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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 24111 | Data di udienza: 21 Luglio 2016

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici e reati urbanistici – Disciplina difforme e differenziata – Effetti – Successivo provvedimento di compatibilità paesaggistica – Condono ambientale – Art. 181 dlgs n. 42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sanatoria urbanistica e violazione paesaggistica – Artt. 36 e 44, comma 1, lettera e), dPR n. 380/2001 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2017
Numero: 24111
Data di udienza: 21 Luglio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: GENTILI


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici e reati urbanistici – Disciplina difforme e differenziata – Effetti – Successivo provvedimento di compatibilità paesaggistica – Condono ambientale – Art. 181 dlgs n. 42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sanatoria urbanistica e violazione paesaggistica – Artt. 36 e 44, comma 1, lettera e), dPR n. 380/2001 – Giurisprudenza.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2017 (Ud. 21/07/2016) Sentenza n.24111


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici e reati urbanistici – Disciplina difforme e differenziata – Effetti – Successivo provvedimento di compatibilità paesaggistica – Condono ambientale –  Art. 181 dlgs n. 42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sanatoria urbanistica e violazione paesaggistica – Artt. 36 e 44, comma 1, lettera e), dPR n. 380/2001 – Giurisprudenza.
 
La concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del dPR n. 380 del 2001 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal dlgs, n. 42 del 2004, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio.  Né ha rilievo la circostanza che la ricorrente avesse anche conseguito un provvedimento di compatibilità paesaggistica posto che la circostanza di avere ottenuto detto provvedimento non determina di per sè la non punibilità dei reati in materia ambientale e paesaggistica, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cosiddetto condono ambientale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6/04/2016, n. 13730). 
 
 
(dich. inammissibili il ricorso avverso sentenza n. 1112 CORTE DI APPELLO DI LECCE del 17/06/2015) Pres.  RAMACCI, Rel. GENTILI, Ric. Galati 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2017 (Ud. 21/07/2016) Sentenza n.24111

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2017 (Ud. 21/07/2016) Sentenza n.24111

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da GALATI Vita Antonia, nata a Surano (Le) il 4 giugno 1962;
 
avverso la sentenza n. 1112 della Corte di appello di Lecce del 17 giugno 2015;
 
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
 
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
Udito l’avv. C. L. del foro di Lecce insiste accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con sentenze del 17 giugno 2015 la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza con la quale il precedente 23 maggio 2013 il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, aveva dichiarato la penale responsabilità di Galati Vita Antonia in ordine ai reati di cui all’art. 44, comma 1, lettera e), del dPR n. 380 del 2001 e di cui all’art. 181 dlgs n. 42 del 2004 in quanto, in zona sottoposta a vincolo ambientale, realizzava alcuni manufatti edili taluni dei quali in assenza del permesso a costruire e taluni in difformità rispetto al permesso ottenuto, tutti senza il prescritto nulla osta paesaggistico, condannandola alla pena di giustizia, subordinando la concessa sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino del fabbricato entro il termine di 60 giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
 
Con la medesima sentenza il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dei coimputati della Galati per essersi i reati a quelli contestati estinti per prescrizione.
 
La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Galati, unica impugnante, relativamente al reato propriamente edilizio, stante l’intervenuto rilascio del permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del dPR n. 380 del 2001, riducendo, pertanto la pena inflitta alla medesima portandola a mesi tre di arresto ed euro 22.000,00 di ammenda, confermando la sentenza di primo grado nel resto.
 
Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la Galati, assistita dal proprio difensore, affidandolo a due motivi.
 
Il primo motivo attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte salentina nel non considerare che, oltre all’avvenuta sanatoria per gli illeciti edilizi, la Galati aveva conseguito anche un’autorizzazione paesaggistica postuma che, alla luce di quanto stabilito dall’art. 181, commi 1-ter e 1- quater del dlgs n. 42 del 2004, avrebbe dovuto comportare la non punibilità anche della contravvenzione paesaggistica.
 
In via subordinata la ricorrente ha lamentato la erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen.; in particolare questa ha ritenuto che la collocazione temporale della flagranza del reato sino alla data dell’avvenuto sequestro era erronea, in quanto, come anche emerso a seguito dell’esame dei testi l’attività edilizia era stata interrotta sin dal 2006, senza essere più stata ripresa, sicché, computato da tale momento il termine prescrizionale della contravvenzione in questione, esso era ampiamente spirato.
 
Con memoria depositata in data 11 luglio 2016 la difesa della imputata depositava una breve memoria in cui, oltre ad insistere per l’accoglimento dei motivi già rassegnati, faceva presente che, come da deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 2015, risultava che i terreni interessati dalle opere di cui al capo di imputazione non erano gravati da vincoli di carettere paesaggistico.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
Con riferimento al primo motivo di impugnazione deve, infatti, osservarsi che, come già rilevato nel recente passato da questa Corte, la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del dPR n. 380 del 2001 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal dlgs, n. 42 del 2004, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2015).
 
Né ha rilievo la circostanza che la ricorrente avesse anche conseguito un provvedimento di compatibilità paesaggistica posto che, anche su questo punto, la costante interpretazione operata da questa Corte ha chiarito che la circostanza di avere ottenuto detto provvedimento non determina di per sè la non punibilità dei reati in materia ambientale e paesaggistica, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cosiddetto condono ambientale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 aprile 2016, n. 13730).
 
Peraltro, premesso che l’accertamento de quo non è sicuramente eseguibile di fronte a questo giudice della legittimità, va altresì rilevato che il provvedimento di compatibilità paesaggistica può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, con la conseguenza l’eventuale subordinazione del provvedimento alla esecuzione di determinati interventi di demolizione su quanto realizzato o comunque corredato da prescrizioni innovative rispetto all’esistente, non determina l’estinzione del reato di cui all’art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, atteso che la stessa autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ha ritenuto che l’opera così com’è è concretamente idonea a compromettere i valori protetti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 marzo 2016, n. 10110).
 
Nel caso in esame la documentazione depositata a corredo del ricorso per cassazione dalla difesa della ricorrente consente di rilevare che l’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dal Comune di Botrugno in data 22 aprile 2014 alla Galati contiene una serie di prescrizioni cui la ricorrente deve attenersi e talune misure, definite di mitigazione e di compensazione, elementi tutti questi che evidenziano la originaria difformità rispetto al modello astrattamente assentibile delle opere come realizzate.
 
Quanto al secondo motivo di impugnazione, relativo alla determinazione del tempus commissi delicti operata dalla Corte di merito ai fini della decorrenza della prescrizione, la motivazione della sentenza, ove sulla base del dato che, al momento del sopralluogo era presente in loco materiale edile ed attrezzature idonee ad essere utilizzate per il completamento delle opere, si ritiene ancora in itinere le opere al momento in cui fu disposto il loro sequestro preventivo appare del tutto plausibile e, pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione dì legge nell’avere la Corte di Lecce escluso che al momento della sentenza di merito già fosse decorso il termine prescrizionale della contravvenzione de qua.
 
La inammissibilità dei motivi originari determina la inammissibilità dei motivi aggiunti presentati oltre il termine ordinario di impugnazione (Corte di cassazione, Sezione I penale, 28 settembre 2004, n. 38293; idem Sezione V penale, 24 marzo 1992, n. 166, ord.).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della Galati, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
PQM
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016
 

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