ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Acque reflue provenienti da una clinica specialistica sanitaria – Reflui provenienti dai reparti e relativi laboratori di un presidio ospedaliero – Qualifica di acque reflue industriali – Impiego di sostanze estranee al metabolismo umano ed alle attività domestiche – Definizione di “acque reflue domestiche” e di “acque reflue industriali” – Criterio della provenienza – Discrimine, all’interno delle acque reflue tra quelle “domestiche” e quelle “industriali” – Artt. 74, 101, 137, D.Lgs. n.152/2006 – Omessa indicazione all’indagato delle prescrizioni da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria – Condizione di procedibilità dell’esercizio dell’azione penale – Limiti della procedura estintiva – Danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche – Artt. 318 – bis e ss. T.U.A..
Per leggere il contenuto completo di questo articolo devi ACCEDERE AL SITO o REGISTRARE UN ACCOUNT.
Consulta la pagina Abbonamenti per maggiori dettagli.