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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Diritto processuale penale, Diritto venatorio e della pesca Numero: 30171 | Data di udienza: 24 Maggio 2017

PESCA – Pesca di frodo con ordigni esplosivi – Limiti all’obbligo motivazionale ed evidente aspecificità – Mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative – Illecita detenzione di materiale esplodente – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Disamina di specifiche allegazioni difensive – Controllo del giudice di legittimità – Requisiti – Esposizione delle ragioni giuridicamente significative – Assenza di illogicità evidenti – DANNO AMBIENTALE – Danni all’habitat irrecuperabili – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Giugno 2017
Numero: 30171
Data di udienza: 24 Maggio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: RAMACCI


Premassima

PESCA – Pesca di frodo con ordigni esplosivi – Limiti all’obbligo motivazionale ed evidente aspecificità – Mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative – Illecita detenzione di materiale esplodente – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Disamina di specifiche allegazioni difensive – Controllo del giudice di legittimità – Requisiti – Esposizione delle ragioni giuridicamente significative – Assenza di illogicità evidenti – DANNO AMBIENTALE – Danni all’habitat irrecuperabili – Fattispecie.



Massima

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.30171



PESCA – Pesca di frodo con ordigni esplosivi – Limiti all’obbligo motivazionale ed evidente aspecificità – Mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative – Illecita detenzione di materiale esplodente – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Disamina di specifiche allegazioni difensive – DANNO AMBIENTALE – Danni all’habitat irrecuperabili – Fattispecie.
 
L’obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, poiché nella nozione di “elementi di favore” rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (Sez. 6, n. 3742 del 9/1 /2013, loio; Sez. 4, n. 27379 del 22/4/2010, Di Donato; Sez. 2, n. 13500 del 13/3/2008, Palermiti; Sez. 6, n. 13919 del 28/2/2005, Baccarini; Sez. 4, n. 34911 del 10/6/2003, Hernandez). Nella specie, illecita detenzione di materiale esplodente (cordite e tritolo) utilizzato per la realizzazione di ordigni poi impiegati nella pesca di frodo, con conseguente grave danno all’ecosistema marino e pericolo per la pubblica incolumità, il Tribunale ha puntualmente esaminato il ruolo svolto dal ricorrente nell’ambito della complessiva attività criminosa oggetto di indagine, dando conto del suo coinvolgimento non episodico, pur a fronte di una singola contestazione, sulla scorta della dimostrata condivisione, con altri soggetti coinvolti rivestenti un ruolo più significativo, di informazioni di rilevo, quali quelle concernenti il luogo di occultamento degli ordigni esplosivi, documentata, nel caso di specie, dalle videoriprese effettuate nel corso delle indagini. Richiamando, non soltanto le modalità delle condotte poste in essere, ma anche i contenuti della relazione svolta dal CNR sugli effetti chimici e biologici della pesca con uso di esplosivo con specifico riferimento alle caratteristiche del mare di Taranto, dando conto del fatto che nella relazione viene chiaramente indicato come i danni all’habitat siano “irrecuperabili” e quelli ai singoli esemplari o popolazioni “evidenti e facilmente misurabili”.


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo del giudice di legittimità – Requisiti – Esposizione delle ragioni giuridicamente significative – Assenza di illogicità evidenti.
 
Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in sede di cassazione, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998 (dep. 1999), Sabatini). 
 
(conferma ordinanza del 15/11/2016 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO) Pres. FIALE, Rel. RAMACCI, Ric. Caputo ed altro.
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.30171

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/06/2017 (Ud. 24/05/2017) Sentenza n.30171
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
 
CAPUTO GIUSEPPE nato il 29/12/1962 a TARANTO;
MAZZOCCOLA GIUSEPPE nato il 16/03/1990 a TARANTO;
 
avverso l’ordinanza del 15/11/2016 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCARAMACCI; sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO
 
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 15/11 /2016 ha rigettato l’istanza di riesame presentata avverso l’ordinanza depositata il 21/10/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nell’interesse di Giuseppe CAPUTO, con la quale veniva a costui applicata la misura cautelare di massimo rigore per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 9, 10, 12 legge 497/74, 7, lett. d) ed e) d.lgs. 4/2012, 452-bis, comma 2 n. 2, 452-quater comma 2 nn. 1 e 2 cod. pen. per la illecita detenzione di materiale esplodente (cordite e tritolo) utilizzato per la realizzazione di ordigni poi impiegati nella pesca di frodo, con conseguente grave danno all’ecosistema marino e pericolo per la pubblica incolumità.
 
Con il medesimo provvedimento il Tribunale accoglieva parzialmente anche il riesame di Giuseppe MAZZOCCOLA, indagato per i medesimi reati, ma con riferimento ad un unico episodio di illecita detenzione di materiale esplodente, sostituendo la misura degli arresti domiciliari, originariamente applicata, con quella dell’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dal territorio di Taranto.
 
Avverso tale pronuncia i predetti propongono ricorso per cassazione, ciascuno tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2. Giuseppe CAPUTO deduce, con un primo motivo di ricorso, che i giudici del riesame avrebbero erroneamente ritenuto adeguatamente motivata l’ordinanza applicativa della misura, la quale al contrario, sarebbe priva di un’autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, il quale si sarebbe limitato a far propria la richiesta del Pubblico Ministero e l’informativa della polizia giudiziaria, con conseguente violazione dell’art. 292 cod. proc. pen..
 
Ciò premesso, pone in dubbio anche la correttezza sulla valutazione della gravità indiziaria, prendendo in esame i singoli episodi contestatigli. 
 
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta l’insussistenza delle esigenze cautelari e la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., evidenziando il lasso temporale intercorrente tra la data di commissione dei fatti contestati (fino al settembre 2015) e la data di emissione dell’ordinanza cautelare (novembre 2016), nonché l’inesistenza del pericolo di reiterazione in considerazione dell’esistenza di un solo precedente specifico risalente nel tempo.
 
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e l’assenza di motivazione in punto di idoneità della misura applicata in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari.
 
5. Giuseppe MAZZOCCOLA deduce, con un unico motivo di ricorso, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati oggetto di incolpazione e la motivazione meramente apparente dell’ordinanza impugnata, la quale si sarebbe limitata alla ripetizione di quanto contenuto nell’ordinanza genetica, senza peraltro considerare gli elementi allegati dalla difesa a favore dell’indagato.
 
Lamenta, altresì, che il Tribunale avrebbe errato nel valutare il corredo indiziario anche con riferimento ai delitti ambientali contestati in concorso con altri, considerato che gli è stato attribuito un solo episodio di detenzione di materiale esplodente e che l’alterazione dell’ecosistema conseguente alle condotte contestate sarebbe stata semplicemente dedotta sulla base di una relazione tecnico scientifica e delle condotte contestate negli altri capi di incolpazione.
 
Entrambi insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I ricorsi sono infondati.
 
La vicenda che vede coinvolti gli odierni ricorrenti trae origine, come si apprende dai ricorsi e dall’ordinanza impugnata, unici atti i quali questa Corte, come è noto, ha accesso, da segnalazioni riguardanti la percezione di forti esplosioni in zone attigue al litorale tarantino.
 
Le indagini, particolarmente complesse, avviate dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto, si sviluppavano nell’espletamento di attività di intercettazione telefonica, appostamento e acquisizione di riprese video mediante telecamere appositamente installate e consentivano di accertare, come documentato in una informativa depositata il 3/5/2016, che due distinti gruppi di persone erano dediti alla pesca con uso di esplosivi.
 
Per ciò che concerne, in particolare, gli odierni ricorrenti, risulta che il CAPUTO è indagato per sei diverse condotte di illecita detenzione di materiali esplodenti, mentre al MAZZOCCOLA viene contestato un unico episodio. Entrambi sono invece indagati per i delitti ambientali indicati come diretta conseguenza dell’uso degli esplosivi per la pesca.
 
2. Venendo all’esame del primo motivo del ricorso di Giuseppe CAPUTO, va ricordato quanto specificato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Giudice per le indagini preliminari che la legge impone.
 
Si è a tale proposito chiarito che detto obbligo deve ritenersi osservato anche attraverso un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, sempre che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, astenendosi dal ricorrere a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; con l’ulteriore precisazione che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11 /5/2016, Sabounjian, Rv. 26735001; Sez. 5, n. 11922 del 2/12/2015 (dep. 2016), Belsito, Rv. 26642801; Sez. 2, n. 5497 del 29/1/2016, Pellegrino, Rv. 26633601;Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015 (dep. 2016), Tinnirello, Rv. 26564501).
 
Inoltre, è stata ritenuta apparente la motivazione con cui il tribunale del riesame, di fronte all’eccezione difensiva relativa alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, “in più parti”, ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell’ordinanza possa rinvenirsi l’autonoma valutazione che l’art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità (Sez. 1, n. 23869 del 22/4/2016, Perricciolo, Rv. 26799401 ).
 
3. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve osservarsi che, nel caso in esame, il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per le quali l’ordinanza cautelare doveva ritenersi frutto di autonoma valutazione delle emergenze indiziarie da parte del giudice che l’ha emessa, non incorrendo, pertanto, nel vizio di motivazione denunciato.
 
Invero, i giudici del riesame hanno dedicato un intero paragrafo all’esame della proposta eccezione, dando conto della sussistenza di plurimi elementi ritenuti indicativi della autonomia dell’apprezzamento operato dal giudice delle indagini preliminari e, segnatamente, la presenza di commenti, ancorché succinti, sul significato e la valenza indiziaria delle singole conversazioni intercettate, le considerazioni introduttive sull’intero compendio investigativo, l’esclusione della gravità indiziaria in relazione ai contestati reati associativi, le considerazioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta delle misure, nonché l’accoglimento solo parziale delle richieste del Pubblico Ministero.
 
Si tratta, a avviso del Collegio, di dati inequivocabilmente significativi di una effettiva autonoma considerazione del corredo indiziario dal parte del giudice che ha emesso l’ordinanza, che non può ritenersi inficiato, come pare sostenere il ricorrente, dal fatto che nel provvedimento siano stati riportati gli esiti delle indagini e le richieste del Pubblico Ministero, essendo impensabile che, specie a fronte di indagini particolarmente articolate, come nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari debba ritenersi costretto alla totale riscrittura del provvedimento senza possibilità di richiamare per relationem o incorporare nel provvedimento singoli atti.
 
Tali considerazioni, invero, sono state già formulate in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Tribunale in parte richiama, evidenziando come ciò che è richiesto al giudice che emette la misura è un vaglio critico delle ragioni che la giustificano (cfr., ex pi., Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, P.M. in proc. Elezi, Rv. 26811301; Sez. 3, n. 18501 del 2/2/2016, Ferreira Baptista, Rv. 26693801; Sez. 1. n. 8323 del 15/12/2015 (dep.2016), Cosentino, Rv. 26595101 ).
 
4. Per quanto concerne, poi, le censure sulla valutazione della gravità indiziaria con riferimento ai singoli episodi, va ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997).
 
Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Micciche’, Rv. 262948; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/201 O, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11 /1998 ( dep. 1999), Sabatini, Rv. 212565). 
 
Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità, che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, l’intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.
 
5. Così delimitato l’ambito di operatività di questa Corte, deve poi osservarsi come i giudici del riesame abbiano compiutamente dato atto, sulla base delle emergenze fattuali opportunamente sottoposte ad accurato esame, della sussistenza di un considerevole corredo indiziario a carico dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda con riferimento a ciascuna imputazione.
 
A fronte di ciò, le doglianze mosse in ricorso risultano fondate quasi esclusivamente sulla prospettazione di differenti valutazioni delle risultanze processuali articolate, peraltro, con riferimento a dati fattuali.
 
Non va poi dimenticato che il quadro indiziario deve essere oggetto di un apprezzamento globale e non frazionato e ciò ha fatto il Tribunale, dando conto anche del ruolo svolto da ciascun indagato nella vicenda in esame.
 
6. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il Tribunale ha adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen., dando conto della natura non episodica ed isolata, bensì reiterata delle singole violazioni, poste in essere con cadenza che viene indicata come quasi quotidiana e prolungata per un notevole lasso di tempo.
 
I giudici del riesame fanno inoltre rilevare come a tale attività criminosa gli indagati si riferissero con termini quale “lavoro” o “mestiere”, così evidenziandone la stabilità. 
 
Inoltre, con riferimento ai procedenti penali, rileva il Tribunale come il ricorrente non sia gravato soltanto da un precedente specifico in materia di armi, ma anche da altri precedenti concernenti gravi reati, quali quelli di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. 309\90, 629 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90. 
 
Il motivo di ricorso risulta, pertanto infondato.
 
7. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso. avendo il Tribunale individuato, ai fini della valutazione di adeguatezza della misura applicata, il ruolo non marginale svolto dall’indagato, il quale affiancava quotidianamente nell’attività criminosa Cosimo PIZZOLLA, al quale faceva capo uno dei due gruppi di indagati, ed evidenziando la dimostrata incapacità ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria desumibile dai precedenti per plurime violazioni di misure di prevenzione.
 
8. Per ciò che concerne il ricorso di Giuseppe MAZZOCCOLA vanno in primo luogo richiamate le considerazioni svolte in precedenza in relazione all’altro ricorrente con riferimento alla motivazione dell’ordinanza impugnata, in particolare per ciò che concerne l’ambito della cognizione assegnato dalla legge a questa Corte, considerato quanto lamentato, peraltro in maniera del tutto generica, dal ricorrente.
 
Altrettanto deve dirsi per la dedotta assenza di valutazione degli elementi favorevoli all’indagato addotti dalla difesa.
 
In disparte la circostanza che in ricorso non viene in alcun modo specificato in cosa consistessero tali deduzioni, manifestando, così, una evidente aspecificità, è sufficiente ricordare, a tale proposito, come non sia richiesta, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, degli argomenti difensivi di cui sia manifesta l’irrilevanza, in quanto l’obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, poiché nella nozione di “elementi di favore” rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (Sez. 6, n. 3742 del 9/1/2013, loio, Rv. 254216; Sez. 4, n. 27379 del 22/4/2010, Di Donato, Rv. 247854; Sez. 2, n. 13500 del 13/3/2008, Palermiti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/2/2005, Baccarini, Rv. 232033; Sez. 4, n. 34911 del 10/6/2003, Hernandez, Rv. 226289).
 
Va inoltre rilevato che il Tribunale ha puntualmente esaminato il ruolo svolto dal ricorrente nell’ambito della complessiva attività criminosa oggetto di indagine, dando conto del suo coinvolgimento non episodico, pur a fronte di una singola contestazione, sulla scorta della dimostrata condivisione, con altri soggetti coinvolti rivestenti un ruolo più significativo, di informazioni di rilevo, quali quelle concernenti il luogo di occultamento degli ordigni esplosivi, documentata, nel caso di specie, dalle videoriprese effettuate nel corso delle indagini.
 
9. Anche con riferimento ai contestati delitti ambientali va rilevata la infondatezza delle censure dedotte.
 
Il Tribunale ha infatti richiamato, non soltanto le modalità delle condotte poste in essere, ma anche i contenuti della relazione svolta dal CNR sugli effetti chimici e biologici della pesca con uso di esplosivo con specifico riferimento alle caratteristiche del mare di Taranto, dando conto del fatto che nella relazione viene chiaramente indicato come i danni all’habitat siano “irrecuperabili” e quelli ai singoli esemplari o popolazioni “evidenti e facilmente misurabili”.
 
Il Tribunale evidenzia, altresì, come l’esplosione di ogni bomba, seppure limitata nel tempo e nello spazio, determini comunque una “compromissione delle interazioni funzionali di quella porzione di ecosistema” e, a tale proposito, richiama l’attenzione sugli effetti letali e sub-letali irreversibili prodotti da un’esplosione che, secondo quanto rilevato, interessa un’area compresa tra i 150 ed i 500 metri.
 
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. 
 
P.Q.M.
 
Rigetta i ricorsi e condanna procedimento.
 
Così deciso in data 24.5.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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