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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 30193 | Data di udienza: 5 Maggio 2017

RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi – Condotta di trasporto abusivo di rifiuti – Rifiuti provenienti da demolizioni edili – Responsabilità del titolare dell’impresa – Omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti – Riferimento alla disciplina in materia di SISTRI – Erronea indicazione della norma violata – Effetti – Riqualificazione giuridica del fatto – Artt.  188, 256 d. lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Travisamento di una prova decisiva – Fattispecie: attività di gestione di rifiuti non autorizzata.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Giugno 2017
Numero: 30193
Data di udienza: 5 Maggio 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: SCARCELLA


Premassima

RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi – Condotta di trasporto abusivo di rifiuti – Rifiuti provenienti da demolizioni edili – Responsabilità del titolare dell’impresa – Omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti – Riferimento alla disciplina in materia di SISTRI – Erronea indicazione della norma violata – Effetti – Riqualificazione giuridica del fatto – Artt.  188, 256 d. lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Travisamento di una prova decisiva – Fattispecie: attività di gestione di rifiuti non autorizzata.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 05/05/2017) Sentenza n.30193


RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi – Condotta di trasporto abusivo di rifiuti – Rifiuti provenienti da demolizioni edili – Responsabilità del titolare dell’impresa – Omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti – Riferimento alla disciplina in materia di SISTRI – Erronea indicazione della norma violata – Effetti – Riqualificazione giuridica del fatto – Artt. 188, 256 d. lgs. n. 152/2006.

Il reato previsto dall’art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell’impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Travisamento di una prova decisiva – Fattispecie: attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 – dep. 12/04/2011, Molinario). Nella fattispecie: responsabilità ai sensi dell’art. 188 d. lgs. n. 152 del 2006 dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti e, segnatamente, del produttore degli stessi.

(conferma sentenza del TRIBUNALE DI BOLOGNA del 13/01/2016) Pres. DI NICOLA, Rel. SCARCELLA, Ric. Locorotondo

 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 05/05/2017) Sentenza n.30193

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2017 (Ud. 05/05/2017) Sentenza n.30193
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sui ricorsi proposti da:
 
– LOCOROTONDO ANDREA, n. 16/04/1976 a Porretta Terme;
 
– LOCOROTONDO FRANCESCO, n. 16/09/1949 a Massa;
 
– VIVARELLI RENATO, n. 4/11/1946 a Granaglione;
 
avverso la sentenza del tribunale di Bologna in data 13/01/2016;
 
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
 
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
 
Generale Dott. M. Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
 
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell’Avv. F. Micheletti (per i ricorrenti Locorotondo Andrea e Locorotondo Francesco) e dell’Avv. M. Linguerri (per il ricorrente Vivarelli), che hanno chiesto accogliersi i ricorsi; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 13/01/2016, depositata in data 12/02/2016, il tribunale di Bologna dichiarava i ricorrenti colpevoli del reato di cui all’art. 256, co. 2, d. lgs. n. 152 del 2006, riqualificato per il solo Locorotondo Andrea ai sensi del co. 1 della citata disposizione, per aver nelle rispettive qualità meglio descritte nell’imputazione, effettuato una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti provenienti da demolizioni edili, prelevati dalla sede della ditta Vivarelli Costruzioni, ubicata in una frazione del comune di Granaglione e trasferiti a Marzabotto presso la costruenda nuova stazione ecologica, mediante un autocarro condotto dal Locorotondo Andrea, fatto contestato come commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione in data 19/10/2012, condannandoli alla pena di 5.000,00 euro di ammenda ciascuno.
 
2. Hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i due imputati Locorotondo Andrea e Locorotondo Francesco, a mezzo del comune difensore fiduciario cassazionista, nonché un separato ricorso il Vivarelli, a mezzo del proprio difensore fiduciario iscritto all’albo ex art. 613 c.p.p., deducendo complessivamente cinque motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
2.1. Deducono i ricorrenti Locorotondo Andrea e Locorotondo Francesco, con tutti e tre i motivi proposti – che attesa l’omogeneità dei profili di doglianza ad essi sottesi, meritano congiunta illustrazione -, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 110 c.p., 256, co. 2, d. lgs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di mancanza della motivazione.
 
In sintesi, la complessiva censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostengono i ricorrenti, a fronte dell’originaria imputazione di concorso nel reato di cui al co. 2 dell’art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006, il giudice avrebbe riqualificato giuridicamente il fatto, limitatamente al solo Locorotondo Andrea, ai sensi del co. 1 della medesima disposizione di legge, riqualificazione da ritenersi corretta, con conseguente condanna del Locorotondo Francesco per un reato diverso da quello contestato; tenuto conto delle diverse qualità descritte nell’imputazione (Andrea, conducente dell’autocarro che trasportava i rifiuti; Francesco, titolare della omonima ditta), essendo stato contestato agli imputati il concorso nel medesimo reato, la riqualificazione del fatto avrebbe dovuto interessare entrambi e non solo uno di essi; quanto ai vizi di mancanza della motivazione e di manifesta illogicità, anzitutto, con il secondo motivo (esclusivo al Locorotondo Francesco) si duole il ricorrente per essere stata accertata una sua responsabilità a titolo di concorso con il figlio Andrea senza adeguata spiegazione, essendosi limitato il giudice ad un giudizio di verosimiglianza nel senso che non era verosimile che padre e figlio non si fossero confrontati circa i materiali trasportati; in secondo luogo, con censura pertinente ad entrambi i ricorrenti, si sostiene che il giudice non avrebbe dato conto delle ragioni per cui la ditta Locorotondo avrebbe accettato materiali non trattati e, quindi in sostanza rifiuti, pagandoli al prezzo di mercato come fossero materiali riciclati, non essendo possibile cogliere la ratio di ciò; il ragionamento del giudice sarebbe stato logico ove la ditta ne avesse ricavato un beneficio in termini di minor costo del materiale, cosa che non si sarebbe verificata, in quanto in realtà i ricorrenti erano convinti di acquistare rifiuti riciclati.
 
3.1. Deduce il ricorrente Vivarelli, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all’art. 110 c.p. e 256, co. 2, d. lgs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di mancanza della motivazione.
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, dal punto di vista formale la fattispecie contestata è quella di cui all’art. 256, co. 2, d. lgs. n. 152 del 2006 che prevede tre distinte condotte (abbandono incontrollato; deposito incontrollato; immissione) riferite ai responsabili di enti ed imprese, per le quali scatta la sanzione penale di cui al co. 1; quest’ultimo comma, invece, prevede in generale una serie di condotte di gestione non autorizzata di rifiuti; sotto il profilo sostanziale, si osserva, l’imputazione contestata rivelava indubbiamente un concorso nell’attività di trasporto di rifiuti posto in essere dagli imputati, tra cui il Vivarelli; dopo aver descritto natura giuridica e caratteristiche del reato de quo (reato comune; reato caratterizzato da una certa ripetitività), il ricorrente osserva come, da un punto di vista formale, l’imputazione abbia invece fatto riferimento ad una fattispecie, quella del co. 2 dell’art. 256 citato, che descrive le tre condotte dianzi indicate, nessuna delle quali risulta essere stata contestata, per quanto qui di interesse, al Vivarelli; in definitiva, secondo la tesi difensiva, la con- dotta descritta nell’imputazione sarebbe il frutto di una miscellanea tra il co. 1 ed il co.2, nel senso che il co. 2 sarebbe servito per la qualifica soggettiva dell’imputato (legale rappresentante) mentre il co. 1 per la descrizione della condotta (trasporto); da tale confusione “contestativa” sarebbe derivato il vizio motivazionale, in quanto a fronte della descritta condotta (trasporto) non sarebbe stato chiarito in alcun modo quale fosse l’azione o l’omissione posta in essere dal Vivarelli, con conseguente violazione dell’art. 110 c.p. difettando l’accertamento relativo al contributo da questi fornito alla realizzazione del reato.
 
3.2. Deduce il ricorrente Vivarelli, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), c.p.p. sotto il profilo del travisamento probatorio.
 
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe travisato la valutazione del documento costituito da un album fotografico in cui erano ritratti i rifiuti rinvenuti presso la sede della società amministrata dall’imputato che ne esclude la natura di m.p.s., in quanto non trattati, vagliati o frantumati come richiesto dalla legge; secondo il ricorrente, invece, dalle 12 fotografie scattate al cumulo di materiale scaricato dal camion condotto dal Locorotondo Andrea ritrarrebbero materiale diverso da quello invece rinvenuto, e ritratto nelle due uniche foto relative al cumulo di materiali rinvenuto nel terreno della società del Vivarelli; non sarebbe chiaro, dunque, comprendere come si potesse trattare di rifiuti non vagliati, trattati e frantumati, come richiesto dal TUA; del resto, si osserva, il materiale non è stato sottoposto a sequestro o bonifica, il che depone nel senso che non si trattasse di rifiuti, come sostenuto dal giudice.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
 
5. Seguendo l’ordine suggerito dalla struttura dell’impugnazione proposta in sede di legittimità, può procedersi all’esame del primo motivo, comune a tutti gli imputati (e che pertanto merita congiunta illustrazione attesa l’omogeneità dei profili di doglianza mossi), con cui vengono svolte censure in relazione all’art. 110 c.p. e 256, co. 2, d. lgs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di mancanza della motivazione.
 
Il motivo è infondato.
 
Ed invero, il tribunale descrive in maniera del tutto logica e coerente con le risultanze processuali i fatti ascritti nell’imputazione. In sostanza il Locorotondo Andrea stava “trasportando” per conto del padre, di cui è dipendente, dopo averli personalmente caricati presso la ditta Vivarelli (v. dich. Andrea Locorotondo) materiali qualificabili indubbiamente come rifiuti e non come materie prime secondarie (quest’ultimo essendo un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, come già affermato da questa Corte: cfr., Sez. 3, n. 8429 del 05/07/1991 – dep. 30/07/1991, Jieanmonod, Rv. 188792), come invece indicato nel documento di trasporto esibito dal conducente. Detti rifiuti, dunque, provenivano dalla ditta Vivarelli. I rifiuti in questione venivano scaricati in un’area sita tra la stazione ecologica di Marzabotto e la nuova stazione ecologica in costruzione, appaltata alla ditta del Locorotondo. La presenza di altri otto documenti di trasporto della ditta Vivarelli rilasciati alla ditta Locorotondo relativi al 19.10.2012 ed al giorno precedente evidenziavano, peraltro, carichi compiuti più volte presso la ditta Vivarelli di materiale scaricato poi presso la stessa area, ciò in mancanza presso la ditta Vivarelli di materiale qualificabile come m.p.s. (v. dich. Vivarelli, che smentisce anche la figlia, la quale aveva dichiarato diversamente in dibattimento).
 
6. Orbene, se queste sono le risultanze dibattimentali, correttamente il tribunale è pervenuto a pronunciare sentenza di condanna per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti speciali, condotta correttamente in fatto contestata, pur a fronte dell’erronea indicazione della norma violata (art. 256, comma secondo, d. lgs. n.152 del 2006), cui è seguita la qualificazione operata dal giudice di merito che, evidentemente, con la qualificazione per il solo Locorotondo Andrea del fatto ai sensi del comma primo dell’art. 256 citato, aveva inteso soltanto evidenziare che quest’ultimo – a differenza degli altri due coimputati – era l’unico a non rivestire la qualifica di titolare di ente od impresa, cui invece si riferisce il comma secondo della richiamata disposizione, sebbene riferendosi a condotta diversa da quella di trasporto, oggetto di contestazione.
 
Quanto sopra, tuttavia, non incide sulla correttezza della sentenza di condanna inflitta, che ha fatto riferimento al fatto contestato, a prescindere dall’erronea indicazione della norma violata, donde nessuna violazione di legge può ritenersi nella fattispecie integrata, nemmeno con riferimento all’art. 110 cod. pen.
 
7. Ed invero, trova applicazione nella materia de qua il cosiddetto principio della responsabilità condivisa ex art. 188 d. lgs. n. 152 del 2006, donde è chiaramente ipotizzabile il concorso di persone, ciò evincendosi espressamente dalla nuova formulazione dei commi secondo e terzo dell’art. 188, d. lgs. citato, che, con riferimento alla disciplina in materia di SISTRI, si esprime inequivocabilmente con l’inciso “al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito”, coì lasciando chiaramente intendere la configurabilità del concorso di persone in subiecta materia, segnatamente del produttore del rifiuto (ditta Vivarelli) e della ditta cui era stato appaltato il trasporto (ditta Locorotondo), condotta concorsuale evidentemente e chiaramente oggetto di contestazione nell’imputazione.
 
A fronte di tali elementi perdono, dunque, di spessore argomentativo le doglianze dei ricorrenti, sia quella degli imputati Locorotondo (sia circa la mancata configurabilità del concorso dell’imputato Francesco Locorotondo, sia quanto alla mancata convenienza economica per ambedue i Locorotondo dell’operazione che ne sarebbe seguita), sia perché per il padre del Locorotondo Andrea, ossia Francesco, è configurabile, quale titolare della ditta, una responsabilità colposa a titolo di omessa vigilanza sull’operato del figlio, suo dipendente, ciò in applicazione della consolidata giurisprudenza, secondo cui il reato previsto dall’art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell’impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. (Fattispecie nella quale la condotta di trasporto abusivo di rifiuti era stata materialmente posta in essere da un dipendente della ditta dell’imputato: v., ex multis, Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011 – dep. 15/06/2011, Graniero, Rv. 250485).
 
Quanto, poi, alla questione della convenienza economica, la stessa si risolve in una mera censura fattuale che non tiene peraltro conto della natura contravvenzionale colposa del reato contestato, configurabile a prescindere dall’eventuale “movente” economico che vi è sotteso, attesa la natura formale e di pericolo della violazione.
 
8. Quanto, poi, al preteso vizio di travisamento probatorio “documentale”, oggetto del secondo motivo del ricorrente Vivarelli, lo stesso è infondato, non solo perché non tiene conto della motivazione del primo giudice (essendo inconfutabilmente emerso che quei rifiuti trasportati dal mezzo della ditta Locorotondo provenivano senza dubbio dalla ditta Vivarelli, come risultava dai documenti di trasporto esibiti dal conducente, ciò che rileva agli effetti della contestazione oggetto dell’imputazione), ma soprattutto è evidente che quanto oggetto di travisamento non assurge al rango di prova “decisiva”, condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della rilevabilità del vizio. Si è infatti affermato che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l’esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 – dep. 12/04/2011, Molinario, Rv. 250133).
 
Detta condizione, nel caso in esame, non emerge e, dunque, la censura è tale da non incidere sulla motivazione della sentenza impugnata, che ha tratto la prova della reità del Vivarelli da elementi diversi in relazione all’imputazione di concorso nell’attività di trasporto abusivo posta in essere dal Locorotondo, essendo il Vivarelli produttore dei rifiuti da egli qualificato come m.p.s., laddove si è accertata in fatti la natura di rifiuto dei materiali trasportati, con la conseguente responsabilità del medesimo ai sensi dell’art. 188 d. lgs. n. 152 del 2006 (v. sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti e, segnatamente, del produttore degli stessi: Sez. 3, n. 7746 del 27/11/2003 – dep. 24/02/2004, Turati ed altro, Rv. 227400).
 
9. I ricorsi devono essere, conclusivamente, rigettati. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 5 aprile 2017
 
 
 
 

 

 

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