Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Inquinamento atmosferico
Numero: 24817 |
Data di udienza: 6 Aprile 2016
* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissione di gas, vapori o fumo – Getto pericolose di cose – Natura di reato istantaneo – Esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo reato permanente – Dipendenza della durata istantanea o continuativa della condotta – Art. 674 cod.pen. – Giurisprudenza – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Emissione del decreto penale di condanna – Richiesto dal Pubblico Ministero – Poteri del G.I.P. – Presupposti per la sentenza di proscioglimento – Artt.129 e 459 c.p.p..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Giugno 2016
Numero: 24817
Data di udienza: 6 Aprile 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: GAI
Premassima
* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissione di gas, vapori o fumo – Getto pericolose di cose – Natura di reato istantaneo – Esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo reato permanente – Dipendenza della durata istantanea o continuativa della condotta – Art. 674 cod.pen. – Giurisprudenza – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Emissione del decreto penale di condanna – Richiesto dal Pubblico Ministero – Poteri del G.I.P. – Presupposti per la sentenza di proscioglimento – Artt.129 e 459 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 06/04/2016) Sentenza n.24817
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissione di gas, vapori o fumo – Getto di cose pericolose – Natura di reato istantaneo – Esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo reato permanente – Dipendenza della durata istantanea o continuativa della condotta – Art. 674 cod.pen. – Giurisprudenza – Fattispecie.
Il reato di getto di cose pericolose, di cui all’art. 674 cod.pen., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo. (Sez. 1, n. 2598 del 13/11/1997, P.M. in proc. Garbo), mentre, con riguardo specifico all’emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse (Sez. 1, n. 3162 del 10/11/1988, Mazzoni). Fattispecie: appicamento di fuoco a materiale plastico e alluminio, provocando emissioni di fumi maleodoranti ed irritanti, atti a molestare il vicinato.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Emissione del decreto penale di condanna – Richiesto dal Pubblico Ministero – Poteri del G.I.P. – Presupposti per la sentenza di proscioglimento – Artt.129 e 459 c.p.p..
Nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione del decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., comma 3 il G.I.P., qualora ritenga di non accogliere la richiesta, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero a meno che non ritenga, ricorrendone presupposti, di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.. In tale caso, la sentenza di proscioglimento può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti evidente positivamente l’innocenza dell’imputato o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta (Cass. Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, P.M. in proc. Isoardi; Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014, P.M. in proc. Fusco; Sez. 4, n. 992 del 18/07/2013, P.M. in proc. Carito; Sez. 3, n. 15034 del 24/10/2012, P.M. in proc. Carboni; Sez. 2, n. 1631 del 12/12/2012 Pg in proc. Rouane; Sez. 3, n. 3914 del 5/12/2013, Pintaldi; Sez. 6, n. 29538 del 27/06/2013 P.G. in proc. P.; Sez. 5. n. 14981 del 24/03/2005 P.M. in proc. Becatelli) .
(Annulla con rinvio sentenza del 10/02/2015 del Giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Asti) Pres. AMORESANO, Rel. GAI, Ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti in proced. Cipriani
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 06/04/2016) Sentenza n.24817
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2016 (ud. 06/04/2016) Sentenza n.24817
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento nei confronti di Cipriani Italo, nato a Refrancore il 14/09/1954
avverso la sentenza del 10/02/2015 del Giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Asti
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 febbraio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, a seguito di richiesta del P.M. di emissione di decreto penale nei confronti di Italo Cipriani, per il reato di cui all’art. 674 cod.pen., perché dando fuoco a materiale plastico e in alluminio, provocava emissioni di fumi maleodoranti ed irritanti, atti a molestare il vicinato, pronunziava sentenza, ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen., perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti e ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale. Il primo luogo, il Giudice avrebbe prosciolto l’imputato ritenendo erroneamente la natura permanente del reato di cui all’art. 674 cod.pen. Avrebbe, poi, ritenuto insussistente il reato per essere l’episodio denunciato, e riscontrato dagli operanti intervenuti e dai testimoni, occasionale e sporadico. Il G.I.P. avrebbe, così, pronunciato una sentenza in presenza di situazione riconducibile alla carenza di indagini, nella specie prova dell’emissioni, che avrebbero dovuto condurre il Giudice alla restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell’art. 459 comma
3 cod.proc.pen. e non alla pronuncia della sentenza di proscioglimento.
3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato avendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Asti disatteso i principi ermeneutici affermati, in tema, da questa Corte.
5. Va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione del decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., comma 3 il G.I.P., qualora ritenga di non accogliere la richiesta, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero a meno che non ritenga, ricorrendone presupposti, di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. In tale caso, la sentenza di proscioglimento può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti evidente positivamente l’innocenza dell’imputato o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta ( Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, P.M. in proc. Isoardi, non ancora massimata; Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014, P.M. in proc. Fusco, Rv. 260941; Sez. 4, n. 992 del 18/07/2013, P.M. in proc. Carito, Rv. 259079; Sez. 3, n. 15034 del 24/10/2012, P.M. in proc. Carboni Rv. 258013; Sez. 2, n. 1631 del 12/12/2012 Pg in proc. Rouane, Rv. 254449; Sez. 3, n. 3914 del 5/12/2013, Pintaldi, Rv. 258298; Sez. 6, n. 29538 del 27/06/2013 P.G. in proc. P. Rv. 256149; Sez. 5. n. 14981 del 24/03/2005 P.M. in proc. Becatelli, Rv. 231461).
6. La sentenza assolutoria impugnata ha disatteso principi ermeneutici sopra evidenziati. Il G.I.P. ha prosciolto l’imputato perché non sussisterebbe il reato in quanto la condotta non avrebbe avuto carattere permanente, ma (solo) occasionale e ciò sulla base delle valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa dell’imputato. Tale conclusione non è per nulla condivisibile e disattende quanto pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il reato di getto di cose pericolose, di cui all’art. 674 cod.pen., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo. (Sez. 1, n. 2598 del 13/11/1997, P.M. in proc. Garbo, Rv. 209960), mentre, con riguardo specifico all’emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse ( Sez. 1, n. 3162 del 10/11/1988, Mazzoni, Rv. 180652).
Ne deriva, per l’integrazione del reato, che è sufficiente anche un solo atto mediante il quale si provoca un’emissione molesta, e che l’idoneità della condotta a produrre emissioni moleste deve essere dimostrata, con la conseguenza che il proscioglimento del G.l.P. è stato erroneamente pronunciato, poiché, non solo il Giudice ha disatteso il principio di diritto della natura istantanea del reato de quo, ma ha escluso l’idoneità della condotta emissiva, di cui al capo di imputazione, ad offendere o molestare le persone esposte, sulla base di una non consentita valutazione del materiale probatorio.
7. In definitiva, il Giudice è pervenuto al proscioglimento dell’imputato senza che fosse evidente l’insussistenza del fatto addebitato all’imputato e, dunque, non sussistevano i presupposti che presiedono all’obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p.
8. Deve, quindi, disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Asti per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti.
Così deciso il 06/04/2016