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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento atmosferico, Pubblica amministrazione Numero: 34517 | Data di udienza: 9 Marzo 2017

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Valori limite di emissione e di qualità dell’aria – Finalità degli artt. 278 e 279 D.L.vo n.152/06 – Rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione – Tutela dell’ambiente e della salute – Controlli adeguati e meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale – ARIA – Disciplina in materia di inquinamento atmosferico – Continuità normativa tra d.lgs. n. 152/2006 e D.P.R. 203/1988 – Situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autorità di controllo – Potere di ordinanza – Esigenze di precauzione e di controllo – Poteri e limiti – Eccesso di potere – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Verifica del giudice della ragionevolezza delle disposizioni impartite.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Luglio 2017
Numero: 34517
Data di udienza: 9 Marzo 2017
Presidente: AMOROSO
Estensore: RENOLDI


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Valori limite di emissione e di qualità dell’aria – Finalità degli artt. 278 e 279 D.L.vo n.152/06 – Rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione – Tutela dell’ambiente e della salute – Controlli adeguati e meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale – ARIA – Disciplina in materia di inquinamento atmosferico – Continuità normativa tra d.lgs. n. 152/2006 e D.P.R. 203/1988 – Situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autorità di controllo – Potere di ordinanza – Esigenze di precauzione e di controllo – Poteri e limiti – Eccesso di potere – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Verifica del giudice della ragionevolezza delle disposizioni impartite.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 14/07/2017 (ud. 09/03/2017), Sentenza n.34517


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Valori limite di emissione e di qualità dell’aria – Finalità degli artt. 278 e 279 D.L.vo n.152/06 – Rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione – Tutela dell’ambiente e della salute – Controlli adeguati e meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale. 
 
Attraverso l’art. 279, comma 2 dlv 1526, il legislatore intende per un verso assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria; e, per altro verso, "consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell’ambiente e della salute che l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo" (Cass. Sez. 3, n. 24334 del 13/05/2014, dep. 10/06/2014, Boni e altro). In questo modo, l’ordinamento realizza un meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo; tutela realizzata attraverso il presidio della sanzione penale non soltanto rispetto alle condotte direttamente offensive del bene in questione, ma anche rispetto ai dispositivi di controllo amministrativo, finalizzati al monitoraggio, al contenimento ed alla regolamentazione delle situazioni potenzialmente causative di fenomeni inquinanti.
 

ARIA – Disciplina in materia di inquinamento atmosferico – Continuità normativa tra d.lgs. n. 152/2006 e D.P.R. 203/1988 – Situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente – Autorità preposte al controllo e potere di ordinanza.
 
L’art. 279, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella sua attuale formulazione, stabilisce che "chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione (… ) o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro". Tale disposizione incriminatrice si colloca in posizione di continuità rispetto alla previgente disciplina in materia di inquinamento atmosferico, che all’art. 24, comma 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 sanzionava penalmente colui il quale, nell’esercizio di un nuovo impianto, non osservava le prescrizioni dell’autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell’ambito dei poteri ad essa spettanti (Cass. Sez. 3, n. 18774 del 18/05/2010; Sez. 3, n. 4536 del 29/01/2008; Sez. 3, n. 47081 del 19/12/2007). Mentre, l’art. 278 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede un potere di ordinanza in capo alle autorità preposte al controllo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, "ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 279, e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria", stabilendo che sia nel caso in cui si manifestino o comunque si determinino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente, sia nel caso di mere irregolarità, l’autorità preposta possa esercitare la diffida, assegnando un termine entro il quale eliminarle. 
 
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Autorità di controllo – Esigenze di precauzione e di controllo – Poteri e limiti – Eccesso di potere – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Verifica del giudice della ragionevolezza delle disposizioni impartite.
 
In tema di emissioni, l’ampiezza delle prescrizioni, sia quelle dell’autorizzazione che quelle "altrimenti imposte", (artt. 278 e 279 D.L.vo n.152/06) non può sconfinare nell’arbitrio, sicché ove la prescrizione non sia in alcun modo ricollegabile alle esigenze di precauzione e di controllo sottese all’investitura del potere autorizzazione in capo all’amministrazione pubblica, il provvedimento sarà affetto da eccesso di potere (così, con riferimento al citato art. 24, comma 4, D.P.R. n. 203 del 1988, Sez. 3, n. 4514, 3/02/2006; nonché, relativamente a fatti rientranti nell’attuale disciplina, Sez. 3, n. 29967 del 27/07/2011). Sicché, a garanzia della correttezza e proporzionalità delle prescrizioni, il giudice penale conserva la possibilità di verificare la ragionevolezza delle disposizioni impartite dall’organo preposto rispetto alle esigenze di precauzione e di controllo che giustificano l’attribuzione del potere autorizzazione in capo alla stessa amministrazione.
 

(dichiara inammissibili i ricorsi avverso  sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA del 4/11/2014) Pres. AMOROSO, Rel. RENOLDI, Ric. Eramo
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 14/07/2017 (ud. 09/03/2017), Sentenza n.34517

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 14/07/2017 (ud. 09/03/2017), Sentenza n.34517
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Eramo Elisabetta Mariangela, nata a Soriano Calabro il 15/05/1959;
 
– avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vibo Valentia del 4/11/2014;
 
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
– udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
 
– udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 4/11/2014, Elisabetta Mariangela Eramo era stata condannata alla pena di 600,00 euro di ammenda in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui all’art. 279, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, accertato il 22/03/2012, per avere, nella qualità di amministratore unico della Sabolio S. r. l., nell’esercizio di un impianto adibito a sansificio, violato le prescrizioni impartite dall’Arpacal di Vibo Valentia con la nota del 9/03/2012, che imponevano di comunicare, prima di procedervi, la data di riavvio degli impianti.
 
2. Con ordinanza emessa in data 5/07 /2016 la Corte d’appello di Catanzaro trasmise gli atti a questa Suprema Corte in quanto la pronuncia di primo grado, avendo condannato l’imputata alla sola pena dell’ammenda, doveva ritenersi inappellabile, giusta l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.. L’impugnazione, inammissibile come appello, deve però essere convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
 
Secondo l’impugnante, la sentenza gravata avrebbe illogicamente dedotto l’avvenuta ripresa dell’attività del sansificio dalla fuoriuscita di fumo dal camino della caldaia. E tuttavia, tale circostanza non sarebbe stata indicativa del fatto che l’impianto fosse nuovamente "in esercizio"; condizione, questa, necessaria per eseguire le attività di verifica delle emissioni in atmosfera, cui le prescrizioni dell’Arpacal erano preordinate.
 
4. Con memoria in data 8/03/2017, la difesa ha sottolineato che se è vero che le prescrizioni di cui all’art. 279, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, possono imporre adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto, tuttavia è in ogni caso necessario che quest’ultima abbia avuto effettivamente luogo affinché la loro inosservanza possa essere sanzionata penalmente.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. L’art. 279, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella sua attuale formulazione, stabilisce che "chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione (… ) o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1.032 euro".
 
Tale disposizione incriminatrice si colloca in posizione di continuità rispetto alla previgente disciplina in materia di inquinamento atmosferico, che all’art. 24, comma 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 sanzionava penalmente colui il quale, nell’esercizio di un nuovo impianto, non osservava le prescrizioni dell’autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell’ambito dei poteri ad essa spettanti (v. Sez. 3, n. 18774 del 18/05/2010; Sez. 3, n. 4536 del 29/01/2008; Sez. 3, n. 47081 del 19/12/2007).
 
Attraverso la fattispecie contestata, il legislatore intende per un verso assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria; e, per altro verso, "consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela dell’ambiente e della salute che l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo" (così Sez. 3, n. 24334 del 13/05/2014, dep. 10/06/2014, Boni e altro, in motivazione).
 
In questo modo, l’ordinamento realizza un meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo; tutela realizzata attraverso il presidio della sanzione penale non soltanto rispetto alle condotte direttamente offensive del bene in questione, ma anche rispetto ai dispositivi di controllo amministrativo, finalizzati al monitoraggio, al contenimento ed alla regolamentazione delle situazioni potenzialmente causative di fenomeni inquinanti.
 
Tali dispositivi si connotano per l’attribuzione, in capo all’amministrazione deputata alla protezione del bene ambientale e al controllo sulle attività umane che sul medesimo impattano, di poteri discrezionali che si caratterizzano per la possibilità di articolare in maniera assai ampia le prescrizioni da imporre ai destinatari, in modo da poter adeguare le necessità della tutela alla varietà delle situazioni eventualmente incidenti sull’ambiente e alle caratteristiche, anche tecnicamente complesse, delle strutture, produttive e non, che operano in tali contesti.
 
A tal fine, peraltro, l’art. 278 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede un potere di ordinanza in capo alle autorità preposte al controllo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, "ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 279, e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria", stabilendo che sia nel caso in cui si manifestino o comunque si determinino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente, sia nel caso di mere irregolarità, l’autorità preposta possa esercitare la diffida, assegnando un termine entro il quale eliminarle.
 
Ovviamente, l’ampiezza delle prescrizioni, sia quelle dell’autorizzazione che quelle "altrimenti imposte", non può sconfinare nell’arbitrio, sicché ove la prescrizione non sia in alcun modo ricollegabile alle esigenze di precauzione e di controllo sottese all’investitura del potere autorizzazione in capo all’amministrazione pubblica, il provvedimento sarà affetto da eccesso di potere (così, con riferimento al citato art. 24, comma 4, D.P.R. n. 203 del 1988, Sez. 3, n. 4514, 3/02/2006; nonché, relativamente a fatti rientranti nell’attuale disciplina, Sez. 3, n. 29967 del 27/07/2011).
 
2.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto del fatto che con nota del 9/03/2012, l’Arpacal aveva prescritto all’amministratore unico della Sabolio S.r.l., individuata nell’odierna imputata, di comunicare a quel medesimo ufficio, "la data di ripristino e di riavvio degli impianti" nonché di adeguamento tecnico richiesto in esito ad una precedente ispezione. Ciò all’evidente fine di consentire il controllo delle condizioni di operatività dell’impianto e, conseguentemente, il raggiungimento di quelle finalità di prevenzione e contenimento dell’inquinamento che la normativa di settore si prefigge.
 
Nondimeno, secondo quanto riferito dal teste Minatoli, capitano del NOE di Reggio Calabria, in data 22, 27 e 28 marzo 2012, egli aveva avuto modo di notare, mentre transitava casualmente nelle vicinanze del sansificio, la fuoriuscita di fumo dal camino della caldaia per la produzione di vapore. E da ciò il primo giudice, con ragionamento logicamente ineccepibile, ha tratto il convincimento dell’integrazione della fattispecie contestata, sul presupposto che la descritta circostanza di fatto fosse univocamente indicativa del riavvio dell’impianto, senza che esso fosse stato preceduto da qualunque preavviso.
 
Sul punto, la difesa deduce, in chiave critica, che la prescrizione avrebbe avuto ad oggetto non già l’avvio dell’impianto, quanto piuttosto quello del ciclo produttivo. Tale interpretazione, oltre a riguardare, all’evidenza, un profilo dì mero fatto, è peraltro nitidamente in contrasto con il chiaro tenore letterale della richiamata nota dell’autorità amministrativa, che faceva genericamente rinvio al "ripristino" e al "rinvio degli impianti"; tanto più che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, le prescrizioni dell’organo addetto al controllo possono riguardare anche attività concernenti adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell’impianto, secondo l’indirizzo accolto da questa Corte (Sez. 3, n. 29967 del 9/06/2011, dep. 27/07/2011, Z., Rv. 251018), coerentemente con la natura di reato formale e di pericolo propria della fattispecie contestata (Sez. 3, n. 24334 del 13/05/2014, dep. 10/06/2014, Boni e altro, Rv. 259670).
 
Né può condividersi il rilievo difensivo in relazione alla paventata dilatazione dei poteri dell’amministrazione, destinataria di una sorta di delega in bianco e potendo, dunque, la stessa imporre prescrizioni in ipotesi anche irragionevoli e vessatorie. Si è, infatti, già osservato che il giudice penale conserva la possibilità di verificare la ragionevolezza delle disposizioni impartite dall’organo preposto rispetto alle esigenze di precauzione e di controllo che giustificano l’attribuzione del potere autorizzazione in capo alla stessa amministrazione.
 
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma, il 9/03/2017
 
 
 
 

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