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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5877 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Domanda di sanatoria – Direttore dei lavori – Responsabilità penale – Concorso nella complessiva e progressiva realizzazione di opere aventi natura abusiva – Opere abusive – Ordine di demolizione – Coimputato non proprietario – Subordinazione della sospensione condizionale della pena – Impossibilità di adempiere – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area soggetta a vincolo paesaggistico – Abusi e ultimazione dei lavori – Disciplina in tema di condono e in tema di abusiva edificazione – Prosecuzione dei lavori e dalla messa in opera delle rifiniture – Completamento dei lavori – Responsabilità penale – Reati ex artt. 29 e 44 lett. c) D.P.R. n.380/2001 TUE e art. 181 D.Lgs. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2012
Numero: 5877
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Marini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Domanda di sanatoria – Direttore dei lavori – Responsabilità penale – Concorso nella complessiva e progressiva realizzazione di opere aventi natura abusiva – Opere abusive – Ordine di demolizione – Coimputato non proprietario – Subordinazione della sospensione condizionale della pena – Impossibilità di adempiere – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area soggetta a vincolo paesaggistico – Abusi e ultimazione dei lavori – Disciplina in tema di condono e in tema di abusiva edificazione – Prosecuzione dei lavori e dalla messa in opera delle rifiniture – Completamento dei lavori – Responsabilità penale – Reati ex artt. 29 e 44 lett. c) D.P.R. n.380/2001 TUE e art. 181 D.Lgs. 42/2004.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15 febbraio 2012, Sentenza n. 5877


DIRITTO URBANISTICO – Domanda di sanatoria – Direttore dei lavori – Responsabilità penale – Concorso nella complessiva e progressiva realizzazione di opere aventi natura abusiva – Artt. 29 e 44 D.P.R. n.380/2001.
 
Sussiste la responsabilità personale del direttore dei lavori anche quando le condotte ascritte non concernano tanto i suoi obblighi attinenti la fase di esecuzione delle opere quale “direttore dei lavori”, ma si collegano alla domanda di sanatoria riferita anche a lavori già eseguiti e non prospettati come tali e al concorso nella complessiva e progressiva realizzazione di opere che, come accertato, risultano avere natura abusiva.
 
(dich. inamm. i ricorsi avverso sentenza del 12/02/2010 Corte di Appello di Lecce, ha conferma Tribunale di Brindisi, Sez. dist. di Ostuni, del17/07/2008) Pres De Maio, Rel. Marini
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico – Abusi e ultimazione dei lavori – Disciplina in tema di condono e in tema di abusiva edificazione – Prosecuzione dei lavori e dalla messa in opera delle rifiniture – Completamento dei lavori – Responsabilità penale – Reati ex artt. 29 e 44 lett. c) D.P.R. n.380/2001 TUE e art. 181 D.Lgs. 42/2004.
 
In materia urbanistica, si ha una diversa accezione di “ultimazione dei lavori” a seconda che si debba applicare la disciplina in tema di condono o quella in tema di abusiva edificazione. Sicché, non vi è dubbio che la disciplina in tema di condono edilizio si pone come disciplina eccezionale che, derogando ai principi fondamentali in materia urbanistica e edilizia, prevede la rinuncia alla punibilità e all’applicazione delle sanzioni accessorie in presenza dei requisiti che il legislatore ha inteso fissare. (Cass. sentenza n.416 del 18/07/1995; Cass. n.344 del 1997 e Cass. n. 369 del 31/3/1998). Mentre, la circostanza che un immobile allo stato rustico possa essere oggetto di domanda di condono non autorizza affatto il richiedente a proseguire successivamente e completare le opere prima che la domanda sia stata accolta e in difformità dal progetto presentato e assentito, a dimostrazione che il completamento dei lavori non è questione irrilevante per l’ordinamento. A cio’ si aggiunga che il bene protetto dalla disciplina urbanistica e edilizia consiste nell’ordinato assetto del territorio e nel rispetto, ove sussistano, dei vincoli a tutela del paesaggio o di altri interessi pubblici qualificati; per tali beni non è affatto indifferente che l’immobile sia meramente realizzato a rustico oppure venga completato nelle sue parti essenziali e rifinito e, quindi, utilizzato dall’uomo. 

(dich. inamm. i ricorsi avverso sentenza del 12/02/2010 Corte di Appello di Lecce, ha conferma Tribunale di Brindisi, Sez. dist. di Ostuni, del17/07/2008) Pres De Maio, Rel. Marini
 

DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Ordine di demolizione – Coimputato non proprietario – Subordinazione della sospensione condizionale della pena – Impossibilità di adempiere.
 
L’ordine di demolizione con la quale si afferma il principio che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive può conoscere effetti non negativi nei confronti dell’imputato allorché la impossibilità di adempiere dipenda da fatti a lui non attribuibili, (Cass.Sezione, n.35972 del 2010). Posto che in via di principio non può dirsi impossibile che il coimputato non proprietario concorra alla demolizione posta in essere dal proprietario o che il primo si attivi affinché la demolizione abbia luogo, non vi è dubbio che in presenza di cause impeditive a lui non imputabili il condannato non proprietario possa far valere in fase esecutiva il principio fissato e non subire la revoca del beneficio.
 
(dich. inamm. i ricorsi avverso sentenza del 12/02/2010 Corte di Appello di Lecce, ha conferma Tribunale di Brindisi, Sez. dist. di Ostuni, del17/07/2008) Pres De Maio, Rel. Marini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15 febbraio 2012, Sentenza n. 5877

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. DE MAIO Guido – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
SE. Fr., nata a (…a.d…);
TA. Vi., nato a (…a.d…);
– Avverso la sentenza emessa in data 12 Febbraio 2010 dalla Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, in data 17 Luglio 2008 li ha condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un mese e venti giorni di arresto e euro 25.000,00 di ammenda ciascuno, pena condizionalmente sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dei luoghi, in relazione ai reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181.
– Fatti accertati il (…a.d…).
– Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
– Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio sul rapporto di subordinazione e per la inammissibilità dei ricorsi nel resto.
– Uditi i Difensori, Avv. La. Ma. e D’. Ed. , che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
 
RILEVA IN FATTO
 
Con sentenza emessa in data 12 Febbraio 2010, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, in data 17 Luglio 2008 ha condannato i Sigg. Se. e Ta., previa continuazione tra i reati e concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un mese e venti giorni di arresto e euro 25.000,00 di ammenda ciascuno, pena condizionalmente sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dei luoghi, in relazione ai reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181.
 
I giudici di merito hanno ritenuto accertato che la Sig.ra Se., quale legale rappresentante della società committente, e il Sig. Ta., quale direttore dei lavori, abbiano abusivamente realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico due immobili a rustico e un vano interrato completo di scala di accesso.
 
I giudici di appello hanno respinto i motivi d’impugnazione coi quali si tornava a prospettare la datazione delle opere al 31 marzo 2003, l’esistenza di procedura di condono edilizio, presentata il 30 gennaio 2004, l’esistenza di permesso di costruire in data 2 maggio 2005, che aveva autorizzato la sostituzione della copertura degli immobili, nonche’, in caso di omessa assoluzione, l’avvenuta maturazione dei termini di prescrizione dei reati; hanno, altresi’ respinto il motivo proposto dalla sola Sig.ra Se. in relazione alla entità della pena.
 
I giudici di appello ritenevano accertato, su base documentale e testimoniale, che gli immobili a rustico rilevati nel sopralluogo del (…a.d…) risultavano oggetto di domande di condono respinte dal Comune in quanto gli edifici erano stati edificati senza alcuna autorizzazione in luogo di due tettoie che erano state autorizzate in data 8 agosto 2004 a seguito di altra istanza di condono ex Legge n. 724 del 1994; nessuna istanza di condono risulta, invece, avere ad oggetto il vano interrato, completo di scala, che appare di recente costruzione. Gli edifici abusivi debbono essere considerati di recente costruzione al momento del sopralluogo (pag. 6 motivazione) e sul punto non occorre, secondo la Corte territoriale, alcun accertamento suppletivo a mezzo rinnovazione del dibattimento.
 
Osservano i giudici di appello che le opere realizzate in superficie non sono condonabili, in quanto realizzate ex novo in area soggetta a vincolo e in totale difformità e assenza di permesso di costruire.
 
A fronte di tutto cio’, la Corte territoriale ritiene ampiamente provata la responsabilità anche del direttore dei lavori.
 
Con ricorso proposto personalmente la Sig.ra SE. lamenta l’omessa dichiarazione di estinzione dei reati, la cui data di commissione deve essere collocata al 31 marzo 2003, e lamenta l’erronea esclusione della ultimazione dei lavori a tale data sulla base dell’esistenza di edifici esclusivamente “a rustico”.
 
Con ricorso proposto personalmente il Sig. TA. in sintesi lamenta:
 
1. Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 29 e 44 per avere i giudici di merito fondato la responsabilità penale del ricorrente esclusivamente sulla qualità di direttore dei lavori. Dopo avere ricostruito la disciplina risultante dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 44, 29 e 31 in relazione al permesso di costruire e dal Decreto Legislativo n. 301 del 2002 in relazione alla presentazione di D.i.a., il ricorrente richiama la previsione dell’articolo 29, citato, con riferimento ai presupposti che fanno sorgere a carico del direttore dei lavori l’obbligo di attivarsi, e mette in evidenza come il suo compito si sia concluso con la presentazione in data 7 luglio 2004 delle istanze di condono e come successivamente a tale presentazione non dovessero essere svolte attività edificatorie, cosi’ che, in assenza di presentazione di D.i.a. o altra istanza, egli non avesse ragioni di vigilare su lavori ulteriori che non erano previsti;
 
2. Violazione di legge per non essere stata dichiarata l’estinzione dei reati; il ricorrente evidenzia come, mentre sia pacifico il concetto di “ultimazione dei lavori” in tema di condono edilizio, coincidente con la realizzazione del rustico, analoga certezza non sussista con riferimento al concetto di ultimazione riferito alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44.
 
A tale incertezza, che trova nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale una causa evidente, dovrebbe seguire un chiarimento che escluda la rilevanza delle c.d. rifiniture, ininfluenti rispetto al bene tutelato, per ritenere che anche con riferimento al reato di edificazione abusiva i medesimi parametri adottati per il condono. Da cio’ discende che nel caso in esame le opere debbono ritenersi concluse quanto meno in data 7 luglio 2004;
 
3. Vizio di motivazione con riferimento alla data di consumazione del reato e alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati: avendo la Corte ritenuto non necessario un approfondimento probatorio, ma difettando ogni elemento utile a datare la ultimazione dei lavori, residua una incertezza che impone, secondo il principio “in dubio pro reo”, la soluzione piu’ favorevole alla ipotesi difensiva e, dunque, la dichiarazione di estinzione dei reati.
 
4. Illegittimità della disposizione che pone a carico del direttore dei lavori l’ordine di demolizione spettante al proprietario del bene.
 
OSSERVA
 
1. Per quanto concerne i profili di responsabilità personale del direttore dei lavori posti in discussione col primo motivo del Sig. Ta., deve rilevarsi che la lettura della contestazione e delle decisioni di merito mette in evidenza come le condotte ascritte al Sig. Ta. non concernano tanto i suoi obblighi attinenti la fase di esecuzione delle opere quale “direttore dei lavori”, ma si collegano alla domanda di sanatoria riferita anche a lavori già eseguiti e non prospettati come tali e al concorso nella complessiva e progressiva realizzazione di opere che, come accertato dai giudici di merito, risultano avere natura abusiva.
 
Si e’ ,dunque, in presenza di motivo di ricorso manifestamente infondato in relazione al contenuto della decisione impugnata.
 
2. Venendo ai motivi di entrambi i ricorrenti in ordine alla prescrizione dei reati, l’interessante excursus normativo e giurisprudenziale operato dal Sig. Ta., che da atto della diversa accezione di “ultimazione dei lavori” a seconda che si debba applicare la disciplina in tema di condono o quella in tema di abusiva edificazione, pone due questioni di fondo cui questa Corte deve dare risposta per confermare la linea giurisprudenziale da tempo adottata.
 
La prima e’ costituita da quale sia la disciplina ordinaria. Non vi e’ dubbio che la disciplina in tema di condono edilizio si ponga come disciplina eccezionale che, derogando ai principi fondamentali in materia urbanistica e edilizia, prevede la rinuncia alla punibilità e all’applicazione delle sanzioni accessorie in presenza dei requisiti che il legislatore ha inteso fissare. Si tratta di disciplina sottoposta piu’ volte al vaglio del giudice delle leggi, il quale ne ha ritenuto la compatibilita coi principi costituzionali, pur segnalando in piu’ occasioni come la salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio non possano essere subordinati all’infinito alle diverse esigenze che le leggi in tema di condono hanno nel tempo privilegiato (si rinvia sul punto alla sentenza n.416 del 18 luglio 1995, ed altre tra cui, in particolare, la n.344 del 1997 e la n. 369 del 31 marzo 1998). Non vi e’ dubbio, allora che la disciplina generale in tema di abusi edilizi va rinvenuta oggi nel c.d. TUE, e cioe’ nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con la conseguenza che anche al caso in esame debbono applicarsi i principi in tema di ultimazione dei lavori e perfezionamento del reato che la giurisprudenza di questa Sezione ha fissato fin dalla sentenza n.7140 del 1998 (rv 211212), con riferimento alla differenza esistente rispetto alla disciplina relativa al condono edilizio, e ai principi in tema di completamento delle opere successivamente alla realizzazione del rustico oggetto di istanza di condono (sentenza n.7896 del 1999, rv 214368).
 
La seconda questione e’ quale sia il bene tutelato che risulterebbe offeso dalla prosecuzione dei lavori e dalla messa in opera delle rifiniture. La giurisprudenza che ha individuato nella realizzazione dell'”organismo edilizio” risponde alle finalità che lo stesso ricorrente ricorda e non puo’ certo dirsi oggi superata. Del resto, come ricordato dalla sentenza n.7896 del 1999 sopra citata, la circostanza che un immobile allo stato rustico possa essere oggetto di domanda di condono non autorizza affatto il richiedente a proseguire successivamente e completare le opere prima che la domanda sia stata accolta e in difformità dal progetto presentato e assentito, a dimostrazione che il completamento dei lavori non e’ questione irrilevante per l’ordinamento. A cio’ si aggiunga che il bene protetto dalla disciplina urbanistica e edilizia consiste nell’ordinato assetto del territorio e nel rispetto, ove sussistano, dei vincoli a tutela del paesaggio o di altri interessi pubblici qualificati; per tali beni non e’ affatto indifferente che l’immobile sia meramente realizzato a rustico oppure venga completato nelle sue parti essenziali e rifinito e, quindi, utilizzato dall’uomo. Non vi e’, dunque, ragione per ritenere che nel caso di opere non condonabili, quali sono per le diverse ragioni esposte in sentenza quelle realizzate dalla ricorrente, i reati ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 debbano ritenersi commessi nell’anno 2003 e, dunque, prescritti al momento in cui fu pronunciata la decisione di merito.
 
Cio’ detto in via interpretativa, la Corte rileva che la sentenza di appello ha chiaramente illustrato le ragioni per cui le opere realizzate non erano incluse nell’istanza di condono oppure risultano non condonabili, cosi’ come le ragioni per cui (prima parte di pag.6) deve concludersi che alla vetustà dei muri perimetrali corrisponda la presenza di elementi (ferri non arrugginiti; malta fresca; casseforti di legno ancora in sede, etc.) che impongono di concludere per la realizzazione recente di nuovi lavori sui due rustici. Si tratta di accertamento in fatto, logicamente motivato, che e’ stato solo genericamente contrastato nei motivi di ricorso e non puo’ ritenersi suscettibile di esame da parte di questo giudice.
 
Sulla base delle considerazioni che precedono il motivo di ricorso proposto dalla Sig.ra Se. deve essere dichiarato inammissibile, e cosi’ il secondo e il terzo motivo proposto dal Sig. Ta. .
 
Venendo al profilo della asseritamente errata disposizione che pone a carico del Sig. Ta. l’ordine di demolizione, la Corte richiama il contenuto della decisione di questa Sezione, n.35972 del 2010 (rv 248569), con la quale si afferma il principio che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive puo’ conoscere effetti non negativi nei confronti dell’imputato allorche’ la impossibilità di adempiere dipenda da fatti a lui non attribuibili. Posto che in via di principio non puo’ dirsi impossibile che il coimputato non proprietario concorra alla demolizione posta in essere dal proprietario o che il primo si attivi affinche’ la demolizione abbia luogo, non vi e’ dubbio che in presenza di cause impeditive a lui non imputabili il condannato non proprietario possa far valere in fase esecutiva il principio fissato dalla citata decisione e non subire la revoca del beneficio.
 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
 
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nonche’ al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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