Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Appalti,
Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 1581 |
Data di udienza: 19 Ottobre 2017
APPALTI – Subappalto – RIFIUTI – Gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Estinzione per amnistia o prescrizione del reato – Decisione su gli interessi civili – Risarcimento del danno – Artt. 256 e 260 d.lvo n.152/2006 – Artt. 129 e 578 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2018
Numero: 1581
Data di udienza: 19 Ottobre 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: DI STASI
Premassima
APPALTI – Subappalto – RIFIUTI – Gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Estinzione per amnistia o prescrizione del reato – Decisione su gli interessi civili – Risarcimento del danno – Artt. 256 e 260 d.lvo n.152/2006 – Artt. 129 e 578 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/01/2018, (Ud. 19/10/2017), Sentenza n.1581
APPALTI – Subappalto – RIFIUTI – Gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Estinzione per amnistia o prescrizione del reato – Decisione su gli interessi civili – Risarcimento del danno – Artt. 256 e 260 d.lvo n.152/2006 – Artt. 129 e 578 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
L’appaltante nell’ipotesi del subappalto non ha alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente (Sez.3, n.25041 del 25/05/2011). Inoltre, la previsione di cui all’art. 578 cod. proc. pen. – per la quale il giudice di appello che dichiari l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili – comporta che i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen..
(annulla agli effetti civili con rinvio sentenza del 12/05/2016 – CORTE DI APPELLO DI POTENZA) Pres. SAVANI, Rel. DI STASI, Ric. Barone
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/01/2018, (Ud. 19/10/2017), Sentenza n.1581
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/01/2018, (Ud. 19/10/2017), Sentenza n.1581
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BARONE PIETRO ANTONIO nato a Circello il 29/06/1964;
avverso la sentenza del 12/05/2016 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato regenerale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Elisabetta Pietra, in sostituzione dell’avv. Annalisa Buonadonna, che ha concluso associandosi alle conclusioni del PG, depositando conclusioni e nota spese;
udito per l’imputato l’avv. Roberto Prozzo, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.5.2016, la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del 26.4.2014 del Tribunale di Lagonegro che aveva dichiarato Barone Pietro Antonio responsabile dei reati di cui agli artt. 256 e 260 d.lvo 152/2006 (capi a e b) e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, assolvendolo dalla ulteriore imputazione (artt. 81, 640,356,355 cod.pen.) perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai residui reati ascrittigli perché estinti per prescrizione e confermava le statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Barone Pietro Antonio, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce vizio assoluto di motivazione in relazione ai motivi 2°,3°,5° e 10° di appello, riproducendo i predetti motivi con i quali era stato dedotto che i lavori erano stati eseguiti dal subappaltatore e che l’appaltatore non era responsabile di eventuali reati commessi dal subappaltatore neppure sotto il profilo dell’obbligo di impedire l’evento.
Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione, con riferimento a quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso, per aver confermato le statuizioni civili senza aver compiutamente esaminato i motivi di appello dell’imputato.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al primo motivo di appello, argomentando che la Corte territoriale disattendeva il predetto motivo di appello desumendo l’illecito riutilizzo del materiale dalla assenza di documentazione attestante l’avvenuto conferimento dei rifiuti speciali a ditte specializzate.
Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza, con riferimento a quanto già dedotto con il terzo motivo di ricorso.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Costituisce orientamento pacifico che la previsione di cui all’art. 578 cod. proc. pen. – per la quale il giudice di appello che dichiari l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili – comporta che i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.6, n.16155 del 20/03/2013, Rv.255666; Sez.5,n.5764 del 07/12/2012,dep.05/02/2013, Rv.254965).
3.La Corte territoriale non si è uniformata a tale principio, rinviando alla sentenza di primo grado e non esaminando le specifiche censure rivolte con l’appello a quella pronuncia; in particolare, i Giudici di appello non hanno chiarito la circostanza rilevante se l’imputato avesse o meno affidato l’esecuzione dei lavori, compreso il trasporto a discarica, in subappalto, tenendo conto che questa Corte ha affermato che l’appaltante nell’ipotesi del subappalto non ha alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente (Sez.3, n.25041 del 25/05/2011, Rv.250676).
5. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio ai sensi dell’art. 622 Cod .proc .pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez.U, n.40109 del 18/07/2013, Rv.256087).
6. Va, infine, osservato che la parte civile non può ottenere in questa sede la rifusione delle spese processuali, essendosi il giudizio di legittimità concluso con l’annullamento con rinvio, ma potrà far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del gravame (Sez.5, n.25469 del 23/04/2014, Rv.262561; Sez.2, n.32440 del 10/07/2003, Rv.226260).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 19/10/2017