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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 21369 | Data di udienza: 15 Marzo 2019

RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Condotta integrante il reato – Natura di reato istantaneo – Responsabilità – Unicità della condotta – Non occasionalità – Art. 256, c.1, D.Lvo n.152/2006 – Fattispecie: responsabilità di un imprenditore edile per la gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi (consistenti in sfabbricidi).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2019
Numero: 21369
Data di udienza: 15 Marzo 2019
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: GALTERIO


Premassima

RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Condotta integrante il reato – Natura di reato istantaneo – Responsabilità – Unicità della condotta – Non occasionalità – Art. 256, c.1, D.Lvo n.152/2006 – Fattispecie: responsabilità di un imprenditore edile per la gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi (consistenti in sfabbricidi).



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/05/2019 (Ud. 15/03/2019), Sentenza n.21369


RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Condotta integrante il reato – Natura di reato istantaneo – Responsabilità – Unicità della condotta – Non occasionalità – Art. 256, c.1, D.Lvo n.152/2006 – Fattispecie: responsabilità di un imprenditore edile per la gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi (consistenti in sfabbricidi).
 
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che per sua natura è reato istantaneo, basta anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un’attività di gestione di rifiuti (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 – dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010 – dep. 08/06/2010, Hrustic). Sicché, integra il reato di cui all’art. 256, primo comma lett. a) e secondo comma d. Lgs 152/2006 il trasporto e il riversamento in più riprese rifiuti speciali non pericolosi (consistenti in sfabbricidi) in un’area adibita a discarica non autorizzata.
 
(conferma sentenza dell’8/6/2018 – TRIBUNALE DI PALERMO) Pres. ANDREAZZA, Rel. GALTERIO, Ric. Testa

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/05/2019 (Ud. 15/03/2019), Sentenza n.21369

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/05/2019 (Ud. 15/03/2019), Sentenza n.21369
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da TESTA SALVATORE, nato a Palermo;
 
avverso la sentenza in data 8.6.2018 del Tribunale di Palermo;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 8.6.2018 il Tribunale di Palermo ha condannato Salvatore Testa, titolare dell’omonima impresa individuale di natura edile, alla pena di € 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, primo comma lett. a) e secondo comma d. Lgs 152/2006 per aver trasportato e riversato in più riprese rifiuti speciali non pericolosi consistenti in sfabbricidi in un’area adibita a discarica non autorizzata.
 
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 56 cod. pen. e 256 d. Lgs. 152/2006, la mancata consumazione del reato essendo stato sorpreso dalla Guardia Forestale alla guida del furgone mentre procedendo a marcia indietro era in procinto di scaricare i detriti contenuti nel camion, senza che tuttavia l’azione fosse stata portata a compimento per il subitaneo intervento degli agenti che avevano immediatamente bloccato le operazioni e proceduto al sequestro del mezzo, ancora colmo dei materiali ivi contenuti. Tale circostanza era del resto confermata dalle stesse deposizioni degli operatori che avevano dichiarato che successivamente al sequestro ed alla rimozione dei sigilli i rifiuti erano stati regolarmente smaltiti presso un centro autorizzato. L’inconfigurabilità della condotta tipica consistente ai sensi del secondo comma dell’art. 256 nell’azione dell’abbandono o del deposito in modo incontrollato dei rifiuti, consentiva, secondo la difesa, al più di ravvisare gli estremi del tentativo, in ogni caso non punibile vertendosi nell’ambito di una contravvenzione e non già di un delitto.
 
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, il travisamento della prova emergendo dalle deposizioni dei verbalizzanti soltanto che l’imputato si accingeva a depositare nell’area utilizzata come discarica in assenza di autorizzazione i rifiuti regolarmente trasportati e non già che li avesse in precedenza ivi scaricati, non avendo il teste Di Lorenzo saputo riferire se i rifiuti già stoccati nella discarica provenissero dal Testa, fatto questo non automatico trattandosi di un terreno di proprietà di terzi di cui neppure era stato appurato se il cancello di accesso fosse chiuso con un lucchetto o fosse invece aperto, ed avendo il teste Landini negato di avere accertato altre condotte ascrivibili all’imputato. Contesta pertanto la colpevolezza dell’imputato per le condotte ulteriori rispetto a quella constatata dai verbalizzanti, che il Tribunale aveva ritenuto integrata dalla vicinanza con la sua abitazione e dalla presenza nell’area di rifiuti della stessa natura.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso non può ritenersi fondato. 
 
La tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui la condotta penalmente rilevante non si sarebbe perfezionata essendo stato l’imputato fermato dagli agenti della Guardia Forestale mentre, procedendo a marcia indietro lungo la strada sterrata insistente sul terreno scosceso già ingombro di rifiuti, era in procinto di scaricare, non tiene conto delle conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata che, in conformità al capo di imputazione, ha ritenuto integrata la duplice condotta del trasporto e dello smaltimento di rifiuti, costituiti dai materiali di risulta derivati dall’attività edilizia e dunque prodotti dallo stesso prevenuto, esercente attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia. Essendo sufficiente ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per sua natura istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un’attività di gestione di rifiuti (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 – dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010 – dep. 08/06/2010, Hrustic, Rv. 247605), le disquisizioni svolte in ordine alla consumazione dello smaltimento risultano perciò già sotto tale profilo inconferenti ai fini dell’esclusione di responsabilità dell’imputato.
Quand’anche si debba escludere la consumazione dell’attività di smaltimento nell’area non autorizzata con riferimento all’episodio constatato dai verbalizzanti al momento dell’eseguito sopralluogo, essendo effettivamente la condotta da costui posta in essere rimasta allo stadio di semplice tentativo stante il subitaneo intervento degli agenti del nucleo operativo della Guardia Forestale, come fondatamente eccepito dalla difesa, ciò non toglie tuttavia che risultino comunque accertati sia il trasporto dei rifiuti fino alla discarica abusiva nello stesso giorno per essere stato lo stesso Testa sorpreso alla guida del furgone a bordo del quale si trovava il materiale edile di risulta, sia gli smaltimenti dello stesso materiale risalenti a carichi antecedenti.
 
Quanto alla condotta del trasporto, l’unica obiezione sollevata dalla difesa, consistente nella regolare iscrizione dell’impresa edile facente capo al prevenuto all’Albo Nazionale dei Gestori Rifiuti, resta relegata ad un piano meramente fattuale, e dunque insuscettibile di disamina ad opera di questa Corte, non risultando supportata da alcuna evidenza, né trovando riscontro nel provvedimento impugnato che, al contrario, afferma che costui non sia stato in grado di esibire il relativo formulario, consentendo perciò di ritenere accertato, in relazione al carico effettuato il 29.8.2013, il trasporto eseguito in assenza della prescritta autorizzazione.
 
Quanto ai precedenti smaltimenti di sfabbricidi, la circostanza, sulla quale si incentra il secondo motivo di ricorso, che i verbalizzanti non li abbiano constatati direttamente non riveste alcun valore dirimente ai fini dell’addotto vizio motivazionale essendo il giudice di merito approdato all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato valorizzando una serie di elementi convergenti, relativi a condotte antecedenti rispetto all’eseguito sopralluogo, che supportano con ferrea consequenzialità logica le conclusioni raggiunte. Il Tribunale ha, infatti, reputato che la presenza di rifiuti all’interno della discarica abusiva della stessa specie di quelli trasportati il giorno dell’elevata contestazione, unitamente alla vicinanza dell’area alla propria abitazione ed alle modalità della condotta che, attesa la sicurezza con cui vi si era diretto, lasciavano supporre la pregressa conoscenza da parte dell’imputato della discarica, non visibile dalla strada e chiusa da un cancello, fossero indici di una condotta abituale, rispetto alla quale non rileva il mancato accertamento dei singoli sversamenti.
 
Dovendo perciò ritenersi accertato sulla base di tali concorrenti condotte il reato in contestazione, il ricorso non può ritenersi meritevole di accoglimento. 
 
Segue a tale esito la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 15.3.2019

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