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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 52860 | Data di udienza: 14 Luglio 2016

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falsa attestazione di un funzionario comunale indotto da una falsa rappresentazione della realtà fornita dagli indagati – Dissequestro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rigetto sequestro – Impugnazione del decreto – Poteri del PM. – Ricorso per cassazione – Limiti – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impianto di autolavaggio e reati ambientali e urbanistici – Sequestro preventivo – Artt. 321 e 322 bis cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2016
Numero: 52860
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: FIALE
Estensore: ANDRONIO


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falsa attestazione di un funzionario comunale indotto da una falsa rappresentazione della realtà fornita dagli indagati – Dissequestro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rigetto sequestro – Impugnazione del decreto – Poteri del PM. – Ricorso per cassazione – Limiti – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impianto di autolavaggio e reati ambientali e urbanistici – Sequestro preventivo – Artt. 321 e 322 bis cod. proc. pen..



Massima

 

 
 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.52860

 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falsa attestazione di un funzionario comunale indotto da una falsa rappresentazione della realtà fornita dagli indagati – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rigetto sequestro  Dissequestro – Impugnazione del decreto – Poteri del PM. – Ricorso per cassazione – Limiti – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impianto di autolavaggio e reati ambientali e urbanistici – Sequestro preventivo – Artt. 321 e 322 bis cod. proc. pen..
 
In tema di misure cautelari, il pubblico ministero ha pieno interesse all’impugnazione del decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emesso dal Gip. Nella specie, l’amministrazione ha affermato che l’autolavaggio avrebbe potuto essere legittimamente assentite tramite s.c.i.a., ritenendolo pertinenziale rispetto a un’attività di rivendita di auto e in base al fatto che questo non impiegava del personale; circostanze entrambe puntualmente smentite dagli accertamenti in punto di fatto svolti dei carabinieri. Né i ricorrenti contestano che il dissequestro in relazione al reato urbanistico che rappresentava il titolo del primo sequestro era stato determinato proprio dall’atto falso, in base al quale si era avviata una procedura di regolarizzazione urbanistica in realtà non praticabile. Si tratta di valutazioni che, oltre ad essere assistite da idonea motivazione, non sono comunque sindacabili in sede di legittimità, essendo il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare reale limitato ai soli vizi di violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: ex plurimis, ribadiscono che il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali può riguardare solo la motivazione assente o meramente apparente del provvedimento impugnato, sez. 3, 10 luglio 2015, n. 39833; sez. 6, 10 gennaio 2013, n. 6589). Del resto, la valutazione operata in sede cautelare non pregiudica le ulteriori, più approfondite indagini che dovranno essere svolte sul punto nel giudizio dì merito. In conclusione, l’autolavaggio è l’oggetto della falsa rappresentazione della realtà che ha portato l’amministrazione a ritenere praticabile la procedura di regolarizzazione urbanistica. Ma la detenzione dell’autolavaggio non è idonea ad aggravare il reato di falso già consumato, perché può al più avere rilevanza ai fini dell’aggravamento del carico urbanistico, presupposto per un sequestro fondato su un titolo rappresentato da contravvenzioni urbanistiche. Rispetto al reato di falso, in altri termini, la detenzione dell’autolavaggio in capo gli indagati costituisce un elemento del tutto neutro, perché tale reato non solo si è già consumato ma ha anche già esaurito le sue conseguenze. Ne deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto, fatti salvi gli eventuali altri vincoli apposti per altra causa. L’annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., perché la sussistenza del periculum, nei termini sopra descritti, non è configurabile neanche in astratto in relazione al reato di falso contestato.
 
(Annulla senza rinvio ordinanza del 17/12/2015 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE ) Pres. FIALE, Rel. ANDRONIO, Ric. PG in proc. Auriemma ed altro

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.52860

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.52860

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
c/
 
AURIEMMA FELICE nato il 02/12/1951 a ACERRA
CHERSONI ANTONIO nato il 01/04/1955 a SAN FELICE A CANCELLO
avverso l’ordinanza del 17/12/2015 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE
sentita la reazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG rigetto
Uditi difensor Avv.; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza del 17 dicembre 2015, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il decreto del Gip dello stesso Tribunale del 11 ottobre 2015, con il quale era stata rigettata l’istanza di sequestro preventivo, avente ad oggetto un impianto di autolavaggio, formulata dal pubblico ministero in relazione al reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.
 
Il Tribunale evidenzia che vi è stata una serie di provvedimenti cautelari riguardanti il medesimo impianto di autolavaggio, per reati ambientali e urbanistici. In particolare, lo stesso Tribunale, con ordinanza del 22 settembre 2015, aveva disposto il dissequestro temporaneo dell’impianto per consentire i lavori di adeguamento alla normativa edilizia, valorizzato un provvedimento amministrativo con il quale si affermava che l’impianto di autolavaggio «Non richiede l’intervento di alcun dipendente e non determina alcun aumento di volumetria, con la conseguenza che lo stesso può legittimamente essere assentite tramite s.c.i.a., posto che nessun aggravio urbanistico viene determinato dalla sua presenza sul suolo». Quanto al presente procedimento, il Gip aveva rigettato la richiesta di dissequestro in relazione al reato di falso, commesso dagli interessati nell’indurre l’amministrazione a ritenere che l’autolavaggio potesse essere assentite tramite s.c.i.a., riconoscendo la sussistenza degli indizi di tale reato, ma evidenziando la mancanza del periculum in mora, sul rilievo che il procedimento tacciato di falsità non aveva prodotto né avrebbe mai potuto produrre effetti giuridici favorevoli all’indagato, vista l’operatività del sequestro. Il Tribunale afferma di non condividere tale ultima considerazioni, rilevando che la restituzione del bene era stata pur sempre una conseguenza del reato di falso oggetto dell’imputazione, perché vi era stato l’utilizzazione di un provvedimento falso, e il reato ha riportato il bene nella materiale disponibilità degli indagati, sia pure temporaneamente, consentendo la prosecuzione dei lavori abusivi e, di fatto, l’attivazione dell’impianto illecitamente realizzato. In altri termini, se è vero che il provvedimento ritenuto falso non può produrre gli effetti giuridici propri di un titolo abilitativo, l’uso di esso nel giudizio incidentale precedente aveva aggravato le conseguenze dannose del reato edilizio e quelle dello stesso reato di falso.
 
2. – Il provvedimento è stato impugnato dal difensore di Auriemma, il quale deduce, in primo luogo, la mancanza della motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta con memoria tempestivamente depositata.
 
In secondo luogo, si deduce l’erronea applicazione degli artt. 321 e 322 bis cod. proc. pen, sul rilievo che – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale – il bene non è mai stato restituito, perché l’impianto di autolavaggio, sottoposto a sequestro preventivo in forza del primo decreto emesso dal Gip è sempre rimasto sottoposto al medesimo vincolo cautelare, avendo lo stesso Tribunale semplicemente autorizzato la sua rimozione temporanea. Secondo la prospettazione difensiva, dunque, il pubblico ministero non avrebbe avuto interesse a proporre impugnazione avverso il diniego di sequestro, perché una tale pronuncia non avrebbe inciso in concreto sul vincolo cautelare ancora in essere.
 
3. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato Chersoni, svolgendo deduzioni coincidenti con quelle del coindagato in punto di periculum in mora, e contestando l’assunto del Tribunale in relazione alla ritenuta falsità del provvedimento amministrativo con il quale si era affermato che l’impianto non richiedeva l’intervento di dipendenti e non determinava alcun aumento di volumetria, né alcun aggravio del carico urbanistico.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. – I ricorsi sono fondati, quanto al periculum in mora.
 
Non c’è dubbio che – contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti – il pubblico ministero abbia pieno interesse all’impugnazione del decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emesso dal Gip. L’impianto si trovava, infatti, sotto sequestro per un titolo del reato diverso da quello di cui all’art. 479 cod. pen. per il quale qui si procede; con la conseguenza che, se tale diverso titolo fosse venuto meno, l’impianto avrebbe dovuto essere restituito agli aventi diritto. La sussistenza dell’interesse del pubblico ministero all’emanazione della misura cautelare deve essere, infatti, valutata singolarmente per ogni titolo di reato.
 
Quanto agli indizi del falso, nell’ordinanza impugnata si evidenzia – con valutazione sufficientemente circostanziata e motivata – che l’autolavaggio è stato dissequestrato sulla base della una falsa attestazione di un funzionario comunale indotta da una falsa rappresentazione della realtà fornita dagli indagati. In particolare l’amministrazione ha affermato che l’autolavaggio avrebbe potuto essere legittimamente assentite tramite s.c.i.a., ritenendolo pertinenziale rispetto a un’attività di rivendita di auto e in base al fatto che questo non impiegava del personale; circostanze entrambe puntualmente smentite dagli accertamenti in punto di fatto svolti dei carabinieri. Né i ricorrenti contestano che il dissequestro in relazione al reato urbanistico che rappresentava il titolo del primo sequestro era stato determinato proprio dall’atto falso, in base al quale si era avviata una procedura di regolarizzazione urbanistica in realtà non praticabile. Si tratta di valutazioni che, oltre ad essere assistite da idonea motivazione, non sono comunque sindacabili in sede di legittimità, essendo il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare reale limitato ai soli vizi di violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: ex plurimis, ribadiscono che il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali può riguardare solo la motivazione assente o meramente apparente del provvedimento impugnato, sez. 3, 10 luglio 2015, n. 39833; sez. 6, 10 gennaio 2013, n. 6589, rv. 254893). Del resto, la valutazione operata in sede cautelare non pregiudica le ulteriori, più approfondite indagini che dovranno essere svolte sul punto nel giudizio dì merito.
 
Venendo al profilo del periculum, va preliminarmente ricordato che il pubblico ministero non ha agito nel presente procedimento in forza del reato edilizio, ma ha chiesto un nuovo sequestro in relazione al solo reato di falso, rispetto al quale sussiste un nesso pertinenziale con la cosa oggetto del sequestro: l’autolavaggio è infatti l’oggetto della falsa rappresentazione della realtà che ha portato l’amministrazione a ritenere praticabile la procedura di regolarizzazione urbanistica. Ma la detenzione dell’autolavaggio non è idonea ad aggravare il reato di falso già consumato, perché può al più avere rilevanza ai fini dell’aggravamento del carico urbanistico, presupposto per un sequestro fondato su un titolo rappresentato da contravvenzioni urbanistiche. Rispetto al reato di falso, in altri termini, la detenzione dell’autolavaggio in capo gli indagati costituisce un elemento del tutto neutro, perché tale reato non solo si è già consumato ma ha anche già esaurito le sue conseguenze. Il falso ha dunque mutato – come ben evidenziato dallo stesso Tribunale – la sola situazione di fatto rilevante ai fini della sussistenza del periculum in mora in relazione ai reati urbanistici, oggetto di diverso procedimento.
 
5. – Ne deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto, fatti salvi gli eventuali altri vincoli apposti per altra causa. L’annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., perché la sussistenza del periculum, nei termini sopra descritti, non è configurabile neanche in astratto in relazione al reato di falso contestato.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto, se non sottoposto a vincolo per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
 
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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