’ordinanza del 08/11/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;
 
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 08.09.2017 il Tribunale di Torre Annunziata, per quanto qui rileva, ha rigettato l’istanza avanzata dall’imputata Cirillo Maria, con la quale la stessa aveva chiesto la sospensione del provvedimento con il quale era stato disposto l’abbattimento dell’immobile di sua proprietà, sito in Pompei, nella Via Nolana Traversa Cirillo.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Cirillo Maria, tramite i propri difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento, con un unico motivo con il quale è stato dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe il Giudice di merito, che non si sarebbe conformato ai recenti orientamenti giurisprudenziali che imporrebbero ai giudicanti, ogni qualvolta su un certo immobile sia pendente una istanza di condono edilizio, di sospendere l’ordine di abbattimento del bene abusivo.
 
Nel caso di specie, la ricorrente deduce che il giudice non avrebbe considerato come per l’immobile, sito in Pompei, fossero pendenti quattro istanze di condono e che la normativa in materia edilizia – in particolare l’art. 43 della legge 47/1985 – consente al proprietario di conseguire la sanatoria anche su quel bene, oggetto di procedimenti penali o amministrativi non ancora eseguiti o sui quali pende un’impugnazione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3.- Il ricorso con il quale la ricorrente impugna l’ordinanza dell’ 8/11/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui alla sentenza 25/6/1997, è manifestamente infondato.
 
3.1- Questa Corte, con orientamento cui questo Collegio ritiene di aderire, ha da tempo stabilito come, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, quando si è in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura.
 
Quest’ultimo, in particolare, è chiamato ad accertare l’esistenza di potenziali cause ostative al suo accoglimento con riferimento al risultato dell’istanza, alla tempestività della domanda, all’epoca di ultimazione dei lavori, al tipo di intervento e alle dimensioni volumetriche, alla sussistenza di cause di non condonabilità, al versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, al rilascio di una concessione in sanatoria legittima e, nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo, sospendendo l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
 
3.2- La sospensione o la revoca dell’ordine di esecuzione, dunque, può essere concessa solo quando tale ordine risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dall’Autorità competente e che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria. La sospensione, segnatamente, può essere eccezionalmente adottata quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione entro breve termine di atti amministrativi incompatibili in quanto in insanabile contrasto con l’ordine in questione (v. tra le altre Cass. Sez III 26/9/2007 n 38997 Di Somma: Cass sez IV 10/4/2008 n 15210; Cass sez I 3/12/2004 n 3992; Cass. Sez III del 4/2/2000 n 3683: Cass. Sez 3 sent 17066 del 4/4/2006 Spillantini; Sez 3 17/12/2001 Musumeci: sez 3 n 43878 del 10/11/2004).
 
3.3- ili Giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, si è attenuto ai suddetti principi n quanto con la articolata motivazione, che appare immune da vizi logico giuridici ed è coerente con il dettato normativo, ha concluso per l’insussistenza dei presupposti per la sospensione, rilevando, congruamente, che la mera domanda di condono non può considerarsi atto incompatibile con la demolizione e, quindi, in grado di determinarne automaticamente la sospensione, dovendosi nella fattispecie formulare una prognosi negativa in ordine ai tempi di definizione e agli esiti della pratica in questione, essendo stata quest’ultima presentata da lungo tempo (la prima istanza di condono risalirebbe al 1983, mentre le altre due al 1995). 
 
4.- Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
 
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2018.
 

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