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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28166 | Data di udienza: 6 Giugno 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Spontaneo abbattimento – Richiesta del rinvio dell’udienza – Sospensione del termine prescrizionale – Esclusione – Artt. 44, 93 e 95, D.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2012
Numero: 28166
Data di udienza: 6 Giugno 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Squassoni


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Spontaneo abbattimento – Richiesta del rinvio dell’udienza – Sospensione del termine prescrizionale – Esclusione – Artt. 44, 93 e 95, D.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 13 Luglio 2012 (Ud. 6/06/2012) Sentenza n. 28166  
 
DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Spontaneo abbattimento – Richiesta del rinvio dell’udienza – Sospensione del termine prescrizionale – Esclusione – Artt. 44, 93 e 95, D.P.R. n. 380/2001.
 
In materia urbanistica, il rinvio dell’udienza richiesto dal difensore per procedere allo spontaneo abbattimento di un manufatto abusivo non determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato previsto all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
 
(conferma sentenza n. 2289/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 27/10/2011) Pres. Mannino, Est. Squassoni, Ric. Petrola e altro

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 13 Luglio 2012 (Ud. 6/06/2012) Sentenza n. 28166

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente 
Dott. SQUASSONI Claudia              – Consigliere Rel. 
Dott. GENTILE Mario           – Consigliere 
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere 
Dott. ANDREAZZA Gastone           – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) PETROLA ADRIANA N. IL 08/07/1962;
2) BUCCIARELLI LUIGI N. IL 03/05/1964;
avverso la sentenza n. 2289/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 27/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Della Monica Giuseppe di Salerno. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
Confermando la decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza 27 ottobre 2011, ha ritenuto Petrola Adriana e Bucciarelli Luigi responsabili dei reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b, e artt. 93 e 95, e li ha condannati alla pena di giustizia.
 
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto accertato in punto di fatto che gli imputati, in difformità della Dia (che prevedeva un pergolato con struttura rimovibile) e privi del permesso di costruire avessero realizzato opere edili, ancorate al pavimento, consistite in una tettoia sul terrazzo di copertura del loro fabbricato; in diritto, la Corte ha escluso che le opere fossero inquadrabili nella categoria della manutenzione straordinaria ed ha ritenuto la fattispecie sussunta nelle esatte ipotesi di reato. I Giudici non hanno dato ingresso alla domanda di oblazione ed hanno ritenuto non maturato il periodo prescrizionale per una sospensione del processo.
 
Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
– che l’opera realizzata aveva le caratteristiche di facile rimovibilità e precarietà del gazebo a copertura di un terrazzo ed presentava solo una altezza superiore a quella consentita dal regolamento comunale;
– le difformità tra il manufatto descritto nella Dia (pergolato) e quella realizzata (tettoia) integra la contravvenzione prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, sub a;
– che i Giudici avrebbero dovuto accogliere la tempestiva domanda di oblazione che è stata male interpretata come non estesa a tutte le contravvenzioni;
– che, essendo avvenuto il ripristino dei luoghi, l’ordine di demolizione doveva essere revocato;
– che i reati erano prescritti all’epoca della impugnata sentenza: la Corte ha computato al fine che rileva un rinvio del processo (dal 7 febbraio 2011 al 24 ottobre 2011) necessario ai diritti della difesa (per ripristinare i luoghi per ottenere una diminuzione di pena e la revoca dell’ordine di demolizione).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
In tema di prescrizione del reato, il rinvio richiesto dal difensore comporta la sospensione del relativo decorso sempre che non sia determinato da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa.
 
Escludono la imputabilità del rinvio le richieste in tal senso destinate ad “assecondare la funzione cognitiva del processo” (come puntualizzato dalle Sezioni Unite con sentenza 28 novembre 2001, Cremonese); in altre parole, non si congelano i termini della prescrizione se il difensore ha chiesto il differimento della udienza per avvalersi del diritto alla prova il cui oggetto è specificato dall’art. 167 c.p.p..
 
La norma segnala, tra l’altro, che possono essere provati i fatti che si riferiscono alla determinazione della pena vale a dire gli elementi dai quali, secondo i criteri individuati dall’art. 133 c.p., si può desumere la gravita del reato, la capacità a delinquere dell’imputato; tale capacità è rilevabile anche dalla condotta susseguente al reato.
 
Tuttavia, nel caso concreto,la richiesta di rinvio non era collegabile all’esercizio del diritto della difesa in quanto non era finalizzata a provare un post factum già verificatosi che poteva incidere sulla quantificazione della pena; gli imputati avevano sollecitato un differimento della udienza per avere la possibilità di abbattere l’illegale manufatto spontaneamente senza attendere l’ordine di demolizione che consegue ex lege in caso di condanna per abusivismo edilizio. Di conseguenza – e correttamente- i Giudici di merito hanno computato il rinvio nel calcolo del periodo prescrizionale.
 
Relativamente alla domanda di oblazione, si osserva che la stessa era tempestiva, ma subordinata alla riqualificazione del reato contestato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 1, lett. b, in quello previsto dalla lett. a della norma; stante la formulazione condizionata della richiesta e la impossibilità della derubricazione sollecitata dagli imputati, la conclusione dei Giudici di non dare ingresso alla oblazione ex art. 162 c.p., anche per il reato per cui era possibile, non è censurabile.
 
Nel merito, i ricorrenti formulano censure in diritto corrette se rapportate alla edificazione di un pergolato che risulti parzialmente differente da quello oggetto della Dia.
 
Tuttavia, le deduzioni difensive non sono in sintonia con gli accertamenti fattuali dei Giudici di merito i quali hanno avuto cura di indicare le fonti probatorie documentali e testimoniali dalle quali hanno tratto la ragionevole conclusione, sorretta da congruo apparato motivazionale, che il manufatto per cui è processo consisteva in una tettoia: pertanto la edificazione necessitava del previo permesso di costruire carente nel caso concreto (ex plurimis: Cass. Sez. 3^, sentenza 21351/2010).
 
Sul tema della consistenza dello intervento, i ricorrenti chiedono in sostanza una rinnovata ponderazione delle prove – alternativa a quella correttamente effettuata dalla Corte territoriale – ed introducono problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.
 
La modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, (avvenuta con la L. n. 46 del 2006) permette una indagine extratestuale, ma non ha alterato la funzione tipica della Cassazione per la quale rimane vietato, in presenza di una motivazione non carente o illogica (tale è il caso in esame), una nuova ponderazione delle emergenze processuali.
 
Del testo della impugnata sentenza, non risulta che il manufatto sia stato demolito per cui il relativo ordine non deve essere revocato. 
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
Cosi deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

 

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