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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 47591 | Data di udienza: 7 Febbraio 2017

RIFIUTI – Reato di illecita attività di gestione di rifiuti – Autofficina – Registro di riparazione – Sequestro dei mezzi – Pessimo stato di conservazione – Integrale bonifica del sito – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione della circostanza attenuante Necessità di valutazione – Art. 256 d. lgs n.152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2017
Numero: 47591
Data di udienza: 7 Febbraio 2017
Presidente: AMORESANO
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Reato di illecita attività di gestione di rifiuti – Autofficina – Registro di riparazione – Sequestro dei mezzi – Pessimo stato di conservazione – Integrale bonifica del sito – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione della circostanza attenuante Necessità di valutazione – Art. 256 d. lgs n.152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/10/2017, (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.47591


RIFIUTI – Reato di illecita attività di gestione di rifiuti – Autofficina – Registro di riparazione – Sequestro dei mezzi – Pessimo stato di conservazione – Integrale bonifica del sito – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione della circostanza attenuante Necessità di valutazione – Art. 256 d. lgs 152/2006.
 
Il reato di illecita attività di gestione di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006, deve ritenersi sussistente nell’ipotesi contemplata dalla lettera A) di tale articolo (gestione abusiva di rifiuti non pericolosi) e non anche in quella contestata dal P.M. di cui alla lettera B) (gestione di rifiuti pericolosi). Nella specie, in primo luogo è stato escluso che i veicoli in questione fossero detenuti al fine di provvedere alla loro riparazione. Deponendo in senso contrario, sia il pessimo stato di conservazione dei mezzi (oggettivamente incompatibile con qualunque intervento riparatore) sia la significativa circostanza che nessuno degli automezzi in questione risultava in carica al registro di riparazione dell’officina alla data del sequestro. Valutazione «del contegno collaborativo tenuto dopo l’accertamento del fatto (bonifica del sito)» necessaria per la concessione della circostanza attenuante richiesta.

(riforma sentenza del 12/05/2015 del TRIBUNALE di ROMA) Pres. AMORESANO, Rel. SOCCI, Ric. Deodati

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/10/2017, (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.47591

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/10/2017, (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.47591
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da DEODATI GIORGIO nato il 09/09/1954 a FERENTINO;
 
avverso la sentenza del 12/05/2015 del TRIBUNALE di ROMA
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per: «Annullamento con rinvio, limitatamente al diniego dell’attenuante dell’art. 62, n. 6, cod. pen. Rigetto nel resto» 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 12 maggio 2015 condannava Deodati Giorgio alla pena di € 4.000,00 di ammenda oltre alle spese; art. 256, comma 1, lettera A, d. lgs. 152 del 2006 (in tal senso modificata l’originaria imputazione, art. 256, comma 1 lettera A e B, d. lgs 152 del 2006); commesso in Roma e accertato il 7 maggio 2012.
 
2. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Nullità per insufficiente ed incompleta enunciazione del fatto nell’imputazione.
 
L’imputazione riguardava la lettera A) e la lettera B) dell’art. 256 comma 1, citato. Ovvero la gestione illecita sia di sostanze pericolose e sia di sostanze non pericolose (veicoli fuori uso). Il Tribunale rigettava l’eccezione di nullità tempestivamente proposta.
 
2. 2. Difformità tra dispositivo e motivazione, nullità.
 
Il Tribunale pur ritenendo mancante la prova dell’esistenza di rifiuti pericolosi non assolveva il ricorrente dal reato di cui all’art. 256, comma 1 lettera A) d. lgs 152/2006.
 
2. 3. Violazione di legge, art. 62 n. 6 cod. pen.
 
Il Tribunale non ha riconosciuto al ricorrente l’attenuante dell’art. 62, n. 6 cod. pen. pur dando conto del contegno collaborativo tenuto dopo l’accertamento del reato: integrale bonifica del sito. Il ricorrente infatti prima del giudizio ha provveduto alla bonifica mediante la ditta Ecolivieri s.r.l.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla mancata valutazione della concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., e inammissibile nel resto, per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.
 
3. 1. Nelle conclusioni riportate in sentenza la difesa aveva chiesto l’applicazione della circostanza attenuante dell’art. 62, n. 6, cod. pen.
 
La sentenza impugnata non valuta la concessione della circostanza attenuante richiesta, pur dando atto nella motivazione del trattamento sanzionatorio «del contegno collaborativo tenuto dopo l’accertamento del fatto (bonifica del sito)». La decisione quindi deve annullarsi con rinvio, limitatamente alla valutazione della concessione dell’attenuante dì cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
 
3. 2. Il ricorso risulta inammissibile nel resto, infatti la decisione impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità rileva che «sussistono dunque tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per ritenere il Deodati responsabile del reato di illecita attività di gestione di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006. In particolare deve ritenersi sussistente l’ipotesi contemplata dalla lettera A) di tale articolo (gestione abusiva di rifiuti non pericolosi) e non anche quella contestata dal P.M. di cui alla lettera B) (gestione di rifiuti pericolosi). … Ed infatti in primo luogo può certamente escludersi che i veicoli in questione fossero detenuti dal Deodati al fine di provvedere alla loro riparazione. Depongono in senso contrario , sia il pessimo stato di conservazione dei mezzi (oggettivamente incompatibile con qualunque intervento riparatore) sia la significativa circostanza che nessuno degli automezzi in questione risultava in carica al registro di riparazione dell’officina alla data del sequestro».
 
Sul punto nel ricorso non si formulano motivi di legittimità, ma genericamente si contesta l’omessa assoluzione. 

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6. c.p. e rinvia al Tribunale di Roma.
 
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
 
Così deciso, 7 /02/2017
 
 

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