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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale, Diritto urbanistico - edilizia, Legittimazione processuale Numero: 32187 | Data di udienza: 6 Dicembre 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca da lottizzazione abusiva disposta con sentenza irrevocabile – Restituzione delle cose confiscate – Preclusione del giudicato – DIRITTO DEMANIALE – Area demaniale oggetto di lottizzazione – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Mancanza del titolo di legittimazione ad impugnare.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2018
Numero: 32187
Data di udienza: 6 Dicembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: MACRI'


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca da lottizzazione abusiva disposta con sentenza irrevocabile – Restituzione delle cose confiscate – Preclusione del giudicato – DIRITTO DEMANIALE – Area demaniale oggetto di lottizzazione – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Mancanza del titolo di legittimazione ad impugnare.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 06/12/2017), Sentenza n.32187

 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca da lottizzazione abusiva disposta con sentenza irrevocabile – Restituzione delle cose confiscate – Preclusione del giudicato – DIRITTO DEMANIALE – Area demaniale oggetto di lottizzazione – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Mancanza del titolo di legittimazione ad impugnare.
 
In materia urbanistica, qualora la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell’esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate all’imputato, non potendo la relativa statuizione essere riesaminata per la preclusione del giudicato (Sez. 3, ord. n. 7036/12, Ahrens, e Sez. 3,n. 29445/13, Principalli e altro). In ogni caso, nella specie, l’ordinanza impugnata ha specificato che l’area in oggetto era demaniale, (sicché non è dato comprendere il titolo di legittimazione ad impugnare), con accertamento divenuto irrevocabile, non modificabile in sede esecutiva ed ostativo alla revoca.
  
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 15.11.2016 – CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA) Pres. FIALE, Rel. MACRI’, Ric. Idone
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 06/12/2017), Sentenza n.32187

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 06/12/2017), Sentenza n.32187
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Idone Giuseppe, nato a Fiumara il 3.1.1947,
 
avverso l’ordinanza in data 15.11.2016 della Corte d’appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 15.11.2016 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della confisca pronunciata dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, in data 20.4.2001 nell’ambito del procedimento di lottizzazione abusiva a carico di Idone Giuseppe.
 
Ha precisato che il giudizio era stato portato alla sua attenzione a seguito della pronuncia della Corte di cassazione che, in data 22.11.2012, aveva qualificato il ricorso proposto dall’Idone come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e che la sentenza di condanna per il reato di lottizzazione abusiva in primo grado era stata riformata in secondo grado con la dichiarazione di prescrizione e la pronuncia della confisca dei beni, sentenza confermata dal Giudice di legittimità con sentenza n. 2581/07. Il ricorrente, imputato nel processo esitato nella sentenza con la quale era stata disposta la confisca, non poteva considerarsi terzo estraneo e legittimato a chiedere la restituzione, perché in buona fede, della parte del compendio immobiliare di sua spettanza. 
 
2. Con il primo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 669 cod. proc. pen..
 
Osserva che i Giudici avevano ripreso acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ing. Barreca. La porzione di terreno acquistata era stata confiscata perché ritenuta oggetto della lottizzazione abusiva convenzionale, determinata proprio dall’attribuzione nell’atto notarile di quote definite di proprietà degli immobili. Ciò contravveniva alla destinazione urbanistica dell’epoca del Comune di Condofuri che indicava i terreni come ricadenti in zona F e quindi non suddivisibili in lotti. In corso il procedimento penale, erano stati realizzati dei manufatti di cui era stato tentato il condono. Prima della definitività della confisca, il Comune aveva approvato quale nuovo strumento urbanistico il piano regolatore che aveva ridefinito la zona come omogenea B; tale zona aveva consentito un intervento nella costruzione e nel rilascio di permessi a costruire direttamente ai privati richiedenti. L’ing. Barreca aveva rilevato che i fabbricati erano stati realizzati, sebbene lo strumento urbanistico non lo consentisse, con ciò travisando la prova: altro era affermare che, al momento dell’acquisto, non fosse possibile costruire, altro che gli immobili originari (o i terreni) fossero liberamente lottizzabili con la variazione dello strumento urbanistico. Il reato di lottizzazione, all’epoca dei fatti, era stato commesso perché i terreni erano previsti come ricadenti in zona omogenea F. La variazione dello strumento urbanistico aveva consentito invece la libera frazionabilità del fondo, secondo l’art. 39 delle disposizioni del piano. A causa della variazione dello strumento urbanistico si era determinata quindi una condizione tale da far venir meno il presupposto che aveva causato la sanzione penale della confisca. A nulla rilevava l’irregolarità urbanistica dei fabbricati che avrebbe dovuto essere sanzionata con l’ordine di demolizione, non con la confisca dei terreni edificati. In data anteriore alla sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, il Comune di Condofuri aveva disposto il mutamento della destinazione urbanistica dell’area in oggetto, qualificandola espressamente come area di completamento. La decisione amministrativa del Comune precludeva ogni diversa valutazione del giudice penale.
 
Segnala, quale ulteriore problema, quello dell’assenza di un piano di recupero e della differenza concettuale tra piano di recupero e previsione di una nuova zona. Ciò che all’epoca dell’atto notarile era vietato, era stato invece concesso con la variazione dello strumento urbanistico. Censura le conclusioni dell’ing. Barreca, il quale, pur riconoscendo che era vero, in astratto, che i lotti di terreno classificati in zona omogenea B potevano essere edificati per intervento diretto, previo rilascio del permesso a costruire, così come potevano essere mettere in discussione la confisca, perché le particelle erano state generate da una lottizzazione abusiva.
 
Con il secondo motivo, discetta sulla natura demaniale delle particelle 321 e 322 e sugli effetti della buona fede. Precisa che l’area aveva perso il carattere della demanialità ed era in proprietà privata, tanto che, con nota del 5.10.1992, precedente l’atto del 1993, l’U.T.E. competente aveva espresso parere per la voltura ai privati dei terreni. Quest’atto non era stato considerato, come non era stato considerato, anche ai fini dell’accertamento della buona fede, che il Comune di Condofuri, nel corso degli anni, aveva sempre indicato l’area come di proprietà privata, qualificazione confermata nei successivi atti. Segnala infine che, per gran parte della motivazione, si era fatto riferimento alla posizione del Trovato, il cui caso, pur simile, non era sovrapponibile a quello di specie. Di qui la nullità della motivazione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
Come riconosciuto nell’ordinanza impugnata e non contestato nel ricorso per cassazione, l’Idone era imputato nel procedimento esitato nella sentenza che ha pronunciato la confisca da lottizzazione abusiva, da ciò dunque derivando, in ragione della preclusione del giudicato, l’impossibilità per lo stesso d’impugnare, in sede esecutiva, la statuizione sulla confisca (Sez. 3, ord. n. 7036/12, Ahrens, Rv. 252022, e Sez. 3,n. 29445/13, Principalli e altro, Rv. 255872, secondo cui, qualora la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell’esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate all’imputato, non potendo la relativa statuizione essere riesaminata per la preclusione del giudicato).
 
In ogni caso, l’ordinanza impugnata ha specificato che l’area in oggetto, tra l’altro di apparente proprietà di Trovato Mario (sicché non è dato comprendere il titolo di legittimazione ad impugnare), era demaniale, con accertamento divenuto irrevocabile, non modificabile in sede esecutiva ed ostativo alla revoca.
 
Correttamente, poi, l’ordinanza impugnata ha richiamato la sentenza di questa Corte, resa a conclusione del procedimento penale in oggetto, con cui si rilevava la indimostrata, da parte dei ricorrenti, incompatibilità della confisca con l’assetto urbanistico previsto dal piano regolatore e giacché, secondo lo stesso ricorso, tale destinazione sarebbe stata addirittura anteriore alla sentenza stessa, tale valutazione ha ormai acquisito natura di irreversibilità, non più modificabile in sede esecutiva. 
 
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso, il 6 dicembre 2017.
 
 

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