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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 16673 | Data di udienza: 30 Ottobre 2017

VIA VAS AIA – Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Inosservanza delle prescrizioni – Casi di depenalizzazione – RIFIUTI – Reati ambientali – Artt. 29 quattorduocies e 256 d.lgs n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Assunzione di nuove prove – Esercizio positivo del potere da parte del giudice – Effetti – Giurisprudenza – Art. 507 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2018
Numero: 16673
Data di udienza: 30 Ottobre 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: SOCCI


Premassima

VIA VAS AIA – Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Inosservanza delle prescrizioni – Casi di depenalizzazione – RIFIUTI – Reati ambientali – Artt. 29 quattorduocies e 256 d.lgs n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Assunzione di nuove prove – Esercizio positivo del potere da parte del giudice – Effetti – Giurisprudenza – Art. 507 cod. proc. pen..



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/04/2018 (Ud. 30/10/2017), Sentenza n.16673
 

VIA VAS AIA – Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Inosservanza delle prescrizioni – Casi di depenalizzazione – RIFIUTI – Reati ambientali – Artt. 29 quattorduocies e 256 d.lgs n.152/2006.
 
In materia di reati ambientali – a seguito delle modifiche apportate all’art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) – la condotta di chi, essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi terzo e quarto della medesima disposizione. (Fattispecie di impianto di compostaggio, gestito in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale)» (Sez. 3, n. 14741 del 11/02/2016 – dep. 11/04/2016, Gaviali).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Assunzione di nuove prove – Esercizio positivo del potere da parte del giudice – Effetti – Giurisprudenza – Art. 507 cod. proc. pen..
 
L’esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l’assunzione di nuove prove a norma dell’art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull’assoluta necessità dell’acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l’ordinamento processuale specifiche sanzioni. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva disposto l’effettuazione di una ricognizione di persona e l’acquisizione di una perizia già espletata)» (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013 – dep. 08/02/2013, Casali).
  
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 07/03/2017 – TRIBUNALE di POTENZA) Pres. CAVALLO, Rel. SOCCI, Ric. Carta 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/04/2018 (Ud. 30/10/2017), Sentenza n.16673

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/04/2018 (Ud. 30/10/2017), Sentenza n.16673
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
 
CARTA MARCO nato a RIMINI;
 
MINUTILLO ANTONIO NICOLA nato a GENZANO DI LUCANIA;
 
avverso la sentenza del 07/03/2017 del TRIBUNALE di POTENZA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso". 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Potenza con sentenza del 7 marzo 2017 ha condannato Carta Marco e Minutillo Antonio Nicola alla pena di € 2.800,00 di ammenda ciascuno, concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante dell’art. 62, n. 6, cod. pen. – ad entrambi – relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 4, d. lgs. 152 del 2006, perché in concorso … effettuavano l’attività di raccolta, trasporto e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, su di un’area di mq 2600 (riportata al catasto Comune di Genzano di Lucania al foglio 46, p.lla 352) senza aver rispettato le prescrizioni e le condizioni richieste per le iscrizioni e comunicazioni. Accertato il 14 novembre 2012.
 
 
2. Gli imputati Carta Marco e Minutillo Antonio Nicola hanno proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
 
2. 1. Violazione di legge, e mancanza di motivazione relativamente all’ordinanza istruttoria del 22 dicembre 2015, ex art. 507, cod. proc. pen..
 
Il Tribunale, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di alcuni atti di indagine per violazione dell’art. 360, cod. proc. pen., disponeva l’escussione del teste M.llo Di Palma del N.O.E. dei Carabinieri, ex art. 507, cod. proc. pen. che aveva partecipato agli accertamenti.
 
L’ordinanza di ammissione della prova risulta senza motivazioni, contiene la mera espressione «ritenuta la necessità ai fini del decidere».
 
Resa giuridicamente inesistente l’ordinanza in oggetto la testimonianza del M.llo Di Palma risulta inutilizzabile, e di conseguenza non sussistono prove per la responsabilità dei ricorrenti.
 
 
2. 2. Violazione di legge, art. 256, quarto comma , d. lgs. 152/2006. 
 
Il Tribunale ha applicato ai fatti del 14 novembre 2012 una norma all’epoca non in vigore, l’art. 29 quattorduocies, d. lgs. 152/2006 (come disposto dal d. lgs. 46/2014). Con la norma in oggetto inoltre le condotte relative all’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali sono da considerarsi illeciti amministrativi e non violazioni penali.
 
Hanno chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.
 
La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità dei due imputati, peraltro nemmeno contestata con il ricorso per Cassazione.
 
Relativamente alla nullità dell’ordinanza di ammissione della prova ex art. 507, cod. proc. pen. si deve rilevare che «L’esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l’assunzione di nuove prove a norma dell’art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull’assoluta necessità dell’acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l’ordinamento processuale specifiche sanzioni. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva disposto l’effettuazione di una ricognizione di persona e l’acquisizione di una perizia già espletata)» (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013 – dep. 08/02/2013, Casali, Rv. 25449701).
 
Conseguentemente la testimonianza del M.llo Di Palma del N.O.E. dei Carabinieri, è pienamente utilizzabile.
 
 
4. Anche l’altro motivo risulta manifestamente infondato e generico, poiché il Tribunale ha evidenziato, con motivazione adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e con applicazione corretta dei principi in materia di questa Corte di Cassazione, come la condotta di cui all’imputazione non risulta depenalizzata, riguardando attività di gestione dei rifiuti (art. 29, quattuordecies, terzo comma, lettera B, d. lgs. 152 del 2006).
 
Infatti: « In materia di reati ambientali – a seguito delle modifiche apportate all’art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) – la condotta di chi, essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi terzo e quarto della medesima disposizione. (Fattispecie di impianto di compostaggio, gestito in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale)» (Sez. 3, n. 14741 del 11/02/2016 – dep. 11/04/2016, Gaviali, Rv. 26639701).
 
Conseguentemente la fattispecie in oggetto non risulta depenalizzata; il ricorrente inoltre non formula motivi sul trattamento sanzionatorio, e comunque l’irrogazione della sola pena pecuniaria di € 2.800,00 rispetta anche l’art. 2, cod. pen. (trattamento sanzionatorio più favorevole).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 30/10/2017
 
 

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