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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 38493 | Data di udienza: 19 Maggio 2016

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Violazione paesaggistica di bellezza già alterata – Elementi per la configurabilità dell’art. 734, cod. pen. – Natura di reato permanente e di pericolo – Distruzione o alterazione delle bellezze naturali – Effetti giuridici – Successione di condotte – DIRITTO URBANISTICO – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente del reato di abuso edilizio – Individuazione della cessazione della permanenza – Reati edilizi e paesaggistici – Identità di “ratio” – Artt. 44, lett. e), 64, 65, 71, 72, 93 e 95, d.P.R. n. 380/2001Art. 181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Settembre 2016
Numero: 38493
Data di udienza: 19 Maggio 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Aceto


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Violazione paesaggistica di bellezza già alterata – Elementi per la configurabilità dell’art. 734, cod. pen. – Natura di reato permanente e di pericolo – Distruzione o alterazione delle bellezze naturali – Effetti giuridici – Successione di condotte – DIRITTO URBANISTICO – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente del reato di abuso edilizio – Individuazione della cessazione della permanenza – Reati edilizi e paesaggistici – Identità di “ratio” – Artt. 44, lett. e), 64, 65, 71, 72, 93 e 95, d.P.R. n. 380/2001Art. 181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – Giurisprudenza.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/09/2016 (ud. 19/05/2016) Sentenza n.38493


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Violazione paesaggistica di bellezza già alterata – Elementi per la configurabilità dell’art. 734, cod. pen. – Natura di reato permanente e di pericolo – Distruzione o alterazione delle bellezze naturali – Effetti giuridici – Successione di condotte.
 
Per la sussistenza del reato di cui all’art. 734 cod. pen., non è necessario che l’alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, potendo anche l’opera abusiva seguire altre e così concorrere ad alterare la conformazione originaria del paesaggio. Infatti, il reato di cui all’art. 734, cod. pen., contempla due eventi diversi: la distruzione ovvero l’alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità. Orbene, solo la distruzione della bellezza naturale porta all’eliminazione stessa del bene tutelato, con la conseguente penale irrilevanza di ogni condotta successiva; non altrettanto può dirsi per l’alterazione che, per definizione, non comporta la distruzione del bene stesso, ma una sua apprezzabile menomazione. Una bellezza già alterata può esserlo ulteriormente da altri con successive condotte, l’ultima delle quali potrebbe anche comportarne la definitiva distruzione.
 

DIRITTO URBANISTICO – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente del reato di abuso edilizio – Individuazione della cessazione della permanenza – Reati edilizi e paesaggistici – Identità di “ratio” Artt. 44, lett. e), 64, 65, 71, 72, 93 e 95, d.P.R. n. 380/2001Art. 181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – Giurisprudenza.
 
Il reato di costruzione abusiva è ad effetto permanente e la permanenza cessa o con la totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria o dovuta a provvedimento autoritativo, ovvero con il completamento dell’opera ovvero ancora, in caso di prosecuzione dei lavori successivamente all’accertamento, con la sentenza di condanna in primo grado, il divieto di un secondo giudizio per il reato di abuso edilizio di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell’imputazione ed accertata con la sentenza irrevocabile, ma non anche l’eventuale prosecuzione o la ripresa degli interventi edificatori in un periodo successivo, attesa la natura permanente della fattispecie e la conseguente scomponibilità giuridica dei comportamenti posti in essere dall’imputato (Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero; Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, Migliorato, secondo cui in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di “fatto storico” diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. Nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015). Pertanto ,l’identità di “ratio” consente di estendere il principio agli altri reati edilizi e paesaggistici, anch’essi di natura permanente.
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14/07/2014 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO) Pres. FIALE, Rel. ACETO, Ric. Nesi
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/09/2016 (ud. 19/05/2016) Sentenza n.38493

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/09/2016 (ud. 19/05/2016) Sentenza n.38493


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Nesi Giuseppe, nato a Casoria (NA) il 09/06/1942;
avverso la sentenza del 14/07/2014 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. Carlo Martina, sostituto processuale dell’avv. Orazio Tedesco, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il sig. Giuseppe Nesi ricorre per l’annullamento della sentenza del 14/07/2014 della Corte di appello di Napoli che l’ha definitivamente condannato alla pena di due mesi di arresto e 22.000,00 euro di ammenda, integralmente confermando l’affermazione della sua penale responsabilità per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., 734, cod. pen., art. 44, lett. e), 64, 65, 71 e 72, 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, accertato in Eboli il 18/03/2008, a lui ascritto per aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico qualificato, senza averne dato preventivo avviso ai competenti uffici del Genio civile e del Comune interessati, due manufatti in blocchi di cemento e struttura portante di cemento armato.
 
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., sotto il duplice profilo della violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e del vizio di carenza di motivazione, la omessa esposizione delle ragioni della conferma della propria condanna, effettuata – deduce – con motivazione “per relationem” non ammessa quando costituisca strumento di elusione del dovere, da parte della Corte di appello, di valutare in modo autonomo le questioni devolute in sede di impugnazione (nel caso di specie la violazione del divieto del “bis in idem” sostanziale).

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è inammissibile perché generico e totalmente infondato.
 
3. Diversamente da quanto eccepito, la Corte di appello indica con chiarezza le ragioni del dissenso rispetto alla tesi difensiva e le relative fonti probatorie, affermando che, pur trattandosi del medesimo fabbricato oggetto di precedente condanna nei confronti del medesimo imputato, ciò nondimeno le opere oggetto dell’odierna regiudicanda sono del tutto diverse e ne comportano l’ulteriore prosecuzione, come si evince dal fatto che all’atto del sopralluogo i lavori erano ripresi ed erano in corso.
 
3.1. La decisione dei Giudici distrettuali fa corretta applicazione del principio di diritto, che va qui ribadito, secondo il quale, posto che il reato di costruzione abusiva è ad effetto permanente e la permanenza cessa o con la totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria o dovuta a provvedimento autoritativo, ovvero con il completamento dell’opera ovvero ancora, in caso di prosecuzione dei lavori successivamente all’accertamento, con la sentenza di condanna in primo grado, il divieto di un secondo giudizio per il reato di abuso edilizio di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell’imputazione ed accertata con la sentenza irrevocabile, ma non anche l’eventuale prosecuzione o la ripresa degli interventi edificatori in un periodo successivo, attesa la natura permanente della fattispecie e la conseguente scomponibilità giuridica dei comportamenti posti in essere dall’imputato (Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero, Rv. 263514; cfr., altresì, Sez. 3, n. 15441 del 13/03/2001, Migliorato, Rv. 219499, secondo cui in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di “fatto storico” diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. Nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, Rv. 263546).
 
3.2. L’identità di “ratio” consente di estendere il principio agli altri reati edilizi e paesaggistici, anch’essi di natura permanente, contestati all’imputato.
 
3.3. Il mancato confronto con gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello per disattendere i motivi di impugnazione rendono generico il ricorso e ciò anche con riferimento al reato di cui all’art. 734, cod. pen., contestato all’imputato sotto il profilo della “alterazione” della bellezza dei luoghi.
 
3.4. Il reato di cui all’art. 734, cod. pen., contempla infatti due eventi diversi: la distruzione ovvero l’alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità.
 
3.5. Orbene, solo la distruzione della bellezza naturale porta all’eliminazione stessa del bene tutelato, con la conseguente penale irrilevanza di ogni condotta successiva; non altrettanto può dirsi per l’alterazione che, per definizione, non comporta la distruzione del bene stesso, ma una sua apprezzabile menomazione. Una bellezza già alterata può esserlo ulteriormente da altri con successive condotte, l’ultima delle quali potrebbe anche comportarne la definitiva distruzione.
 
3.6. Questa Suprema Corte ha già affermato da tempo che per la sussistenza del reato di cui all’art. 734 cod. pen., non è necessario che l’alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, potendo anche l’opera abusiva seguire altre e così concorrere ad alterare la conformazione originaria del paesaggio (Sez. U., n. 72 del 12/10/1993, Pulerà, Rv. 195623).
 
3.7. La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. 
 
3.8. Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1500,00 
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 19/05/2016
 
 
 
 
 
 
 
 

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