Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 5874 |
Data di udienza:
RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Raccolta, trasporto e smaltimento – Attività svolta in assenza della comunicazione – Sanzioni penali – Prescrizione del reato – Risarcimento dei danni – Rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2012
Numero: 5874
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Marini
Premassima
RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Raccolta, trasporto e smaltimento – Attività svolta in assenza della comunicazione – Sanzioni penali – Prescrizione del reato – Risarcimento dei danni – Rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 15/02/2012, Sentenza n.5874
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 15/02/2012, Sentenza n.5874
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU. Ro. Co. , nato a (…ad…);
M. R. , nato a (..ad..);
Avverso la sentenza emessa in data 2 Febbraio 2011 dalla Corte di Appello di Lecce, che, in riforma della sentenza emessa il 9 Aprile 2009 dal tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, ha applicato ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ha determinato la pena in danno di Mu. Ro. Co. in due mesi di arresto e quella in danno di Mu.Ro. in euro 2.000.00 di ammenda e condannato gli appellanti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
Fatto di reato contestato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 51, comma 2, accertato il (…ad…);
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, in data 9 aprile 2009 i Sigg. Mu. sono stati condannati per il reato previsto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 51, comma 1, lettera a), cosi’ diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi del cit. articolo 51, comma 3, per avere raccolto, trasportato e smaltito rifiuti in assenza della necessaria comunicazione ex Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 33; la pena e’ stata fissata in tre mesi di arresto per ciascuno degli imputati, condannati, altresi’, a risarcire con la somma di euro 1.000,00 i danni subiti dal Comune di Ugento, costituitosi parte civile.
Avverso tale decisione i Sigg. Mu. hanno proposto appello con il quale, non contestato il giudizio di responsabilita’, hanno lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della sospensione condizionale della pena, ritenuta meno favorevole della misura dell’indulto.
Con sentenza emessa in data 2 Febbraio 2011 la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la prima decisione. Confermato il giudizi di responsabilita’, la Corte territoriale ha applicato ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha determinato la pena in danno di Mu.Ro. Co. in due mesi di arresto e quella in danno di M.R. in euro 2.000.00 di ammenda, ha respinto la richiesta di applicazione dell’indulto e condannato gli appellanti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
Ricorrono i Sigg. Mu. tramite il Difensore, lamentando la violazione dell’articolo 597 c.p.p. per avere i giudici di appello ritenuto sussistere un interesse della parte civile a partecipare al giudizio sebbene l’impugnazione non avesse ad oggetto il giudizio sulla responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni, profili sui quali si era cosi’ formato il giudicato.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e deve essere respinto.
La Corte di Appello ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni che ostano alla impostazione prospettata dai ricorrenti e lo ha fatto (pag.3) citando una decisione delle Sezioni Unite Penali (sentenza 28 giugno 2001, Tuzzolino) che distingue fra capi e punti della decisione e individua il momento in cui si forma le res judicata.
Si tratta di argomenti che, fondati anche su autorevole precedente giurisprudenziale, non sono stati oggetto di puntuale replica da parte dei ricorrenti, i quali hanno dedotto a sostegno della diversa impostazione alcuni precedenti resi da questa Corte anteriormente alla decisione delle Sezioni Unite Penali.
Va, peraltro, rilevato che il tema posto dai ricorrenti non puo’ dirsi manifestamente infondato, posto che il tema dell’interesse della parte civile a partecipare al giudizio qualora la decisione non comporti effetti diretti sulla sua posizione e’ tema effettivamente delicato.
La non manifesta infondatezza del ricorso rende rilevante il decorso del termine prescrizionale, che, tenuto conto dei periodi di sospensione, risulta maturato in data 30 marzo 2011.
La Corte osserva, infine, che per quanto concerne il tema del risarcimento e delle spese sostenute dalla parte civile, i principi in tema di soccombenza e quelli fissati dalla giurisprudenza (Seconda Sezione Penale, sentenza n.8015 del 2009, rv 243427; Sezioni Unite Penali, sentenza n.5466 del 2004, rv 226716) conducono a ritenere corretta la statuizione della Corte di Appello.
P.Q.M.
Annulla sena rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.