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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 10960 | Data di udienza: 19 Novembre 2015

RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti – Momento consumativo del reato – Individuazione della natura permanente o istantanea – Accertamento della natura giuridica della condotta – Compito del giudice del merito – Fattispecie: attività di deposito di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo, nonché materiali derivanti da attività di demolizione) in assenza della prescritta autorizzazione – Artt. 183 e 256 d.lgs. n. 152/2006CODICE DELL’AMBIENTE – Reato di deposito incontrollato e ipotesi di deposito “controllabile” – Natura – L’antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di non punibilità – Presupposto per l’applicazione – Obbligo di immediata declaratoria in sede di legittimità – Limiti – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Art. 129, c.2, cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Marzo 2016
Numero: 10960
Data di udienza: 19 Novembre 2015
Presidente: AMORESANO
Estensore: Andronio


Premassima

RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti – Momento consumativo del reato – Individuazione della natura permanente o istantanea – Accertamento della natura giuridica della condotta – Compito del giudice del merito – Fattispecie: attività di deposito di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo, nonché materiali derivanti da attività di demolizione) in assenza della prescritta autorizzazione – Artt. 183 e 256 d.lgs. n. 152/2006CODICE DELL’AMBIENTE – Reato di deposito incontrollato e ipotesi di deposito “controllabile” – Natura – L’antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di non punibilità – Presupposto per l’applicazione – Obbligo di immediata declaratoria in sede di legittimità – Limiti – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Art. 129, c.2, cod. proc. pen..



Massima

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 16/03/2016 (Ud. 19/11/2015) Sentenza n.10960



CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti – Momento consumativo del reato – Individuazione della natura permanente o istantanea – Accertamento della natura giuridica della condotta – Compito del giudice del merito – Fattispecie: attività di deposito di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo, nonché materiali derivanti da attività di demolizione) in assenza della prescritta autorizzazione – Artt. 183 e 256 d.lgs. n. 152/2006.
 
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente solo se l’attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio. Ha invece, natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, se l’attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento. In particolare, ai fini dell’accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell’agente (Cass. sez. 3, 10/6/2014, n.30910). È, insomma, compito del giudice del merito, sulla base del concreto atteggiarsi della vicenda, valutare, di volta in volta, se l’azione di abbandono e deposito del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase, ancorché elementare, di gestione dello stesso, ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi. Fattispecie: imprenditore edile che in assenza della prescritta autorizzazione effettuava attività di deposito di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in terre e rocce da scavo, nonché materiali derivanti da attività di demolizione, su una superficie di circa 200 m2.
 

RIFIUTI – Reato di deposito incontrollato e ipotesi di deposito “controllabile” – Natura – L’antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro – Artt. 183 e 256 d.lgs. n. 152/2006.
 
Il reato di deposito incontrollato ha natura permanente solo ove sia integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, perché in tal caso la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lettera bb), del d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (Cass.sez. 3, 19/11/2014, n.7386).


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di non punibilità – Presupposto per l’applicazione – Obbligo di immediata declaratoria in sede di legittimità – Limiti – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Art. 129, c.2, cod. proc. pen..
 
Il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”. L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva. Infine, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.
 

(Annulla senza rinvio sentenza del Tribunale di Benevento del 17/02/2014) Pres. FRANCO, Rel. ANDRONIO, Ric. Giangregorio
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 16/03/2016 (Ud. 19/11/2015) Sentenza n.10960

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 16/03/2016 (Ud. 19/11/2015) Sentenza n.10960
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
 
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Omissis 
 
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Giangregorio Alfredo, nato il 15 aprile 1959;
– avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 17 febbraio 2014;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
– udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 17 febbraio 2014, il Tribunale di Benevento ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda in relazione al reato di cui agli artt.256, comma 1, lettera a), e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale i proprietario di un fondo e imprenditore edile, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuava attività di deposito di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in terre e rocce da scavo, nonché materiali derivanti da attività di demolizione, su una superficie di circa 200 m2.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
 
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si deduce la nullità del provvedimento, perché lo stesso era stato depositato in data 3 aprile 2014, con l’intestazione relativa ad un altro procedimento, con diversi capi d’imputazione e a carico di soggetti diversi. Il 5 aprile successivo il giudice aveva sostituito l’intestazione erroneamente allegata con quella corretta, senza che la nuova intestazione fosse stata formalmente pubblicata o depositata in cancelleria. Nella sentenza vi sarebbe, inoltre, l’erronea indicazione del teste Riccardi sia come carabiniere sia come agente del corpo forestale dello Stato. La difesa lamenta, in particolare, che non sarebbe stata seguita la procedura di correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod, proc. pen.
 
2.2. – Si deduce, in secondo luogo, l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che il materiale rinvenuto era stato trasportato sul fondo tra il 2001 e il 2002, in occasione di lavori di sistemazione del terreno funzionali alla realizzazione di un capannone; cosicché la fattispecie si sarebbe consumata prima dell’entrata in vigore di detta disposizione. All’epoca dei fatti era invece vigente l’art. 8 del d.lgs. n. 22 del 1997, che, alla lettera f-bis), escludeva dal novero dei rifiuti le terre e rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per interri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati.
 
2.3. – In via subordinata, si censura la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’incensuratezza dell’imputato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
 
3.1. – Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”.
 
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 1 ° dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
 
3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferimento agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata.
 
In particolare, il secondo motivo di doglianza, nella parte in cui si riferisce alla responsabilità penale, si basa sull’erroneo presupposto che i rifiuti oggetto dell’abusivo deposito sarebbero solo terre e rocce da scavo, mentre dall’imputazione e dalla sentenza risulta che si tratta anche di altre tipologie di rifiuti. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile ratione temporis alle terre e rocce da scavo la disciplina dell’art. 8, lettera f-bis), del d.lgs. n. 22 del 1997, introdotta dall’art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, come interpretata in via autentica dall’art. 1, comma 17, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il ricorso risulta del tutto generico quanto all’esistenza nel caso di specie dei presupposti richiesti da tale disposizione per l’esclusione dei materiali in questione dal novero dei rifiuti. In particolare, il ricorrente neanche prospetta che gli stessi fossero destinati all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati o macinati. 
 
Il primo e il terzo motivo non vengono, invece, in rilievo a tal fine perché attengono, il primo, alla violazione dell’art. 130 cod. proc. pen, in relazione alla all’errore materiale nell’intestazione della sentenza e il secondo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ovvero ad aspetti che nulla hanno a che vedere con la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta, peraltro, di doglianze che, pur infondate, non possono essere ritenute inammissibili, perché formulate in modo sufficientemente specifico e riferite a vizi della sentenza non manifestamente insussistenti; cosicché, nel caso in esame, non può trovare applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
 
3.3. – E quanto alla prescrizione del reato, in mancanza di indicazioni sul tempus commissi delicti nell’imputazione riportata in sentenza, deve rilevarsi che, dal complesso della motivazione, emerge che il materiale era stato trasportato sul fondo tra il 2001 e 2002, senza che il Tribunale muova alcuno specifico rilievo sull’eventuale permanenza del reato. Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente solo se l’attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio. Ha invece, natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, se l’attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento. In particolare, ai fini dell’accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell’agente (sez. 3, 10 giugno 2014, n. 30910, rv. 260011). È, insomma, compito del giudice del merito, sulla base del concreto atteggiarsi della vicenda, valutare, di volta in volta, se l’azione di abbandono e deposito del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase, ancorché elementare, di gestione dello stesso, ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi. E tali considerazioni trovano implicita conferma anche nella successiva giurisprudenza, che ha precisato che il reato di deposito incontrollato ha natura permanente solo ove sia integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, perché in tal caso la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lettera bb), del d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (sez. 3, 19 novembre 2014, n. 7386, rv. 262410).
 
Venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono elementi da cui si possa desumere che il deposito dei rifiuti oggetto dell’imputazione, avvenuto tra il 2001 e il 2002, fosse prodromico ad una successiva gestione dei rifiuti stessi, perché si tratta, sostanzialmente, di un unico episodio di abbandono di rifiuti non seguito da altre condotte. Abbandono che risulta riconducibile, ratione temporis, alla contravvenzione di cui all’art. 50 del d. lgs. n. 22 del 1997.
 
Ne consegue che il termine prescrizionale complessivo – che è di cinque anni, trattandosi di fattispecie contravvenzionale – era ampiamente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata.
 
4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
 
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 

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