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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 43547 | Data di udienza: 27 Aprile 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto di rifiuti senza autorizzazione – Sequestro preventivo del mezzo utilizzato per lo smaltimento di rifiuti – Confisca del mezzo con Decreto penale di condanna – Esclusione – confisca obbligatoria – Artt. 256 259, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006Artt. 321, 460, cod. proc. pen. – Giurisprudenza – PROCEDURA PENALE – Differenza tra confisca obbligatoria ex art. 240, c.2°, cod. pen. e confische obbligatorie previste da leggi speciali – Decreto penale – Esclusione della confisca. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Ottobre 2016
Numero: 43547
Data di udienza: 27 Aprile 2016
Presidente: FIALE
Estensore: ANDRONIO


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto di rifiuti senza autorizzazione – Sequestro preventivo del mezzo utilizzato per lo smaltimento di rifiuti – Confisca del mezzo con Decreto penale di condanna – Esclusione – confisca obbligatoria – Artt. 256 259, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006Artt. 321, 460, cod. proc. pen. – Giurisprudenza – PROCEDURA PENALE – Differenza tra confisca obbligatoria ex art. 240, c.2°, cod. pen. e confische obbligatorie previste da leggi speciali – Decreto penale – Esclusione della confisca. 



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43547

 
 

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto di rifiuti senza autorizzazione – Sequestro preventivo del mezzo utilizzato per lo smaltimento di rifiuti – Confisca del mezzo con Decreto penale di condanna – Esclusione – confisca obbligatoria – Artt. 256 259, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 – Artt. 321, 460, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
La confisca obbligatoria speciale del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, prevista dall’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, non può essere disposta con il decreto penale di condanna (Cass., sez. 3, 29/02/2012, n. 18774; sez. 3, 19/03/2009, n. 24659; sez. 3, 7/07/2009, n. 36063). Tale orientamento, si basa sul tenore letterale dell’art. 460, comma 2, cod. proc. pen., che dispone che, con il decreto di condanna il giudice ordina la confisca nei casi previsti dall’art. 240 cod. pen., comma 2, così escludendo implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge, quali gli artt. 256, comma 3 (quanto alla confisca dell’area della discarica abusiva), e 259, comma 2 (quanto alla confisca del veicolo utilizzato), del d.lgs. n. 152 del 2006. Tali disposizioni, del resto, non si riferiscono genericamente alla “condanna”, ossia non descrivono il contenuto della decisione, ma si riferiscono esplicitamente alla sua struttura, specificando che si deve trattare di “sentenza di condanna o di patteggiamento”; con la conseguenza che non può trattarsi di decreto penale di condanna. In conclusione, l’art. 460 cod. proc. pen. e gli artt. 256 e 259 del d.lgs. n.152 del 2006 si coordinano tra loro: il primo esclude che il decreto penale si estenda alle confische obbligatorie previste da leggi speciali e gli altri due (che prevedono una confisca obbligatoria speciale) escludono il decreto penale.
 

PROCEDURA PENALE – Differenza tra confisca obbligatoria ex art. 240, c.2°, cod. pen. e confische obbligatorie previste da leggi speciali – Decreto penale – Esclusione della confisca. 
 
Le misure di sicurezza patrimoniali previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell’imputato, non sono equiparabili a quella di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen., avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (Cass., sez. 3, n. 18774 del 2012; sez. 3, 11/01/2005, n. 2949; sez. un., 25/03/1993, n. 5; sez. un., 15/12/1992, n. 1811/1993). Tale conclusione trova conferma sulla base della ratio legis. Infatti, la confisca prevista dai richiamati artt. 256 e 259, d.lgs. n. 152/2006 ha chiaramente una funzione sanzionatoria nei confronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva, a volte molto più pesante della sanzione penale principale, debba obbligatoriamente intervenire. Ed è plausibile che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. 


(conferma ordinanza del TRIBUNALE DI FORLÌ del 17/09/2015) Pres. FIALE, Rel. ANDRONIO, Ric. PM in proc. Gardelli ed altra
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43547

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43547

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì 
nei confronti di:
Gardelli Giorgio, nato a Bertinoro il 14 ottobre 1956;
Morgagni Franca, nata a Bertinoro il 27 agosto 1960;
 
avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì del 17 settembre 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza del 17 settembre 2015, il Tribunale di Forlì ha rigettato l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo di un autocarro utilizzato per lo smaltimento di rifiuti, pronunciata dal Gip dello stesso Tribunale il 22 luglio 2015, rilevando che, pur essendo lo stesso soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, la scelta del pubblico ministero di procedere con decreto penale di condanna non consentiva l’adozione del sequestro preventivo, non essendo l’autocarro più confiscabile.
 
2. – Avverso l’ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nonché degli artt. 256 e 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. Rileva il ricorrente che nella specie si trattava di un veicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti senza autorizzazione, dunque suscettibile di confisca obbligatoria. Ne consegue – sempre per il pubblico ministero – che il sequestro avrebbe potuto essere negato solo in mancanza del fumus commissi delicti. Si richiama l’art. 460, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, con il decreto di condanna, il giudice ordina la confisca, nei casi previsti dall’art. 240, secondo comma, cod. pen., o la restituzione delle cose sequestrate. Dunque, la scelta di procedere per decreto penale non sarebbe ostativa alla confisca, anche perché la richiesta di decreto penale potrebbe essere disattesa dal giudice, ovvero opposta dall’imputato, così dando luogo a diverse alternative forme di giudizio, che potrebbero risolversi con una sentenza che disponga la confisca obbligatoria.
 
3. – Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte, gli indagati hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Rilevano, in particolare, la mancanza del nesso di pertinenzialità tra il veicolo e l’abusivo smaltimento dei rifiuti, nonché richiamano la motivazione dell’ordinanza impugnata quanto all’incompatibilità della confisca di cui all’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 con il procedimento per decreto penale di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. – Il ricorso è infondato.
 
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, sez. 3, 29 febbraio 2012, n. 18774, rv. 252622; sez. 3, 19 marzo 2009, n. 24659, rv. 244019; sez. 3, 7 luglio 2009, n. 36063, rv. 244607; sez. 3, n. 36063 del 2009, rv. 244607) la confisca obbligatoria speciale del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, prevista dall’art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, non può essere disposta con il decreto penale di condanna. Tale orientamento, che deve qui essere integralmente richiamato e confermato, si basa sul tenore letterale dell’art. 460, comma 2, cod. proc. pen., che dispone che, con il decreto di condanna il giudice ordina la confisca nei casi previsti dall’art. 240 cod. pen., comma 2, così escludendo implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge, quali gli artt. 256, comma 3 (quanto alla confisca dell’area della discarica abusiva), e 259, comma 2 (quanto alla confisca del veicolo utilizzato), del d.lgs. n. 152 del 2006. Tali disposizioni, del resto, non si riferiscono genericamente alla “condanna”, ossia non descrivono il contenuto della decisione, ma si riferiscono esplicitamente alla sua struttura, specificando che si deve trattare di “sentenza di condanna o di patteggiamento”; con la conseguenza che non può trattarsi di decreto penale di condanna. In conclusione, l’art. 460 cod. proc. pen. e gli artt. 256 e 259 del d.lgs. n.152 del 2006 si coordinano tra loro: il primo esclude che il decreto penale si estenda alle confische obbligatorie previste da leggi speciali e gli altri due (che prevedono una confisca obbligatoria speciale) escludono il decreto penale.
 
A questa conclusione non può opporsi che vi sarebbe una sostanziale equivalenza tra confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen. e confische obbligatorie previste da leggi speciali. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, sempre escluso una tale equivalenza, affermando costantemente che le misure di sicurezza patrimoniali previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell’imputato, non sono equiparabili a quella di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen., avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (ex plurimis, sez. 3, n. 18774 del 2012; sez. 3, 11 gennaio 2005, n. 2949, rv. 230868; sez. un., 25 marzo 1993, n. 5, rv. 193120; sez. un., 15 dicembre 1992, n. 1811/1993, rv.192494). Tale conclusione trova conferma sulla base della ratio legis. Infatti, la confisca prevista dai richiamati artt. 256 e 259, ha chiaramente una funzione sanzionatoria, perché è una forma di rappresaglia legale nei confronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva, a volte molto più pesante della sanzione penale principale, debba obbligatoriamente intervenire. Ed è plausibile che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. 
 
Da quanto precede consegue che la scelta del rito per decreto da parte del pubblico ministero si pone in insanabile contrasto con la richiesta e la conseguente adozione del sequestro preventivo finalizzato ad una confisca che non si sarebbe potuto ordinare. Del resto, la decisione del giudice deve tenere conto dello stato in cui si trova il procedimento al momento in cui la decisione è presa; e su di essa non possono avere incidenza le eventuali evoluzioni del procedimento stesso.
 
Come visto, al momento in cui il giudice ha adottato il provvedimento, la confisca non poteva essere disposta, cosicché mancava, appunto, il presupposto della concreta confiscabilità del bene.

P.Q.M. 
 
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. 
 
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

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