* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Proprietari dell’immobile danneggiato – RISARCIMENTO – Costituzione di parte civile – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Ottenimento del risarcimento del danno in sede penale – Mancanza di legittimazione ad opporsi alla sospensione dell’ordine di demolizione – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Luglio 2017
Numero: 34548
Data di udienza: 5 Luglio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: CERRONI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Proprietari dell’immobile danneggiato – RISARCIMENTO – Costituzione di parte civile – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Ottenimento del risarcimento del danno in sede penale – Mancanza di legittimazione ad opporsi alla sospensione dell’ordine di demolizione – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/07/2017 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.34548
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/07/2017 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.34548SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/07/2017 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.34548
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Perinelli Romeo, nato a Lubriano il 19/09/1951;
avverso l’ordinanza del 24/03/2016 del Tribunale di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 marzo 2016 il Tribunale di Viterbo, su istanza di Romeo Perinelli, ha confermato l’ordine di giudiziale demolizione di cui alla sentenza del 21 giugno 2006 del medesimo Giudice, disponendo a carico dello stesso Perinelli la rimessione in pristino mediante la demolizione del manufatto piano interrato, trattandosi di opera eseguita in zona sottoposta a vincolo ambientale e quindi non condonabile.
L’istante era altresì condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile.
2. Avverso il predetto provvedimento l’interessato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.
Con successiva nota la difesa del ricorrente ha depositato ordinanza dell’11 aprile 2017 di revoca dell’ingiunzione di demolizione, invitando a valutare la sopravvenuta carenza di interesse, fatta salva la censura in ordine alla statuizione sulle spese liquidate in favore della parte civile.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati, mentre per il resto ne va dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
4.1. A quest’ultimo riguardo, infatti, la difesa del ricorrente ha prodotto il provvedimento dell’11 aprile 2017 del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Viterbo, in forza del quale era stata revocata l’ingiunzione di demolizione emessa nei confronti dell’odierno ricorrente. In proposito, infatti, nella motivazione il Giudice laziale ha osservato che doveva ritenersi eseguito il ripristino dello stato dei luoghi in guisa tale da salvaguardare la porzione del fabbricato legittimamente assentita, con salvaguardia degli interessi tutelati dalle disposizioni normative a suo tempo violate.
Ciò posto, deve considerarsi venuta meno l’apertura del procedimento di esecuzione dell’ordine di demolizione (cfr. Sez. 3, n. 41489 del 24/05/2016, De Angelis, Rv. 267910), sì che lo stesso ricorso per la revoca di detto ordine deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti l’interesse, quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione, sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l’impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente (in specie si trattava proprio di richiesta al giudice dell’esecuzione di revoca di ordine di demolizione di opera abusiva già demolita dal medesimo richiedente)(Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685).
4.2. In relazione alle ulteriori contestate statuizioni, in altro momento della medesima vicenda processuale è già intervenuta inter partes decisione (cui integralmente si rinvia), con la quale è stato affermato il principio secondo cui i proprietari dell’immobile danneggiato dalla realizzazione di un abuso edilizio, che abbiano ottenuto il risarcimento del danno in sede penale, non sono legittimati ad opporsi alla sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto illecitamente edificato (Sez. 3, n. 24559 del 18/04/2012, Giovannini e altri, Rv. 252764).
Ciò posto, per le analoghe ragioni colà esplicate, ed in parte riprodotte nell’odierno ricorso, va pertanto revocata la condanna alla rifusione delle spese di lite siccome pronunciate nell’ordinanza impugnata (per vero del tutto silente in proposito, quanto alle motivazioni che avevano comunque condotto all’impugnata statuizione, pur in presenza di precedente del tutto specifico tra le medesime parti e nel medesimo contesto processuale). In definitiva, infatti, era stato infine osservato che, poiché la richiesta del proprietario dell’immobile danneggiato ha già trovato accoglimento seppure in forma di ristoro pecuniario, deve ritenersi per lo stesso comunque preclusa la possibilità di interloquire sulla demolizione in sede esecutiva in ragione della precedente costituzione di parte civile, in quanto la sua pretesa è già stata soddisfatta.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili, che elimina, mentre per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili, che elimina.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 05/07/2017