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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 47308 | Data di udienza: 7 Febbraio 2017

RIFIUTI – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Responsabilità – Configurabilità – Fattispecie: attività di costruzione e demolizione – Art. 256, d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2017
Numero: 47308
Data di udienza: 7 Febbraio 2017
Presidente: AMORESANO
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Responsabilità – Configurabilità – Fattispecie: attività di costruzione e demolizione – Art. 256, d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/10/2017, (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.47308


RIFIUTI – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Responsabilità – Configurabilità – Fattispecie: attività di costruzione e demolizione – Art. 256, d. lgs. n.152/2006.
 
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall’art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 – dep. 15/06/2017, Saldutti e altro). Fattispecie: deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione, quali calcestruzzo frammentato, terreno da scavo, rocce, plastica, miscele bituminose.
 
 
(conferma decreto di sequestro preventivo del GIP del TRIBUNALE DI CATANZARO del 21/06/2016) Pres. AMORESANO, Rel. SOCCI, Ric. Lepora
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/10/2017, (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.47308

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/10/2017, (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.47308

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da LEPERA MAURIZIO nato il 25/04/1965 a CROPANI;
 
nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso l’ordinanza del 19/07 /2016 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
lette le conclusioni del PG, Luigi Cuomo: «Rigetto del ricorso».
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, con ordinanza del 19 luglio 2016 rigettava l’istanza di riesame di Maurizio Lepora, avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 21 giugno 2016, di un’area di circa 672 m.q., in ordine al reato di cui all’art. 256, d. lgs. 152/2006.
 
2. Ricorre per Cassazione Maurizio Lepora, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
 
2. 1. Violazione di legge, art. 256, d. lgs. 152/2006.
 
La convalida del sequestro si fonda sull’ipotesi di reato di realizzazione di una discarica abusiva. Invero il materiale di risulta depositato nel terreno «difetta delle caratteristiche necessarie ed enucleate dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato». Il deposito è occasionale e non già abituale. Inoltre nessun degrado risulta configurato.
 
2. 2. Violazione di legge, art. 256, commi 1 e 3, d. lgs. 152/2006 e vizio di motivazione per illogicità.
 
Il Tribunale configura un’ipotesi di gestione illecita di rifiuti, difformemente a quanto ravvisato dal P.M. (discarica abusiva).
 
La motivazione del Tribunale «è del tutto generica quanto priva di logicità». Il Tribunale contesta «motu proprio una diversa ipotesi di reato, del tutto infondata per … mantenere la misura».
 
Il ricorrente non ha mai trasportato, raccolto o commercializzato il materiale in oggetto.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 
 
3. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, ha chiesto di rigettare il ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è infondato e deve respingersi con condanna al pagamento delle spese processuali.
 
4. 1. Il provvedimento impugnato rileva come nel terreno in oggetto c’era un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione, quali calcestruzzo frammentato, terreno da scavo, rocce, plastica, miscele bituminose che occupavano una superficie di circa 672 m.q. (misurata tramite rilievi con GPS), e tale cumulo di rifiuti veniva giustificato dal ricorrente con la necessità di procedere al livellamento del terreno.
 
5. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.
 
Nel nostro caso il motivo di ricorso sul fumus del reato risulta proposto per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art.606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).
 
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
 
Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi infondato.
 
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, come sopra visto, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione: « Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall’art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto» (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 – dep. 15/06/2017, Saldutti e altro, Rv. 27032301).
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso, 7/02/2017
 

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