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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1188 | Data di udienza:

* RIFIUTI – Veicoli fuori uso – D.lgs.n. 209/2003 – D.lgs. n. 152/2006 – Natura di rifiuto – Individuazione – Discarica abusiva – Nozione – Artt. 2, c. 1 d.lgs. n. 36/2003 e 256, c. 3 d.lgs.n. 152/2006 – Differenza tra discarica abusiva e mero abbandono di rifiuti – Accumulo di rifiuti all’interno di uno stabilimento produttivo – Degrado dell’area.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ penale
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2012
Numero: 1188
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Ramacci


Premassima

* RIFIUTI – Veicoli fuori uso – D.lgs.n. 209/2003 – D.lgs. n. 152/2006 – Natura di rifiuto – Individuazione – Discarica abusiva – Nozione – Artt. 2, c. 1 d.lgs. n. 36/2003 e 256, c. 3 d.lgs.n. 152/2006 – Differenza tra discarica abusiva e mero abbandono di rifiuti – Accumulo di rifiuti all’interno di uno stabilimento produttivo – Degrado dell’area.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ – 16 gennaio 2012, n. 1188


RIFIUTI – Veicoli fuori uso – D.lgs.n. 209/2003 – D.lgs. n. 152/2006 – Natura di rifiuto – Individuazione.

Il Decreto Legislativo n. 209/2003, in materia di veicoli fuori uso, non contiene norme piu’ favorevoli rispetto al d.lgs. n. 152/2006 e, all’articolo 3, considera il veicolo “fuori uso” un rifiuto, sia con riferimento al veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia a quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonche’ quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorche’ giacente in area privata (Sez. 3 n. 21963, 4 marzo 2005; Sez. 3 n. 33789 23 giugno 2005; Sez. 3 n. 23790 18 giugno 2007; Sez. 3 n. 27074, 4 luglio 2008; Sez. 3 n. 22035, 10 giugno 2010).

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 1262/2008 della Corte di Appello di Lecce del 22/10/2009) – Pres. De Maio, Est. Ramacci

RIFIUTI – Discarica abusiva – Nozione – Artt. 2, c. 1 d.lgs. n. 36/2003 e 256, c. 3 d.lgs.n. 152/2006 – Differenza tra discarica abusiva e mero abbandono di rifiuti.

Ai sensi degli art. 2,c. 1 d.lgs. n. 36/2003 e 256, c.3 d.lgs. n. 152/2006, si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitivita’, in considerazione delle quantita’ considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (v. ad es. Sez. 3 n. 27296, 17 giugno 2004). La differenza tra discarica abusiva e mero abbandono di rifiuti fa leva sulla natura occasionale e discontinua di tale attivita’ rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica (Sez. 3 n. 25463, 15 aprile 2004). La discarica abusiva dovrebbe pertanto presentare, tendenzialmente, una o piu’ tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, piu’ o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneita’ dell’ammasso dei materiali; definitivita’ del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 1262/2008 della Corte di Appello di Lecce del 22/10/2009) – Pres. De Maio, Est. Ramacci
 

RIFIUTI – Discarica abusiva – Accumulo di rifiuti all’interno di uno stabilimento produttivo – Degrado dell’area.

Il reato di discarica abusiva e’ configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o piu’ destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno dello stabilimento produttivo (Sez. Ili n. 41351, 6 novembre 2008; n. 2485, 17 gennaio 2008; n. 10358, 9 marzo 2007).

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 1262/2008 della Corte di Appello di Lecce del 22/10/2009) – Pres. De Maio, Est. Ramacci


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ - 16 gennaio 2012, n. 1188

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ – 16 gennaio 2012, n. 1188

 
REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE TERZA PENALE

 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 
Dott. DE MAIO Guido – Presidente

 Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere

 Dott. GRILLO Renato – Consigliere

 Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere

 Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

 
ha pronunciato la seguente:

 
SENTENZA

 
sul ricorso proposto da:

 
1) (omissis);

 
avverso la sentenza n. 1262/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 22/10/2009;

 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per l’ammissibilita’ del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 
Con sentenza del 22 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Lecce riformava parzialmente, revocando la confisca, la sentenza con la quale, in data 4 marzo 2008, il Tribunale di quella citta’ condannava (omissis) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera b) e terzo, perche’, in assenza di autorizzazione, aveva adibito un’area di circa 26.000 mq. a discarica di rifiuti speciali (rottami di autovetture complete di parti interne, plastica, gomme, ferro eta’).

 
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

 
Con un unico motivo deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che i giudici del merito avevano errato nel ritenere la sussistenza del reato di discarica abusiva potendosi, al piu’, inquadrare la condotta contestagli nell’ambito della gestione illecita di cui all’articolo 256, comma 1, in quanto i materiali rinvenuti nell’area sequestratagli non erano abbandonati ne’, tanto meno, egli intendeva disfarsene, trattandosi dell’oggetto della sua attivita’ di autodemolitore, ancorche’ abusivo.

 
Aggiungeva che anche l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1, della menzionata disposizione non era comunque applicabile perche’ la stessa Corte territoriale, dissequestrando progressivamente detti materiali, ne aveva implicitamente escluso la natura di rifiuti pur pervenendo, successivamente, all’errata e contraddittoria conclusione di ritenere fondata l’ipotesi accusatoria gia’ confermata dal primo giudice.

 
Lamentava, inoltre, la mancanza di motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche, che non potevano essergli negate avendo egli proceduto alla bonifica dell’area ed evidenziava che, in ogni caso, era maturata la prescrizione del reato.

 
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

 
MOTIVI DELLA DECISIONE

 
Il ricorso e’ inammissibile perche’ basato su motivi manifestamene infondati.

 
Occorre preliminarmente osservare che, in generale, non puo’ esservi alcun dubbio sul fatto che i veicoli fuori uso siano qualificabili, a tutti gli effetti, come rifiuti.

 
Per l’inquadramento della relativa disciplina deve farsi riferimento al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 231, ed al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149.

 
Dei rapporti tra la disciplina generale in materia di rifiuti e il Decreto Legislativo n. 209 del 2003, si e’ peraltro occupata, in piu’ occasioni, la giurisprudenza di questa Corte, precisando che esso non contiene norme piu’ favorevoli e, all’articolo 3, considera il veicolo “fuori uso” un rifiuto, sia con riferimento al veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia a quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonche’ quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorche’ giacente in area privata” (Sez. 3 n. 21963, 4 marzo 2005; Sez. 3 n. 33789 23 giugno 2005; Sez. 3 n. 23790 18 giugno 2007; Sez. 3 n. 27074, 4 luglio 2008; Sez. 3 n. 22035, 10 giugno 2010).

 
Il menzionato Decreto Legislativo sottopone a specifica disciplina anche l’attivita’ dei centri di autodemolizione, come emerge dalla lettura dell’articolo 6 e dell’Allegato 1.

 
Analogamente, non pare possa escludersi, alla luce dei contenuti della impugnata decisione, la natura di rifiuto degli altri materiali descritti nell’imputazione.

 
Il ricorrente contesta, tuttavia, che l’attivita’ da lui svolta possa essere inquadrata nell’illecita realizzazione o gestione di discarica abusiva, consistendo nella mera gestione illecita di rifiuti.

 
Va a tale proposito ricordato che una definizione giuridica di discarica e’ rinvenibile nel Decreto Legislativo n. 36 del 2003, articolo 2, comma 1, lettera g), ove si afferma che per tale deve intendersi un’area “adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche’ qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu’ di un anno”.

 
Aggiunge la richiamata disposizione che “sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, consentendo cosi’, grazie all’indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attivita’ di gestione (anche se lo stesso, come si e’ ritenuto nel caso di protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all’anno in Sez. 3 n. 9849, 4 marzo 2009, non individua un elemento costitutivo della fattispecie).

 
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, si e’ ripetutamente impegnata nella individuazione del concetto di discarica con riferimento al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 3, sottolineandone, ad esempio, la differenza con la nozione di “smaltimento” e rilevando che trattasi di due attivita’ diversamente disciplinate, perche’ pur avendo in comune talune operazioni (quali il conferimento dei materiali e la loro deposito), si differenziano radicalmente: nello smaltimento i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con specifiche modalita’ (cernita, trasformazione, utilizzo e riciclo previo recupero), nella discarica, invece, i beni non ricevono alcun trattamento ulteriore e vengono abbandonati a tempo indeterminato, mediante deposito ed ammasso.

 
Si ha quindi discarica abusiva “tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitivita’, in considerazione delle quantita’ considerevoli degli stessi e dello spazio occupato” (v. ad es. Sez. 3 n. 27296, 17 giugno 2004).

 
Anche la differenza con il mero abbandono di rifiuti e’ stata individuata evidenziando la natura occasionale e discontinua di tale attivita’ rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica (Sez. 3 n. 25463, 15 aprile 2004).

 
La discarica abusiva dovrebbe presentare, tendenzialmente, una o piu’ tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, piu’ o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneita’ dell’ammasso dei materiali; definitivita’ del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

 
Si e’ ulteriormente precisato che il reato di discarica abusiva e’ configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o piu’ destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno dello stabilimento produttivo (Sez. Ili n. 41351, 6 novembre 2008; n. 2485, 17 gennaio 2008; n. 10358, 9 marzo 2007).

 
Date tali premesse, deve rilevarsi che, con accertamento in fatto del tutto logico e coerente e, in quanto tale, insindacabile in questa sede di legittimita’, i giudici dell’appello hanno evidenziato che la destinazione dell’area a discarica era dimostrata dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali.

 
Una conferma ulteriore viene fornita dalla Corte territoriale laddove si specifica l’irrilevanza della circostanza, addotta dalla difesa, circa la idoneita’ dell’area ad essere destinata a discarica e viene dato atto della completa bonifica della stessa, attivita’ che non sarebbe stata necessaria nel caso in cui il terreno fosse stato adibito ad altri scopi, compreso il mero svolgimento dell’attivita’ di rottamazione e non fosse degradato dalla costante presenza dei rifiuti.

 
La qualificazione giuridica del fatto contestato al ricorrente appare, conseguentemente, corretta.

 
Anche la infondatezza dell’ulteriore motivo di ricorso concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche appare di macroscopica evidenza.

 
I giudici del gravame hanno chiaramente specificato che la presenza di precedenti specifici per altre violazioni delle disposizioni ambientali era ostativa alla concessione delle richieste attenuanti.

 
A tale proposito occorre ricordare che per la concessione delle attenuanti generiche il giudice non e’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 2 n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. 6 n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non e’ suscettibile di sindacato in sede di legittimita’ neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. 6 n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. 6 n. 7707, 4 dicembre 2003).

 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e tale declaratoria non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non puo’ tenersi conto della prescrizione del reato che venga eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell’atto di gravame (S.U. n. 32, 21 dicembre 2000).

 
Alla declaratoria di inammissibilita’ – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quello del versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

 
P.Q.M.

 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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