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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 30191 | Data di udienza: 5 Aprile 2017

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – AVVOCATI – Legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale – Istanza di rinvio – Condizioni – Difensore di fiducia – Rigetto – Prossimità del termine di prescrizione – Art. 420 ter, c.5, cod. proc. pen. – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Giugno 2017
Numero: 30191
Data di udienza: 5 Aprile 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: SCARCELLA


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – AVVOCATI – Legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale – Istanza di rinvio – Condizioni – Difensore di fiducia – Rigetto – Prossimità del termine di prescrizione – Art. 420 ter, c.5, cod. proc. pen. – Fattispecie.



Massima

 

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 05/04/2017) Sentenza n.30191 



DIRITTO PROCESSUALE PENALE – AVVOCATI – Legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale – Istanza di rinvio – Condizioni – Difensore di fiducia – Rigetto – Prossimità del termine di prescrizione – Art. 420 ter, c.5, cod. proc. pen. – Fattispecie.
 
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; e) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 ­ dep. 02/02/2015, Torchio). Nel caso di specie, onde poter ritenere giustificato l’impedimento per il concomitante impegno processuale sarebbe stato necessario il contemporaneo soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni indicate laddove, all’evidenza, quantomeno la prima non risultava essere stata soddisfatta, attesa la indiscutibile tardività nella comunicazione dell’impedimento, conosciuto dal difensore già dalla precedente udienza del 1.10.2014, comunicato solo in data 10.11.2014, a ridosso dell’ud.18.11.2014.
 
(dich. inammiss. il ricorso avverso sentenza del TRIBUNALE DI BARI del 18/11/2014) Pres. DI NICOLA, Rel. SCARCELLA, Ric. Rutigliano
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 05/04/2017) Sentenza n.30191

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 05/04/2017) Sentenza n.30191
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da RUTIGLIANO NICOLA, n. 28/04/1974 a Bari;
 
avverso la sentenza del tribunale di Bari in data 18/11/2014;
 
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
 
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
 
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. L. Incardona, che ha chiesto accogliersi il ricorso; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 18/11/2014, depositata in data 28/11/2014, il tribunale di Bari applicava ex art. 444 c.p.p. al Rutigliano la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di organizzazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. n. 152 del 2006), commesso secondo le modalità esecutive e spazio ­ temporali meglio descritte nel capo di imputazione dal mese di agosto 2011 fino alla data della contestazione.
 
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Rutigliano, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2.1. Deduce il ricorrente, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione all’art. 420­ter c.p.p. (così dovendosi qualificare la doglianza mossa), in assenza di specifica indicazione da parte del ricorrente), per aver respinto il giudice istanza di rinvio documentata per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale del difensore di fiducia.
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, premesso che non ricorrevano ragioni di urgenza dovute alla prossimità del termine di prescrizione, il giudice di merito avrebbe violato il diritto di difesa rigettando l’istanza di rinvio asserendo non esservi traccia della comunicazione del difensore con riferimento alla trattazione del processo che lo vedeva impegnato davanti ad altra A.G. in pari data; diversamente, sostiene il ricorrente, l’istanza di rinvio era stata originata per il contestuale impegno professionale dinanzi al tribunale dell’Aquila per la trattazione del procedimento con imputato detenuto, fissato in data antecedente a quella oggetto del procedimento in questione che vedeva invece imputati in stato di libertà; la richiesta di rinvio era stata depositata in data 10/11/2014 allegando la notifica dell’avviso resa dalla cancelleria del tribunale dell’Aquila; non sarebbe comprensibile, sostiene il ricorrente, come il difensore possa ricordarsi di tutti i procedimenti che dovrà celebrare a distanza di oltre un mese, così da poter comunicare 40 gg. prima dell’udienza il proprio impedimento professionale; ne discende, dunque, che la violazione del diritto di difesa concretatasi nel mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’ud. 18/11/2014 travolgerebbe, in applicazione dell’art. 185 c.p.p., anche gli atti successivi, tra cui la sentenza emessa.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
3. Il ricorso è manifestamente infondato e dev’essere dichiarato inammissibile.
 
4. Ed invero, al fine di argomentare sull’eccezione difensiva, questa Corte, essendo stata svolta una censura di violazione della legge processuale, ha doverosamente fatto accesso agli atti, essendo sul punto anche giudice del fatto. Ed infatti, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)­ cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)­ del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 ­ dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).
 
5. Tanto premesso, dall’esame del contenuto dell’istanza di rinvio presentata dal difensore all’ud. 18.11.2014 e dalla lettura delle trascrizioni allegate al verbale della predetta udienza, si dà atto che in data 10.11.2014 era stata depositata istanza di rinvio dall’Avv. Incardona; che la comunicazione dell’esistenza del concomitante impegno processuale, rappresentato dalla fissazione dell’udienza davanti al tribunale dell’Aquila era già nota all’udienza precedente del 1.10.2014; che non era possibile la sostituzione del predetto difensore davanti ad alcuna delle due autorità giudiziarie, quella dell’Aquila e quella di Bari; che l’esistenza dell’impedimento, dunque, era nota già alla data della precedente ud. 1.10.2014; che nemmeno nei giorni successivi il difensore aveva provveduto a comunicare la sussistenza dell’impedimento; che il giudice aveva dunque rigettato la richiesta di rinvio rilevando, appunto, che l’avviso di fissazione dell’udienza davanti al tribunale dell’Aquila era già pervenuto all’ud. 1.10.2014.
 
6. Sulla questione, al fine di rilevarne l’inammissibilità, rileva l’autorevole decisum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; e) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 ­ dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 262912). Nel caso di specie, onde poter ritenere giustificato l’impedimento per il concomitante impegno processuale sarebbe stato necessario il contemporaneo soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni indicate laddove, all’evidenza, quantomeno la prima non risultava essere stata soddisfatta, attesa la indiscutibile tardività nella comunicazione dell’impedimento, conosciuto dal difensore già dalla precedente udienza del 1.10.2014, comunicato solo in data 10.11.2014, a ridosso dell’ud.18.11.2014.
 
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
8. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Motivazione semplificata.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 5 aprile 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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