+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale, Diritto urbanistico - edilizia, Legittimazione processuale Numero: 16685 | Data di udienza: 28 Novembre 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione a confine – Distanze tra costruzioni – Diritto del confinante alla costruzione in aderenza o appoggio – Giurisprudenza – Artt. 32, 44, 65, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 – Artt. 874, 875 e 877 cod. civ. – RISARCIMENTO DEL DANNO – Violazioni urbanistiche – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale – Lesione di un diritto soggettivo – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2018
Numero: 16685
Data di udienza: 28 Novembre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: MACRI'


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione a confine – Distanze tra costruzioni – Diritto del confinante alla costruzione in aderenza o appoggio – Giurisprudenza – Artt. 32, 44, 65, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 – Artt. 874, 875 e 877 cod. civ. – RISARCIMENTO DEL DANNO – Violazioni urbanistiche – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale – Lesione di un diritto soggettivo – Necessità.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/04/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.16685
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione a confine – Distanze tra costruzioni – Diritto del confinante alla costruzione in aderenza o appoggio – Giurisprudenza – Artt. 32, 44, 65, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001.
 
In materia urbanistica, quando il regolamento edilizio nulla stabilisce in merito alla distanza dal confine il preveniente ha diritto a costruire sul confine ed il prevenuto in aderenza o appoggio ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 cod. civ.
 
 
RISARCIMENTO DEL DANNO – Violazioni urbanistiche – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale – Lesione di un diritto soggettivo – Necessità.
 
Sono legittimati a costituirsi parte civile nel procedimento penale per violazioni urbanistiche solo i soggetti che abbiano subito la lesione del proprio diritto soggettivo (distanze, volumetria, altezza delle costruzioni, visuale, areazione, etc).  
  
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza in data 22.12.2016 – CORTE D’APPELLO DI PALERMO) Pres. RAMACCI , Rel. MACRI’, Ric. Alongi ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/04/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.16685

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/04/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.16685
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da: 
 
Alongi Teresa, nata ad Agrigento il 6.1.1934, 
Alongi Alfonso, nato ad Agrigento l’11.4.1947, 
 
nel procedimento a carico di: 
 
Butera Lorenzo, nato ad Agrigento il 16.1.1940, 
Taibi Pietro, nato a Charleroi, Belgio, il 18.8.1969, 
Zicari Luigi, nato ad Agrigento il 29.8.1952,
 
avverso la sentenza in data 22.12.2016 della Corte d’appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
 
udite per le parti civili ricorrenti l’avv. Raimondo Tripodo che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
 
udito per l’imputato Butera Lorenzo l’avv. Francesco Gibilaro e per l’imputato Taibi Pietro, l’avv. Alessandro Rampello, che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Per quanto qui d’interesse, Butera Lorenzo (committente), Taibi Pietro (progettista e direttore dei lavori) e Zicari Luigi (responsabile dell’Ufficio tecnico comunale) sono stati chiamati a rispondere in concorso della contravvenzione di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 per la realizzazione di un fabbricato sulla base della concessione edilizia n. 131/2009, in violazione delle norme sulle distanze (capo a); della medesima contravvenzione per la realizzazione ulteriore di un "volume tecnico" e di un "vuoto tecnico" sulla base della concessione edilizia in variante n. 8/2010, in violazione delle norme sull’indice di fabbricabilità e, quanto al "volume tecnico" anche in violazione delle norme sulle distanze (capo b); del delitto di cui all’art. 323 cod. pen. per la concessione e la variante (capo c); i soli Butera e Taibi anche del delitto di cui all’art. 483 cod. pen. per difformità del progetto depositato al Comune rispetto a quello depositato al Genio civile con riferimento alle fondazioni (capo d); delle contravvenzioni di cui agli art. 65 e 72 d.P.R. 380/2001 (capo e), di cui agli art. 93 e 95 d.P.R. 380/2001 (capo f), di cui agli art. 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (capo g), relative ad un muro di contenimento in cemento armato.
 
1.1. Il Tribunale d’Agrigento con sentenza in data 20.4.2015 ha pronunciato l’assoluzione degli imputati dai reati rispettivamente ascritti, di cui ai capi a), e), f), e g), perché il fatto non sussiste, e di cui al capo c) perché il fatto non costituisce reato, mentre li ha condannati alle pene di legge per i reati di cui ai capi b) e d), applicate le circostanze attenuanti generiche a tutti, la continuazione a Butera e Taibi e differenziando la posizione di Zicari che non rispondeva del reato sub d), con sospensione condizionale della pena, condanna al risarcimento del danno da liquidarsi dal Giudice civile, rigetto della provvisionale, liquidazione delle spese di lite ed ordine di demolizione delle opere in relazione al reato di cui al b).
 
1.2. La Corte d’appello di Palermo con sentenza in data 22.12.2016, in riforma della predetta sentenza di primo grado, ha pronunciato l’assoluzione anche dai reati di cui ai capi b) e d) perché il fatto non sussiste, ha revocato l’ordine di demolizione e le statuizioni civili, ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando le parti civili alla refusione delle spese nel grado di giudizio.
 
2. Propongono ricorso per cassazione le parti civili, Alongi Teresa ed Alongi Alfonso, sulla base di tre motivi.
 
Con il primo motivo di ricorso, lamentano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 192, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen., 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, d.m. n. 1444/1969, art. 37 Regolamento edilizio comunale di cui al Piano regolatore generale del 1978, art. 11 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del 2009, Circolare del Ministero dei lavori pubblici 31.1.1973, n. 2474, perché la Corte territoriale aveva pronunciato l’assoluzione senza la motivazione rafforzata, ma, anzi, aveva reso una motivazione manifestamente illogica ed incoerente, ritenendo insussistente, all’esito di un travisamento probatorio, un qualsivoglia obbligo di rispetto della distanza minima dal confine e finendo per ritenere regolare un volume tecnico lungo m. 11,00 a due falde, della stessa pendenza e direzione del tetto principale, avente un’altezza massima al colmo di m. 5 ed un’altezza minima di m. 3 rispetto al piano di calpestio del lato ovest che aveva permesso di traslare l’edificio sul confine annullando il distacco. Assumono che, se le opere in contestazione fossero state qualificabili come variante in corso d’opera rispetto all’originaria concessione n. 131/2009, e quindi in rapporto di complementarietà ed accessorietà rispetto al titolo originario, avrebbero dovuto soggiacere al regime urbanistico del Piano regolatore generale del 1979 che non prevedeva né costruzioni sul confine comune di due lotti (art. 37 Regolamento edilizio comunale) né seminterrati o vuoti tecnici; se, invece, le opere in contestazione, secondo la tesi propugnata, fossero state qualificabili come una variante recante pregnanti modifiche al progetto originario, allora avrebbero dovuto applicarsi le norme del Piano regolatore generale del 2009. Lamentano che, malgrado i tecnici del Comune avessero qualificato la variante, come "in corso d’opera", avevano poi ritenuto applicabile l’art. 11 del Piano regolatore generale del 2009 che contemplava la costruzione in aderenza ed a confine tra proprietà, previo atto d’obbligo regolarmente registrato, atto d’obbligo che, nella specie, era stato unilateralmente sottoscritto dal Butera, senza previa consultazione con esse parti civili che peraltro avevano già edificato rispettando la distanza dal confine, e ritenuto regolare dai tecnici del Comune. Segnalano che la Corte territoriale aveva affermato in modo apodittico che il volume tecnico mancava di collegamenti interni con il resto della casa e che la relativa cubatura era pari a circa il 4% di quella dell’edificio principale e quindi rispettosa della prescrizione dell’art. 4 legge Regione siciliana n. 37/1985. Ed invero, dalle relazioni tecniche acquisite al processo, era emerso che non era possibile assentire un ulteriore volume del 4% dell’edificato, perché Butera aveva esaurito la capacità edificatoria. Ribadiscono che il Giudice di primo grado aveva affermato che il vano realizzato non aveva funzione tecnica né di ricovero di opere tecniche ma solo la funzione di annullare la distanza del fabbricato dal confine di esse parti civili; inoltre il Consulente tecnico d’ufficio aveva chiarito che si trattava di opere che andavano a modificare la sagoma dell’edificio … erano degli ampliamenti di superficie e di volume che … imponevano il rilascio di una nuova concessione … ed erano dovuti nuovi oneri di urbanizzazione; a fronte di ciò, il Giudice di secondo grado aveva "contrapposto poche battute prive di nervo e financo contraddette da puntuali atti processuali" (sic in ricorso) che non fondavano la motivazione rafforzata.
 
Con il secondo motivo, deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 192, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen., 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, Circolare del Ministero dei lavori pubblici 31.1.1973, n. 2474, d.m. 11.3.1988 e OPCM n. 3274/2003, aggiornata con delibera della Giunta della Regione siciliana n. 408/2003, perché la Corte territoriale aveva reso una motivazione manifestamente illogica ed incoerente, ritenendo regolare, all’esito di un travisamento probatorio, un vuoto tecnico di altezza superiore a m. 1,80, realizzato al di sotto del solaio del piano terra e per gran parte fuori terra, con il lato prospiciente la pubblica via, non ultimato, in cemento armato e laterizi. Il Giudice di primo grado aveva asserito che il vano realizzato era stato concepito per essere funzionalmente destinato a vano accessibile e non a spazio chiuso ed inutilizzabile, mentre il Giudice di secondo grado aveva ritenuto che si trattasse di vuoto tecnico necessitato dalla sorpresa geologica. Contestano però tale valutazione, siccome lo studio di fattibilità geologica doveva essere allegato alla domanda per il rilascio del permesso a costruire, dovendo il fabbricato essere realizzato in zona sismica 2, circostanza ben nota agli imputati.
 
Con il terzo motivo, assumono la violazione degli art. 606, comma 1, lett. b) ed e), 192, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen., 483, cod. pen., 32 legge Regione siciliana n. 7/2003, perché la Corte territoriale aveva reso una motivazione manifestamente illogica ed internamente incoerente, ritenendo insussistente la difformità tra il progetto architettonico depositato presso gli uffici del Genio civile di Agrigento e quello presentato presso il Comune di Agrigento con concessione edilizia n. 131/2009. Censurano l’assunto secondo cui il progetto architettonico poteva scindersi in un "grafico" di competenza dell’Ufficio tecnico comunale ed in una "struttura" di competenza del Genio civile e segnalano che Butera e Taibi, contando sul difetto di comunicazione tra gli Uffici, avevano confezionato un’attestazione non veritiera al solo fine di far passare il vuoto tecnico, cioè il seminterrato, per opera già nota e vagliata dall’Ufficio tecnico del Comune di Agrigento.
 
Concludono che "appare manifesto, pertanto, che l’ordito motivazionale che ha portato all’assoluzione degli imputati dall’imputazione ascritta, risulta inevitabilmente compromesso siccome viziato in nuce da un’erronea percezione delle norme di settore e da un grave travisamento probatorio".
 
3. Nella memoria depositata il 18.10.2017 Butera Lorenzo deduce che i ricorsi delle parti civili erano inammissibili, perché a) in assenza di specifica doglianza, si era formato un giudicato sulla sentenza ed in particolare sul capo a) della rubrica, l’unico per il quale le parti civili erano legittimate alla costituzione nel processo penale; b) il motivo articolato sul volume tecnico era inammissibile, perché oggetto del capo b) della rubrica; c) peraltro il motivo, apparentemente dedotto come plurima violazione di legge, era stato articolato in fatto; d) sul capo a) della rubrica, l’assoluzione, già pronunciata in primo grado, era stata confermata in secondo grado, sia pure sulla base di un diverso ed autonomo percorso argomentativo: il Tribunale aveva ritenuto che anche con la realizzazione del volume tecnico era stata rispettata la distanza tra i fabbricati, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che non v’era stata la violazione della distanza minima dal confine perché non prevista dal Piano regolatore vigente al momento del rilascio del permesso a costruire, soggiungendo che anche il Giudice civile aveva escluso la violazione delle distanze legali; e) quanto alla lamentata violazione dell’art. 37 del Regolamento edilizio comunale allegato al Piano regolatore generale del 1978, i Giudici di merito ne avevano escluso l’applicazione, unitamente al d.m. n. 1444/1968 ed all’art. 873 e ss cod. civ., sul presupposto che le norme citate riguardavano solo le distanze tra costruzioni o tra edifici e/o tra pareti finestrate, ma mai le distanze minime misurate dal confine, distanza minima prevista solo dal Piano regolatore generale 2009, che comunque contemplava specifiche deroghe, la cui applicazione era stata esclusa nel caso di specie; f) il Consulente tecnico d’ufficio della causa civile, il cui elaborato era stato acquisito in dibattimento, aveva escluso che v’era stata una violazione delle distanze legali che doveva essere riguardata rispetto ai fabbricati
e non rispetto al confine; g) la Corte di cassazione con sentenza a sezioni unite civili n. 10318/16 aveva stabilito che il problema delle distanze legali doveva essere risolto sulla base del principio della prevenzione, che già il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile al caso di specie, perché egli era stato considerato "prevenuto" e non "preveniente"; in ogni caso, la distanza doveva essere valutata rispetto ai fabbricati e non rispetto al confine; h) il Giudice civile aveva aderito alle conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio di cui al superiore punto f); i) il motivo articolato sul vuoto tecnico era inammissibile, perché oggetto del capo b) della rubrica e comunque dedotto in modo generico; I) il motivo articolato sul capo d) dell’imputazione era inammissibile per difetto di legittimazione a contestare l’accertamento sul reato di falso, tema extravagante rispetto a quello della violazione delle distanze.
 
Conclude, pertanto, chiedendo l’inammissibilità e/o rigetto dei ricorsi con condanna delle parti civili al pagamento a suo favore delle spese, ivi comprese quelle di secondo grado.
 
3.1. Nella memoria depositata il 14.11.2017 Taibi Pietro, nel primo punto, deduce che i ricorsi delle parti civili erano inammissibili perché articolati in fatto; nel secondo punto, ricorda che – premessa la distinzione tra la distanza tra i fabbricati e la distanza tra il fabbricato ed il confine – la Corte territoriale aveva ben spiegato che le norme d’attuazione del Piano regolatore generale erano state approvate solo nel dicembre 2009 e non erano applicabili al caso in esame, perché la concessione edilizia era stata rilasciata in epoca anteriore; inoltre, le parti civili avevano attivato un procedimento civile cautelare con esito negativo ed un successivo giudizio di merito parimenti con esito negativo; nel terzo punto, precisa che il volume tecnico realizzato non aveva generato alcun aumento di carico urbanistico, territoriale o d’impatto visivo, rispetto a quanto assentite con la concessione edilizia originaria e non era qualificabile come variante essenziale, inoltre, sulla base dell’art. 28 del Regolamento edilizio comunale e dell’art. 5 della legge Regione siciliana n. 37/1985, l’opera era assentibile con una semplice autorizzazione, rientrando tra gli interventi edilizi minori; svolge quindi dettagliate considerazioni tecniche sulla legittimità delle opere realizzate; nel quarto punto, contesta i rilievi svolti dalle parti civili sul reato di falso, ribadendo la correttezza della dichiarazione di "conformità architettonica" dei due progetti, siccome il profilo architettonico aveva ad oggetto solo le opere fuori terra ed utilizzabili a fini abitativi, ma non le fondazioni; d’altra parte, che il progetto strutturale fosse stato depositato al Genio civile solo successivamente al rilascio del permesso a costruire era in linea con l’art. 22 del Regolamento edilizio comunale ed il punto 9 del permesso a costruire n. 131/2009; precisa inoltre che la differenza tra i due progetti consisteva in ciò: in quello depositato al Comune le fondazioni dovevano essere realizzate con delle travi a rovescio, mentre in quello depositato al Genio civile e regolarmente autorizzato, le fondazioni dovevano essere realizzate con pali e la conseguente creazione del vuoto tecnico.
 
Conclude quindi per l’inammissibilità o rigetto dei ricorsi delle parti civili con vittoria di spese.
 
4. Nelle conclusioni depositate in udienza il 28.11.2017 le parti civili rappresentano ulteriormente a) che era pacifica la loro legittimazione alla costituzione di parte civile in qualità di proprietari di lotti edificabili danneggiati dal fabbricato realizzato dal Butera, b) che l’istanza di variante in corso d’opera era un falso perché presentata il 10.12.2009, quando le opere – fondazioni su pali e non a travi rovesce e vuoto tecnico, rectius scantinato alto circa m. 3 – erano state già eseguite, c) che il "volume tecnico" aveva consentito al beneficiario di traslare il fabbricato sul confine mentre il "vuoto tecnico" sovrastante i pali di fondazione, a dire del Consulente tecnico d’ufficio, era stato "subdolamente valutato come volume tecnico quando non lo era", d) che il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un’opera non conforme agli strumenti urbanistici generali in vigore sul territorio comunale integrava l’abuso d’ufficio, e) che la predetta variante aveva consentito al beneficiario di costruire dei manufatti "ex novo" sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, causando loro un danno in termini di aerazione, illuminazione e veduta, ma soprattutto determinando uno squilibrio idrogeologico che aveva portato dei cedimenti del piano di sedime del fabbricato di proprietà di esse persone offese, f) che la costruzione costituiva una vera e propria "barriera idrogeologica" che aveva deviato il libero deflusso delle acque sotterranee creatosi nel tempo, riducendo il deflusso originario nei terreni fondali ove era allocato il fabbricato di essa Alongi Teresa. Chiedono pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di euro 90.000,00, oltre interessi, rivalutazione e spese.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. E’ consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui i privati sono legittimati a costituirsi parte civile nel procedimento penale in cui si discute di violazioni urbanistiche solo nella misura in cui abbiano subito la lesione del proprio diritto soggettivo (distanze, volumetria, altezza delle costruzioni, visuale, areazione, etc). Si vedano, tra le sentenze più significative di questa Sezione, ciascuna con argomentati rinvii ad altre pronunce, la n. 234/2007, Ferrari, non massimata sul punto, la n. 45295/2009, Vespa, Rv 245270, la n. 10106/2016, Torzini, Rv 266290.
 
5.1. Non v’è nessun dubbio che gli odierni ricorrenti lamentino la violazione del diritto soggettivo al rispetto delle distanze sia pure con alcune precisazioni: nelle distinte comparse conclusionali depositate nel giudizio d’appello, Alongi Alfonso ha dedotto di essersi costituito parte civile rispetto a tutti i reati ascritti agli imputati Butera, Taibi e Zicari ed ha chiesto la condanna per i fatti di cui al capo a), nonché la conferma della condanna per i fatti di cui ai capi b) ed), con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno e delle spese del doppio grado di giudizio; Alongi Teresa nulla ha dedotto in ordine ai fatti di cui al capo a), ma ha parimenti chiesto la condanna degli imputati per tale reato, con risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi nonché spese di lite, conferma delle condanne per i capi b) ed) con risarcimento dei danni quantificati in € 90.000,00 oltre spese di lite e provvisionale da liquidarsi in € 15.000,00.
 
5.2. Nel ricorso per cassazione redatto per entrambi gli Alongi da quello che era stato il Difensore della sola Alongi Teresa nei gradi di merito, si chiede alla Corte di valutare la violazione del diritto soggettivo, di cui assumono la titolarità, al rispetto della distanza dal confine del proprio fondo, per effetto della realizzazione delle opere oggetto della variante autorizzata con permesso a costruire n. 8/10 – "volume tecnico" e "vuoto tecnico" di cui ai capi b) ed) della rubrica – e si ribadisce nella memoria depositata all’udienza del 28.11.2017 un argomento agitato in appello solo dall’Alongi Teresa relativo allo squilibrio idrogeologico causato al fondo dalle suddette opere. 
 
5.3. Va subito precisato, con riferimento a tale ultimo profilo, che, nei gradi di merito, non è stato effettuato alcun accertamento sul presunto danno idrogeologico ne i ricorrenti hanno lamentato con il ricorso per cassazione un’omissione di giudizio sul tema; parimenti, si deve evidenziare, che il perimetro della decisione, nonostante la sovrabbondanza di argomenti ed elementi di fatto introdotti, è limitato alle sole questioni relative alla violazione delle distanze dal confine da parte del "volume tecnico" e del "vuoto tecnico", cioè delle opere realizzate con la variante, ed anzi più precisamente alla violazione delle distanze dal confine del solo "volume tecnico", perché il "vuoto tecnico" è contestato con riferimento ai reati penali, ma non alle conseguenze civili in termini di danno alle parti civili.
 
Riassumendo, oggetto della cognizione di questo Giudice è solo il reato di cui al capo b) della rubrica nella parte in cui ha ad oggetto il "volume tecnico".
 
Ed invero, rispetto alle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello, non è stato devoluto in questa sede il capo a) relativo alla violazione delle distanze dal confine da parte del fabbricato, mentre il capo d) sul "vuoto tecnico", a cui le parti civili hanno dedicato il secondo ed il terzo motivo di ricorso per cassazione, esula dalle questioni per cui le parti civili hanno la legittimazione ad agire. Del resto, negli stessi capi d’imputazione, tutte le volte in cui si è fatto riferimento al "vuoto tecnico", non è stata contestata la violazione della distanza dal confine. Ciò consente di ritenere immediatamente inammissibili il secondo e terzo motivo di ricorso e di concentrare l’attenzione sul primo.
 
6. Il tema d’indagine è quindi circoscritto al seguente problema: se il "volume tecnico" che ha permesso di "traslare" il fabbricato realizzato dal Butera sul confine con il fondo degli Alongi abbia o meno violato le distanze legali.
 
6.1. In primo grado il Tribunale ha ritenuto che il "volume tecnico" – costituito da un vano chiuso con accesso autonomo, di m. 11 di lunghezza, da m. 0,65 a m. 1 di larghezza, non inferiore a m. 3 di altezza, con un vistoso tetto a falde che ne aveva alzato ulteriormente l’altezza, posto sul lato ovest del fabbricato e con un impatto visivo considerevole -, non assolveva ad una funzione "tecnica" o di ricovero di "opere tecniche" – posto che i pozzetti d’ispezione, che avrebbe dovuto contenere, erano di norma realizzati all’aria aperta e non necessitavano di alcuna struttura – ma esclusivamente alla funzione di annullare la distanza del fabbricato, la cui costruzione era stata autorizzata con la concessione edilizia n. 131/2009, dal confine ovest della proprietà Alongi, così come pacificamente ammesso nella relazione integrativa del 10.12.2009, a seguito della quale era stata emessa la concessione edilizia n. 8/2010. Di qui la conclusione della sussistenza del reato, perché una tale opera non avrebbe potuto essere autorizzata con una variante in corso d’opera secondo la disciplina previgente, ma avrebbe dovuto essere autorizzata con un autonomo permesso a costruire, secondo la disciplina sopravvenuta che aveva ristretto l’indice di fabbricabilità. Sennonché, ai fini civilistici, lo stesso Tribunale ha poi affermato a pag. 13 della sentenza che non apparivano "così univoche le ulteriori illegittimità denunciate sotto il profilo del mancato rispetto dei confini (sempre nel capo b) in questione) posto che: 1) la costruzione sul confine era prevista anche nel vigore del nuovo P.r.g.; 2) non rileva il confine con la zona omogenea ove la distanza risulta rispettata; 3) per il lotto minimo in possesso del Butera esisteva la deroga della costituzione del fondo anteriore al 2003; 4) non appare affatto univoca la ritenuta impossibilità della costituzione di un vincolo di asservimento con un atto d’obbligo unilaterale posto che ciò che conta è il vincolo che il proprietario impone al suo fondo in favore di quello vicino". Con riferimento a tale profilo, ha soggiunto a) che dalle ricerche su internet risultava che i Comuni disciplinavano variamente quest’atto, b) che in dibattimento era stato accertato che al Comune di Agrigento la prassi era quella della sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale registrato, perché l’art. 11 delle Norme d’attuazione del nuovo Piano regolatore generale prevedeva la costruzione sul confine previo atto d’obbligo, c) che, nei due, tre o quattro casi che erano capitati era stato ritenuto sufficiente l’atto unilaterale, d) che, nello specifico, il Butera era stato il primo a sottoporre il problema agli uffici e gli stessi funzionari gli avevano suggerito di fare la dichiarazione unilaterale come aveva fatto.
 
6.2. Va rilevato che, nonostante il Tribunale abbia escluso la violazione del diritto soggettivo e quindi il danno delle parti civili nel reato di cui al capo b) e non abbia affrontato il problema con il riferimento al reato di cui al capo d), ha poi incoerentemente condannato gli imputati al risarcimento del danno a favore delle parti civili per questi due reati, da liquidarsi a cura del Giudice civile.
 
6.3. La Corte territoriale, invece, ha opinato che il "volume tecnico" non aveva comportato un aumento del carico urbanistico ed era certamente da ricondursi alle opere prive di autonomia funzionale e destinate solo all’alloggiamento degli impianti tecnologici al servizio del manufatto siccome la larghezza andava da cm. 55-60 a cm.90 circa; era quindi materialmente impossibile che avesse un uso abitativo, mancando anche di collegamenti interni con il resto del fabbricato; stante la sua natura, non andava computato nella volumetria ai fini della verifica del rispetto degli indici di fabbricabilità; la variante era certamente non essenziale, secondo la nozione di cui all’art. 32 d.P.R. 380/2001, pertanto non doveva essere oggetto di un autonomo permesso a costruire.
 
6.4. Quanto alle statuizioni civili, i Giudici d’appello – dopo aver ricordato che le disposizioni assunte come violate nel capo d’imputazione non contemplavano la violazione della distanza minima dal confine e che solo nel Piano regolatore generale del dicembre 2009, non applicabile al caso in esame in cui la concessione era stata rilasciata nel precedente giugno, era comparsa per la prima volta tale prescrizione – hanno affermato che erano state rispettate le prescrizioni delle distanze tra fabbricati e che lo stesso Consulente tecnico d’ufficio nel giudizio civile aveva accertato che non v’erano state violazioni delle prescrizioni relative alle distanze sicché anche il Giudice civile aveva respinto le iniziative giudiziarie delle parti civili.
 
6.5. Orbene, mentre rispetto all’accertamento penale del reato di cui al capo b) v’è dissenso tra il Giudice di prime cure che ne ritiene la sussistenza ed il Giudice d’appello che la esclude, rispetto all’accertamento civile della violazione delle distanze non v’è alcun dissenso, ma un diverso percorso motivazionale in coerenza con le conclusioni rassegnate rispetto al reato, che porta alla medesima conclusione della negazione del diritto delle parti civili: il primo Giudice, che ha ritenuto integrato il reato perché il "volume tecnico" doveva essere autorizzato da un permesso a costruire da emanarsi sulla base del Piano regolatore generale del 2009, vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento, ha motivatamente opinato nel senso della sufficienza dell’atto unilaterale d’obbligo predisposto dal Butera al fine dell’integrazione della prescrizione dell’art. 11 delle Norme d’attuazione del Piano regolatore generale che consente la costruzione sul confine, mentre il secondo Giudice, che ha escluso il reato perché la procedura amministrativa seguita era stata corretta, ha motivatamente opinato nel senso dell’esclusione della lamentata violazione perché, all’epoca del permesso a costruire, non v’era alcuna prescrizione normativa rispetto all’osservanza della distanza dal confine, ma solo dai fabbricati e tale distanza era stata rispettata anche dal "volume tecnico".
 
6.6. In conseguenza di quanto esposto, il tema della motivazione rafforzata si appalesa irrilevante, attese le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado nel senso dell’esclusione del diritto soggettivo asseritamente vantato. Tale parte della sentenza non è stata sottoposta ad adeguato vaglio critico, perché i ricorrenti si sono limitati ad un apodittico riferimento all’atto d’obbligo che non avrebbe potuto essere unilaterale ma avrebbe dovuto essere concordato con loro. L’opposta interpretazione del Tribunale è, invece, solidamente motivata perché ha valorizzato il fatto che il Butera si era impegnato a concedere al proprietario del fondo confinante il diritto di costruire lungo il confine o in aderenza ed era coerente con le risultanze istruttorie da cui era emerso che gli stessi funzionari del Comune avevano suggerito alla parte di interpretare la prescrizione dell’art. 11 citato nel modo suddetto. Peraltro, tale interpretazione appare oggi in linea anche con la giurisprudenza delle Sezioni unite civili di questa Corte che con sentenza n. 10318/16, sulla questione già nota al Tribunale, che aveva dato conto del contrasto giurisprudenziale e dell’ordinanza di remissione da parte della Seconda sezione civile, secondo cui, in ossequio al principio di prevenzione, quando il regolamento edilizio nulla stabilisce in merito alla distanza dal confine il preveniente ha diritto a costruire sul confine ed il prevenuto in aderenza o appoggio ai sensi degli art. 874, 875 e 877 cod. civ. Ed invero, a ben vedere, l’atto d’obbligo dell’art. 11 non fa che recepire il principio giurisprudenziale testé enunciato, perché ha consentito in zona A e B del Piano regolatore generale, ove non diversamente previsto, di costruire sul confine riconoscendo il diritto del confinante alla costruzione in aderenza o appoggio, con esclusione delle costruzioni sul limite della zona omogenea, ipotesi quest’ultima che i ricorrenti non hanno prospettato. Deve darsi atto che comunque il Tribunale aveva già motivatamente anticipato l’interpretazione delle Sezioni unite, nella parte relativa all’assoluzione dal reato di cui al capo a).
 
6.7. Infine, la contestazione della motivazione della Corte territoriale con riguardo alla qualificazione del vano come "volume tecnico" è affidata ad argomenti di fatto, non apprezzabili in questa sede, per giunta articolati in modo generico.
 
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le spese di lite del grado richieste da Butera e Taibi vanno compensate, stante la particolare complessità delle questioni trattate e la novità giurisprudenziale della sentenza delle Sezioni unite civili in tema di distanza delle costruzioni dal confine.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso, il 28 novembre 2017.
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!