Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Acqua - Inquinamento idrico,
Agricoltura e zootecnia,
Diritto processuale penale,
Inquinamento del suolo,
Legittimazione processuale,
Rifiuti
Numero: 6438 |
Data di udienza: 27 Gennaio 2016
RIFIUTI – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – AGICOLTURA E ZOOTECNIA – Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Fanghi utilizzati come ammendante – Compostato misto non proveniente da reflui civili né reflui ad essi assimilabili – Decreto di sequestro preventivo – Legittimità – Art. 260 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Procedimento di riesame – Limiti – Declaratoria di inammissibilità per rinuncia all’impugnazione – Condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria – Artt. 616, 606, 591, 325, 324,322 e 309 cod. proc. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2016
Numero: 6438
Data di udienza: 27 Gennaio 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Gai
Premassima
RIFIUTI – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – AGICOLTURA E ZOOTECNIA – Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Fanghi utilizzati come ammendante – Compostato misto non proveniente da reflui civili né reflui ad essi assimilabili – Decreto di sequestro preventivo – Legittimità – Art. 260 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Procedimento di riesame – Limiti – Declaratoria di inammissibilità per rinuncia all’impugnazione – Condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria – Artt. 616, 606, 591, 325, 324,322 e 309 cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 27/01/2016) Sentenza n.6438
INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – AGICOLTURA E ZOOTECNIA – Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Fanghi utilizzati come ammendante – Compostato misto non proveniente da reflui civili né reflui ad essi assimilabili – Decreto di sequestro preventivo – Legittimità – Art. 260 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
E’ legittimo il decreto di sequestro preventivo di ammendante compostato misto, prodotto e destinato ad essere commercializzato, nei casi in cui si ravvisi il
fumus del delitto di cui all’
art. 260 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, sulla base degli accertamenti del n.o.e e degli accertamenti tecnici operati dai consulenti del P.M., nonché del pericolum in mora perché, essendo i fanghi utilizzati per la formazione del prodotto non proveniente da reflui civili, né reflui ad essi assimilabili. Nella specie, appariva palese il rischio di inquinamento del suolo e dell’acqua sotterranea, con possibile compromissione della salute pubblica, conseguente alla commercializzazione del prodotto oggetto di sequestro, in quanto destinato ad essere impiegato in agricoltura e giardinaggio.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Procedimento di riesame – Limiti – Declaratoria di inammissibilità per rinuncia all’impugnazione – Condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria – Artt. 616, 606, 591, 325, 324 e 322 cod. proc. pen..
Dal combinato disposto degli
art. 325, primo comma e 322 cod. proc. pen. si desume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione, avverso le ordinanze rese a norma dell’
art. 324 cod. proc. pen., solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame, (Cass. Sez. 3, n. 43504 del 12/07/2012; Sez. 3, n. 1318 del 26/04/1994). Pertanto, non avendo il ricorrente partecipato al giudizio incidentale, come risulta per tabulas dal provvedimento impugnato, non è soggetto legittimato a proporre ricorso in cassazione. Inoltre, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’
art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’
art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’
art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, PM in Degennaro; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao).
(dich. inamm. i ricorsi avverso ordinanza del 10/04/2015 del Tribunale di Lecce) Pres. FIALE Rel. GAI Ric. Costantino e altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 27/01/2016) Sentenza n.6438
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 27/01/2016) Sentenza n.6438
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Costantini Nicola, nato a Bari il 24/04/1951
2. Correra Alfredo, legale rappresentante e AU di ASECO spa
– avverso l’ordinanza del 10/04/2015 del Tribunale di Lecce;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
– udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
– udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 aprile 2015 (dep. 11 maggio 2015), il Tribunale di Lecce, adito ai sensi dell’
art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di ammendante compostato misto prodotto e destinato ad essere commercializzato da Aseco spa, disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ravvisando il
fumus del delitto di cui all’
art. 260 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, sulla base degli accertamenti del n.o.e e degli accertamenti tecnici operati dai consulenti del P.M., nonché del pericolum in mora perché, essendo i fanghi utilizzati per la formazione del prodotto Aseco non proveniente da reflui civili, né reflui ad essi assimilabili, appariva palese il rischio di inquinamento del suolo e dell’acqua sotterranea, con possibile compromissione della salute pubblica, conseguente alla commercializzazione del prodotto oggetto di sequestro, in quanto destinato ad essere impiegato in agricoltura e giardinaggio.
2. Avverso l’ordinanza hanno presentato ricorso, personalmente Costantino Nicola, amministratore unico di Acquedotto Pugliese s.p.a. e Correra Alfredo, legale rappresentante di Aseco s.p.a., con due distinti atti, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
3. Con atto in data 29 dicembre 2015 (depositato in Cancelleria in pari data) Costantino Nicola dichiarava di rinunciare al ricorso. Successivamente con atto in data 13 gennaio 2016 (depositato in Cancelleria in data 15 gennaio 2016), Correra Alfredo dichiarava di rinunciare al ricorso.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono entrambi, per ragioni diverse, inammissibili.
6. Deve in primo luogo darsi atto che il ricorso di Nicola Costantino è inammissibile, ai sensi dell’
art. 591 comma 1, lett. d) cod.proc.pen., attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia all’impugnazione.
7. Parimenti inammissibile è il ricorso di Alfredo Correra, legale rappresentante di Aseco s.p.a., ai sensi dell’
art. 591 comma 1, lett. a) cod.proc.pen., perché presentato da persona non legittimata. Dal combinato disposto degli
art. 325, primo comma e 322 cod. proc. pen. si desume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione, avverso le ordinanze rese a norma dell’
art. 324 cod. proc. pen., solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame. Tale principio espresso univocamente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 43504 del 12/07/2012, Rv. 253557; Sez. 3, n. 1318 del 26/04/1994, Rv. 198865), deve essere confermato e ribadito. Pertanto, non avendo Correra Alfredo partecipato al giudizio incidentale, come risulta per tabulas dal provvedimento impugnato, non è soggetto legittimato a proporre ricorso in cassazione.
8. Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00.
9. In proposito, quanto al ricorso proposto da Costantini, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” facendo unicamente riferimento il ricorrente alla “modifica della situazione di fatto”, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento, recentemente ribadito, secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’
art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’
art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, PM in Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao Rv. 263400).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/01/2016