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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Inquinamento acustico Numero: 53102 | Data di udienza: 22 Settembre 2016

INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE musica ad alto volume in appartamento – Disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini – Emissioni rumorose e violazione dell’art. 659 cod. pen. – Criteri per la configurabilità reato – Emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo – Omissione di adottare le dovute cautele – Anche se solo due persone denunciano il fatto non può incidere sulla sussistenza del reato – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori – Obbligo di sorveglianza – Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo – Art. 40, c.2, cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Responsabilità civile per fatti illeciti commessi dal minore convivente – Onere della prova di non avere potuto impedire il fatto – Artt. 147 e 2048 cod. civ..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2016
Numero: 53102
Data di udienza: 22 Settembre 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Andreazza


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE musica ad alto volume in appartamento – Disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini – Emissioni rumorose e violazione dell’art. 659 cod. pen. – Criteri per la configurabilità reato – Emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo – Omissione di adottare le dovute cautele – Anche se solo due persone denunciano il fatto non può incidere sulla sussistenza del reato – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori – Obbligo di sorveglianza – Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo – Art. 40, c.2, cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Responsabilità civile per fatti illeciti commessi dal minore convivente – Onere della prova di non avere potuto impedire il fatto – Artt. 147 e 2048 cod. civ..



Massima

 

 
 
 
 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15 Dicembre 2016 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.53102 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE musica ad alto volume in appartamento – Disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini – Emissioni rumorose e violazione dell’art. 659 cod. pen. – Criteri per la configurabilità reato – Emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo – Omissione di adottare le dovute cautele – Anche se solo due persone denunciano il fatto non può incidere sulla sussistenza del reato – Fattispecie.
 
In tema di emissioni rumorose, al fine di invocare la violazione dell’art. 659 cod. pen., il principio secondo cui: affinché sussista la contravvenzione in oggetto relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Cass., Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, dep. 13/11/2013, Virgillito ed altro). Tuttavia, nella specie, la sentenza impugnata ha chiaramente ed analiticamente riportato gli elementi di prova dai quali doveva ritenersi che i rumori fossero stati percepiti ben al di là addirittura dell’ambito condominiale in particolare richiamando le deposizioni dei testi, entrambi appartenenti alla polizia municipale, secondo cui la musica ad alto volume si percepiva già ad ottanta metri di distanza dal condominio. Sicché, in tale contesto, appare del tutto corretta l’ulteriore affermazione della sentenza secondo cui il fatto che solo due persone avessero ritenuto di denunciare il fatto non poteva evidentemente incidere sulla sussistenza del reato. 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori – Obbligo di sorveglianza – Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo – Art. 40, c.2, cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Responsabilità civile per fatti illeciti commessi dal minore convivente – Onere della prova di non avere potuto impedire il fatto – Artt. 147 e 2048 cod. civ.. 
 
L’art. 40, comma 2, cod. pen. prevede che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” e non può esservi dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori. .. ” secondo quanto previsto dall’art. 2048 cod. civ.. Va infatti chiarito come da tale disposizione discenda un obbligo di sorveglianza (cfr. Sez. 4, n. 43386 del 07/10/2010, dep. 07/12/2010, Oriti) che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempiuto, solo restando salva la possibilità, espressamente consentita dal comma 3 dell’art. 2048 cit., di provare di non avere potuto impedire il fatto. Si è del resto ulteriormente chiarito che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito (Sez. 3 civ., n. 9556 del 22/04/2009). Fattispecie: configurabilità del reato previsto dall’art. 659 cod. pen. per avere dal proprio appartamento, con emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo e, comunque, omettendo di adottare le dovute cautele, arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini.
 
 
(conferma sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA in data 18/11/2014) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Mimun

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/12/2016 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.53102

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/12/2016 (Ud. 22/09/2016) Sentenza n.53102

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Sul ricorso proposto da:
Mimun J. Clemente, n. a Roma il 09/08/1953;
 
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 18/11/2014;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità;
 
udite le conclusioni del Difensore di parte civile Avv. D. Andreoli in sostituzione dell’Avv. S. Vena che ha concluso come da conclusioni scritte;
 
udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. R. Lania in sostituzione dell’Avv. S. Pino, che ha concluso per l’accoglimento; 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Clemente J. Mimun ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 18/11/2014 di conferma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato previsto dall’art. 659 cod. pen. per avere dal proprio appartamento, con emissioni sonore prodotte dall’impianto stereo e, comunque, omettendo di adottare le dovute cautele, arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini.
 
2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 659 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che con i motivi di appello si era rilevato che, come emerso dalla istruzione dibattimentale, i rumori potevano essere sentiti soltanto nell’appartamento delle persone offese Cohen mentre nessuno degli altri condomini aveva avvertito la musica; lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto irrilevante la circostanza sul presupposto che eventuali altri danneggiati abbiano potuto ritenere opportuno non lamentarsi, tale circostanza tuttavia non trovando riscontro nel fatto che molti dei condomini dell’immobile che erano stati sentiti avevano dichiarato non di avere sentito la musica senza che questa desse loro fastidio, ma di non averla proprio sentita. Di qui la mancanza della idoneità della condotta alla lesione di una indeterminata pluralità di persone quale elemento necessariamente richiesto per la integrazione del reato.
 
3. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione di legge in ordine alla posizione di garanzia attribuita a Mimun e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto, avendo la Corte d’appello posto in rilievo il mancato esercizio del potere – dovere di sorveglianza su di un minore e la mancata adozione di idonee misure quale titolare di diritto. Tuttavia, nella specie, nessun obbligo ricadrebbe sull’imputato in quanto mero proprietario, non essendo l’appartamento in sé a creare una situazione di pericolo; né si potrebbe valorizzare l’obbligo di controllo dei genitori sui propri figli come desumibile
dall’art. 2048 cod. civ. posto che, ove si applicasse ex se tale norma si addiverrebbe alla conclusione che ogni reato commesso da un minore dovrebbe essere automaticamente imputato a norma dell’art. 40 cod. pen. al genitore. In realtà dovrebbe più correttamente evocarsi la culpa in vigilando, che tuttavia, come affermato dalla più recente giurisprudenza civile, non sussisterebbe ove il minore sia vicino alla maggiore età; nella specie, poi, il minore autore diretto del fatto si è assunto la propria responsabilità ed è stato già giudicato dal Tribunale per i minorenni.
 
4. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato dal marzo 2008 al giugno 2011, periodo per il quale mancherebbe la prova richiesta giacché in realtà una sola delle persone offese, ovvero Mangosi, ebbe in modo assolutamente pretestuoso e generico ad affermare di avere sentito musica anche dopo il marzo 2008 mentre l’altra persona offesa non ha mai riferito nulla sul punto, non sussistendo dunque la omogeneità di dichiarazioni di cui ha parlato la sentenza impugnata. Né si comprende quali siano i riscontri a tali dichiarazioni, genericamente citati dalla sentenza ma non indicati.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
 
La censura svolta ha richiamato, al fine di invocare la violazione dell’art. 659 cod. pen., il principio secondo cui affinché sussista la contravvenzione in oggetto relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (da ultimo, Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, dep. 13/11/2013, Virgillito ed altro, Rv. 257345); tuttavia, la sentenza impugnata ha chiaramente ed analiticamente riportato gli elementi di prova dai quali doveva ritenersi che i rumori fossero stati percepiti ben al di là addirittura dell’ambito condominiale in particolare richiamando le deposizioni dei testi Formaggio e Pappalardo, entrambi appartenenti alla polizia municipale, secondo cui la musica ad alto volume si percepiva già ad ottanta metri di distanza dal condominio. Sicché, in tale contesto, appare del tutto corretta l’ulteriore affermazione della sentenza secondo cui il fatto che solo due persone avessero ritenuto di denunciare il fatto non poteva evidentemente incidere sulla sussistenza del reato. 
 
6. Il secondo motivo è infondato.
 
Al di là dell’improprio richiamo effettuato, per sostenere la responsabilità dell’imputato, agli obblighi discendenti dalla sua qualità di proprietario ed abitante dell’immobile dal quale i rumori si diffondevano, posto che il danno non è stato, nella specie, come correttamente rilevato dal ricorrente, prodotto dall’immobile in sé (come richiesto dall’art. 2051 cod. civ.) ma dagli apparecchi di riproduzione musicale attivati dal figlio, la sentenza ha posto in evidenza la posizione di garanzia data dall’esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore autore, come appena detto, delle propagazioni rumorose.
 
Tale fonte di responsabilità è stata correttamente evocata dai giudici di merito.
 
L’art. 40, comma 2, cod. pen. prevede che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” e non può esservi dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori. .. ” secondo quanto previsto dall’art. 2048 cod. civ .. Va infatti chiarito come da tale disposizione discenda un obbligo di sorveglianza (cfr. Sez. 4, n. 43386 del 07/10/2010, dep. 07/12/2010, Oriti, Rv. 248953) che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempiuto, solo
restando salva la possibilità, espressamente consentita dal comma 3 dell’art. 2048 cit., di provare di non avere potuto impedire il fatto.
 
Si è del resto ulteriormente chiarito che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito (Sez. 3 civ., n. 9556 del 22/04/2009, Rv. 608336).
 
Né, anche a volere ritenere esclusa, come si pretenderebbe dal ricorrente, ed in contrasto con il dato normativo richiamato, una tale responsabilità nei casi in cui il minore fosse vicino alla maggiore età, il ricorso specifica in alcuna sua parte quale età avesse il figlio dell’imputato al momento del fatto, restando lo stesso dunque sul punto del tutto generico. Né, ancora, alcun rilievo può avere, anche in ragione di quanto detto sopra circa una concorrente responsabilità, il fatto che il figlio dell’imputato sia stato già giudicato dal Tribunale per i minorenni. 
 
7. E’ infine inammissibile il terzo motivo.
 
Le deduzioni del ricorrente confliggono infatti con il contenuto della sentenza impugnata che ha specificamente richiamato le dichiarazioni rese dalle due parti lese anche con riguardo al periodo successivo al mese di marzo del 2008, e ne ha ritenuto del tutto correttamente l’attendibilità anche per tale periodo sulla base della più generale attendibilità data dai riscontri esterni in particolare desunti dalle altre fonti testimoniali assunte e su cui anche la sentenza di primo grado, richiamando la conferma della versione delle persone offese costituita dalle testimonianze di cinque ispettori della polizia municipale, si era diffusa.
 
8. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili Roberta Cohen e Andrea Mangosi da liquidarsi in complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Roberta Cohen e Andrea Mangosi da liquidarsi in complessivi euro 4.000 oltre alle spese ed accessori di legge.
 
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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