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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5624 | Data di udienza: 17 Novembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Opere di nuova costruzione – Definizione – Nozione di costruzione in senso tecnico-giuridico – Artt. 3, 10, 44 lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Causa estintiva della prescrizione in materia edilizia – Onere della prova.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2012
Numero: 5624
Data di udienza: 17 Novembre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Fiale


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opere di nuova costruzione – Definizione – Nozione di costruzione in senso tecnico-giuridico – Artt. 3, 10, 44 lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Causa estintiva della prescrizione in materia edilizia – Onere della prova.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^  14 febbraio 2012 (Ud. 17/11/2011) Sentenza  n. 5624

DIRITTO URBANISTICO – Opere di nuova costruzione – Definizione – Nozione di costruzione in senso tecnico-giuridico –  Artt. 3, 10, 44 lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001.
 
La definizione delle opere di nuova costruzione é data, dall’art. 3, lett. e), del T.U.E. – D.P.R. n. 380/2001, con indicazione di carattere residuale comprendente tutti quegli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo che hanno, come conseguenza, la trasformazione permanente del suolo inedificato. Pertanto, costituisce “costruzione” in senso tecnico-giuridico qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n. 1713/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/10/2010 a conferma Tribunale di Catania – Sez. dist. di Belpasso) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Trovato
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Causa estintiva della prescrizione in materia edilizia – Onere della prova. 
 
In materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto affermato, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali e il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare la data di ultimazione dell’opera incriminata (vedi Cass., Sez. III: 23.5.2000, Milazzo; 17.4.2000, Fretto).
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n. 1713/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/10/2010 a conferma Tribunale di Catania – Sez. dist. di Belpasso) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Trovato

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14 febbraio 2012 (Ud. 17/11/2011) Sentenza n. 5624

SENTENZA

 

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Rel. Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da TROVATO NUNZIATA N. IL 17/11/1940
– avverso la sentenza n. 1713/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/10/2010
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fausto De Santis che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte di appello di Catania, con sentenza dell’ 11.10.2010, confermava la sentenza 22.5.2009 del Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Belpasso, che aveva affermato la responsabilità penale di Trovato Nunziata in ordine ai reati di cui:
– all’art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 [per avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, un edificio per civile abitazione in cemento armato, ad unica elevazione, su una superficie di circa 70 mq. – acc. in Belpasso, via Ustica, il 17.11.2006];
e, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., la aveva condannata alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 25.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione del manufatto abusivo.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Trovato, la quale ha eccepito:
– la non assoggettabilità del manufatto realizzato al regime del permesso di costruire, trattandosi di costruzione “avente una superficie di minima entità”;
– la intervenuta prescrizione dei reati, essendo l’immobile già abitato al momento dell’ accertamento;
– l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
 
1. Le categorie di interventi che comportano una “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” e che sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire sono definite dall’art. 10 del T.U. n. 380/2001 e ricomprendono “gli interventi di nuova costruzione”.
 
La definizione delle opere di nuova costruzione é data, a sua volta, dall’art. 3, lett. e), dello stesso T.U., con indicazione di carattere residuale comprendente tutti quegli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo che hanno, come conseguenza, la trasformazione permanente del suolo inedificato.
 
Costituisce, pertanto, “costruzione” in senso tecnico-giuridico qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che (come nella vicenda che ci occupa) comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo.
 
2. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità di delinquere dell’imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
 
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
 
Anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante – – non é tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.
 
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge – in carenza di congrui elementi di segno positivo – ha dato rilevanza decisiva ad un non lieve precedente penale della Trovato, deducendo logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell’imputata.
 
3. La pena risulta determinata con corretto riferimento ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen., avendo i giudici del merito tenuto espressamente conto sia dell’entità dell’opera abusivamente realizzata sia della personalità dell’imputata, dedotta dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale.
 
4. Le contravvenzioni non erano prescritte all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata.
 
L’accertamento risale al 17.11.2006 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 17.11.2011.
 
Deve tenersi conto, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) di una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 5 e giorni 24, in seguito a rinvii disposti su richiesta del difensore Idal 12.12.2008 al 22.5.2009 (da computarsi in gg. 60) e dal 17.6.2010 all’11.10.2010], non per esigenze di acquisizione della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa.
 
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato all’ 11.5.2012.
 
In materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto affermato, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali e il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare la data di ultimazione dell’opera incriminata (vedi Cass., Sez. III: 23.5.2000, Milazzo; 17.4.2000, Fretto).
 
La circostanza che il manufatto fosse abitato all’epoca in cui sono state accertate le violazioni non fornisce la prova dell’intervenuto completamento dell’opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura esterni ed interni.
 
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.
 
la Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
 
ROMA, 17.11.2011
 

 

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