+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale Numero: 1398 | Data di udienza: 27 Maggio 2015

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reato paesaggistico – Sequestro preventivo a prescindere dalla ultimazione o meno dell’opera – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorsi afferenti provvedimenti cautelari reali – Errores in judicando o in procedendo – Vizi della motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Gennaio 2016
Numero: 1398
Data di udienza: 27 Maggio 2015
Presidente: Squassoni
Estensore: Gentili


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reato paesaggistico – Sequestro preventivo a prescindere dalla ultimazione o meno dell’opera – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorsi afferenti provvedimenti cautelari reali – Errores in judicando o in procedendo – Vizi della motivazione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15 gennaio 2016 (Cc. 27/05/2015) Sentenza n.1398
 
 
 
 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reato paesaggistico – Sequestro preventivo a prescindere dalla ultimazione o meno dell’opera.
 
Nel caso di zone paesaggisticamente vincolate, debba sempre essere impedito, mediante lo strumento del sequestro preventivo, l’uso dei manufatti che rappresentano il prodotto del reato posto che il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale perdura, a prescindere dalla ultimazione o meno dell’opera, in stretta connessione all’utilizzazione del manufatto in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10/02/2013, n. 5954; idem Sezione III penale, 15/10/2013, n. 42363; idem Sezione III penale 5/06/2013, n. 24539). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorsi afferenti provvedimenti cautelari reali – Errores in judicando o in procedendo – Vizi della motivazione.
 
In tema di ricorsi afferenti alla materia del provvedimento cautelare reale, nell’ambito del vizio dedotto dal ricorrente debbano ricomprendersi oltre ai tradizionali errores in judicando o in procedendo, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza del 5 marzo 2015 dal Tribunale di Salerno)Pres. Squassoni Est. Gentili Ric. Mansi
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15 gennaio 2016 (Cc. 27/05/2015) Sentenza n.1398

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN  NOME DEL POPOLOITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONETERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi  Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SQUASSONI Claudia                    Presidente 
Dott. GRILLO Renato                                 Consigliere 
Dott. GENTILI Andrea                                Consigliere ReL.
Dott. PEZZELLAVincenzo Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da: MANSI Francesco, nato ad Amalfi (Sa) il 20 maggio 1956;
– avverso l’ordinanza emessa in data 5 marzo 2015 dal Tribunale di Salerno;
– letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo;
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
– sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
– sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Andrea DI LIETO, del foro di Salerno, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Salerno, adito in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo, disposto in via di urgenza dalla Pg e poi convalidato dal Gip del medesimo ufficio giudiziario relativamente ad una serie di opere edilizie in corso di realizzazione in un albergo denominato Hotel Miramalfi, ha rigettato parzialmente, con ordinanza emessa il 5 marzo 2015, il ricorso proposto da Mansi Francesco, legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo, accogliendolo limitatamente alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti riguardante il reato di lottizzazione abusiva, attesa la già acquisita destinazione turistico-ricettiva dei manufatti oggetto del giudizio, antecedente alla realizzazione delle opere asseritamente abusive, nonché In ordine al sequestro di un muro di contenimento in cemento armato e della vicina area adibita a giardino, trattandosi di opere e luoghi già oggetto di precedente provvedimento di sequestro nell’ambito del medesimo procedimento penale.
 
Il Tribunale del riesame ha, invece, rigettato il ricorso quanto ai restanti beni in sequestro, poiché in parte si trattava di opere realizzate a seguito di permessi a costruire rilasciati illegittimamente e non ancora ultimate, ed in parte in quanto si trattava di opere realizzate in difformità della autorizzazione paesaggistica rilasciata per le medesime dagli organi competenti.
 
Ha proposto ricorso per cassazione il Mansi, nella predetta qualità, lamentando il fatto che il Tribunale di Salerno non abbia adeguatamente motivato né sulla pretesa illeglttimità del permesso a costruire rilasciato al ricorrente né sulla sussistenzadel pericolo nel ritardo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
Deve premettersi che, come espressamente stabilito dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazioneavverso i provvedimenti con i quali sono stati respinti i gravami avverso i provvedimenti cautelari reali sono proponibili esclusivamente per violazione di legge.
 
Data questa premessa, va anche ricordato che in tema di ricorsi afferenti alla materia del provvedimento cautelare reale, la giurisprudenza di questa suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come nell’ambito del vizio dedotto dal ricorrente debbano ricomprendersi oltre ai tradizionali errores in judicando o in procedendo, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. 
 
Tali essendo i limiti che incontra il ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in materia di provvedimenti di natura cautelare reale, osserva il Collegio che il motivo di impugnazione formulato dal ricorrente è inammissibile in quanto non esso il Mansi, lungi dal contestare una violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Salerno (sia pure nella forma della totale assenza o comunque mera apparenza della motivazione), ha viceversa lamentato la adeguatezza della motivazione stessa del provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di riesame, sia con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, e ciò in particolare in ordine alla ritenuta illegittimità del permesso a costruire rilasciato in favore del ricorrente, sia con riferimento al ritenuto pericolo derivante dalla libera disponibilità dei beni in sequestro, trattandosi di manufatti già ultimati per i quali le dedotte difformità non comportano, ad avviso del ricorrente, alcun incremento del carico urbanistico.
 
Osserva, infatti, il Collegio che la deducente difesa, quanto alla ricorrenza del requisito del fumus, in più occasioni ha lamentato la difettività della motivazione della ordinanza impugnata, laddove questa da una parte non avrebbe preso in considerazione, oltre che gli elementi addotti dalla pubblica accusa anche quelli presentati dalla difesa del ricorrente e d’altra parte laddove il ricorrente qualifica come non adeguata la adozione della misura cautelare reale in relazione ad elementi costruttivi, definiti “opere di arredo” come tali non necessitanti del permesso a costruire.
 
Si tratta, come è evidente, di censure non riferibili ad una asserita violazione di legge ma al contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, come tali, per quanto sopra esposto, non ammissibili nella presente sede di impugnazione ex art. 325 cod. proc. pen.
 
Analogo discorso vale per ciò che riguarda l’affermata insussistenza di esigenze cautelari connessi al cosiddetto periculum in mora.
 
Al proposito, infatti, il Tribunale di Salerno ha mostrato nel provvedimento impugnato di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di zone paesaggisticamente vincolate, debba sempre essere impedito, mediante lo strumento del sequestro preventivo, l’uso dei manufatti che rappresentano il prodotto del reato posto che il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale perdura, a prescindere dalla ultimazione o meno dell’opera, in stretta connessione all’utilizzazione del manufatto in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 febbraio 2013, n. 5954; idem Sezione III penale, 15 ottobre 2013, n. 42363; idem Sezione III penale 5 giugno 2013, n. 24539). 
Prive di pregio sono pertanto, alla luce del riportato orientamento giurisprudenziale, le considerazioni contenute nella parte finale del ricorso proposto dal Mansi, attesa la irrilevanza ai fini della sussistenza del requisito del pericolo, legittimante la adozione della misura cautelare reale, delle argomentazioni ivi svolte, e peraltro smentite in punto di fatto nella ordinanza impugnata, aventi ad oggetto la avvenuta ultimazione delle opere per cui si procede a carico del ricorrente.
 
In conclusione, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, stante il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, così equitativamente determinata, di 1000,00 euro in favore della Cassadelle ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!