Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Inquinamento atmosferico, Rifiuti
Numero: 7241 | Data di udienza: 9 Gennaio 2014
* RIFIUTI – INQUINAMENTO ARIA – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Fanghi provenienti da trattamento delle acque di scarico in agricoltura – Irregolare spandimento sul terreno – Getto pericoloso di cose – Fattispecie – Art.674 cod. pen. – Art.16, c.5, d.lgs. n.99/1992.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2014
Numero: 7241
Data di udienza: 9 Gennaio 2014
Presidente: Mannino
Estensore: Marini
Premassima
* RIFIUTI – INQUINAMENTO ARIA – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Fanghi provenienti da trattamento delle acque di scarico in agricoltura – Irregolare spandimento sul terreno – Getto pericoloso di cose – Fattispecie – Art.674 cod. pen. – Art.16, c.5, d.lgs. n.99/1992.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 14 Febbraio 2014 (Ud. 09/01/2014), Sentenza n. 7241
RIFIUTI – INQUINAMENTO ARIA – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Fanghi provenienti da trattamento delle acque di scarico in agricoltura – Irregolare spandimento sul terreno – Getto pericoloso di cose – Fattispecie – Art.674 cod. pen. – Art.16, c.5, d.lgs. n.99/1992.
La responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di smaltimento dei fanghi mediante spandimento sul terreno grava sul soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione e che tale responsabilità non può essere trasposta a carico di chi dal primo ha ricevuto l’incarico di eseguire una parte soltanto delle operazioni. Si è in presenza di obblighi e di responsabilità che si collegano all’autorizzazione e alle modalità di esecuzione che essa prevede a carico del soggetto richiedente previa valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive dell’istanza presentata. Fattispecie: irregolare spandimento sul terreno di fanghi provenenti da trattamento delle acque di scarico in agricoltura, omettendo di rispettare l’obbligo di interro previsto dall’autorizzazione e provocando forti maleodoranze in prossimità del vicino centro abitato.
(riforma sentenza del 26/6/2012 del Tribunale di Pisa, sez. dist. di Pontedera) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. Del Carlo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 14 Febbraio 2014 (Ud. 09/01/2014), Sentenza n. 7241SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Saverio Felice Mannino – Presidente
Silvio Amoresano
Luigi Marini – Relatore
Santi Gazzara
Alessandro Maria Andronio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DEL CARLO Domenico, nato a Lucca il 2/7/1959
avverso la sentenza del 26/6/2012 del Tribunale di Pisa, sez. dist. di Pontedera, che lo ha condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda in ordine al reato ex artt.110, 674 cod. pen. e 16, comma 5, del d.lgs. n.99 del 19992, accertato il 27/10/2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Angelo Di Popolo, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/6/2012 il Tribunale di Pisa, sez. dist. di Pontedera, ha assolto il coimputato Francesco Sanna (proprietario dei terreni) e condannato il sig. Del Carlo (legale rappresentante della “Delca S.p.a.”, esecutrice dei lavori) alla pena di 5.000,00 euro di ammenda perché responsabile del reato ex artt.674 cod. pen. e 16, comma 5, del d.lgs. n.99 del 19992, accertato il 27/10/2008, in relazione all’irregolare spandimento sul terreno di fanghi provenenti da trattamento delle acque di scarico in agricoltura, omettendo di rispettare l’obbligo di interro previsto dall’autorizzazione e provocando forti maleodoranze in prossimità del vicino centro abitato.
Il Tribunale ha ritenuto accertato che nei soli due giorni del 27 e 28 ottobre 2008 sono stati scaricati sui terreni della ditta del sig. Sanna, in aggiunta a quelli già depositati in cumuli il giorno 21, quantitativi di fanghi corrispondenti a quanto autorizzato per un intero triennio;
che i fanghi non sono stati interrati ma accumulati e poi sparsi;
che il titolare dell’autorizzazione era il sig. Del Carlo;
che non vi è prova di appalto a terzi né prova di circostanze impreviste;
che tale stato di cose ha prodotto maleodorante avvertite dagli abitanti dei dintorni e si è protratta per giorni.
2. Avverso tale decisione il sig. Del Carlo propone ricorso in sintesi lamentando:
a. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lette) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione ex art.16, comma 5, del d.lgs. n.99 del 1992; premesso che erroneamente il Tribunale ritiene sussistere illecita condotta anche per la giornata del 21 ottobre (v. teste Stefanelli), risulta provato che nei giorni 27 e 28 ottobre i fanghi furono accumulati e quindi interrati con qualche ritardo dovuto all’avaria di un mezzo meccanico, così non sussistendo alcuna violazione dell’obbligo di “immediato” interramento; risulta, poi, provato che l’attività di interramento spettava alla ditta Crecchi, a ciò delegata anche se non mediante atto scritto;
b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del reato ex art.674 cod. pen. e dell’elemento oggettivo del reato: l’unico giorno in cui sono state registrate esalazioni maleodoranti è quello del 27 ottobre, giorno in cui pervenne la segnalazione di un solo soggetto privato (il teste Parri), così difettando gli estremi delle molestie penalmente rilevanti;
c. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato: il Tribunale erra nel ritenere che il problema meccanico che interessò un mezzo di lavoro si sia manifestato dal 21 al 28 ottobre, essendo pacifico che il problema riguardò solo i giorni 27 e 28;
d. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio sia per l’assenza di motivazione in ordine ai criteri seguiti sia per violazione dell’art.81, comma 3, cod. pen. in quanto l’aumento di 1.000,00 euro di ammenda per il reato ex art.674 cod. pen. è superiore al massimo edittale della pena pecuniaria prevista per tale reato (pari a 206,00 euro).
3. Assegnato all’udienza del 20/9/2013 il ricorso è stato rinviato a seguito dell’adesione del Difensore all’astensione proclamata dalla categoria, con sospensione del decorso dei termini prescrizionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada rigettato nei termini di seguito specificati.
Deve, infatti, considerarsi che la responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di smaltimento dei fanghi mediante spandimento sul terreno grava sul soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione e che tale responsabilità non può essere trasposta a carico di chi dal primo ha ricevuto l’incarico di eseguire una parte soltanto delle operazioni.
Si è in presenza di obblighi e di responsabilità che si collegano all’autorizzazione e alle modalità di esecuzione che essa prevede a carico del soggetto richiedente previa valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive dell’istanza presentata.
2. Venendo alle condotte contestate al sig. Del Carlo, lo stesso ricorso ammette che nell’arco di due giornate i fanghi vennero scaricati sul terreno e non immediatamente interrati e trattati; si tratta di circostanza che viola l’art.9 dell’autorizzazione e si pone in contrasto con le cautele che la stessa autorizzazione indicava. Va, poi, osservato che il ricorso omette di affrontare il profilo di responsabilità derivante dal netto e ingiustificato superamento dei quantitativi autorizzati (pag.7, seconda parte, della motivazione). Tali elementi, sinteticamente richiamati, impongono alla Corte di ritenere immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti gli estremi della contestazione ex 16 del d.lsg. n.99 del 1992.
3. Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto concerne la violazione ex art.674 cod. pen..
Una volta accertato che il ricorrente trasportò e depositò quantitativi di fanghi superiori a quanto autorizzato e omise colposamente di trattarli con la dovuta tempestività, non possono sussistere dubbi circa il collegamento tra queste condotte e la segnalazione giunta alle autorità di pessimi odori arrecanti disturbo alle persone. La circostanza che solo una persona abbia formalizzato la segnalazione nulla toglie al fatto che il disturbo venne arrecato ed ebbe a interessare tutta l’area circostante il terreno del sig. Sanna. In tal senso si è espressa la motivazione del Tribunale (pag.9) con valutazione che appare in linea coi dati processuali e non manifestamente illogica.
4. Così respinte le censure in ordine ai profili di responsabilità, occorre esaminare il motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio. Premesso che il Tribunale ha ritenuto di applicare la sola pena pecuniaria pur in presenza di fattispecie a pena alternativa, deve rilevarsi che il giudicante ha attribuito rilevanza alla pluralità di precedenti penali per reati di analoga natura (violazioni ambientali e in tema di rifiuti); tale elemento, che il giudicante ha valutato espressamente ai fini della non concedibilità dei benefici, concorre con ogni evidenza anche alla individuazione della pena da irrogare in concreto in presenza di fatti ritenuti non particolarmente gravi.
5. Ciò detto, deve rilevarsi che il ricorrente ha ragione allorché censura la pena perché non conforme a legge: valutato più grave il reato ex art.16 del d.lgs. n.99 del 1992, il Tribunale ha effettivamente determinato l’aumento di pena per il reato ex art.674 cod. pen. in misura superiore alla pena pecuniaria massima, pari a 206,00 euro. In applicazione dell’art.620 cod. proc. pen. la Corte può correggere l’errore in cui è incorso il giudice di merito, fissando l’aumento in misura corrispondente e così la pena complessiva in 4.206,00 euro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la continuazione, che ridetermina in euro 206,00, così fissando la pena complessiva in 4.206,00 euro. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 9/1/2014