RIFIUTI – Rimozione della copertura di amianto – Inottemperanza all’ordinanza sindacale – Art. 50 TU Enti Locali – Abbandono – Responsabilità – Artt. 183, 192 e 255 c. 3 d.L.vo n. 152/2006 (diversamente qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 452 terdecies cod.pen.) – AMIANTO – Rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche sull’amianto – L. n. 257/1992 – Applicazione – Giurisprudenza.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Luglio 2019
Numero: 31310
Data di udienza: 4 Giugno 2019
Presidente: DI NICOLA
Estensore: GAI
Premassima
RIFIUTI – Rimozione della copertura di amianto – Inottemperanza all’ordinanza sindacale – Art. 50 TU Enti Locali – Abbandono – Responsabilità – Artt. 183, 192 e 255 c. 3 d.L.vo n. 152/2006 (diversamente qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 452 terdecies cod.pen.) – AMIANTO – Rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche sull’amianto – L. n. 257/1992 – Applicazione – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 17/07/2019 (Ud. 04/06/2019), Sentenza n.31310
RIFIUTI – Rimozione della copertura di amianto – Inottemperanza all’ordinanza sindacale – Art. 50 TU Enti Locali – Abbandono – Responsabilità – Artt. 183, 192 e 255 c. 3 d.L.vo n. 152/2006 – art. 452 terdecies cod.pen.
Gli elementi essenziali della fattispecie penale di cui all’art. 255 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006, che punisce “chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’ articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno”, sono l’esistenza di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ex art. 192 (codice dell’ambiente), e la condotta di inottemperanza da parte dei destinatari dell’ordinanza stessa. Accanto al generale divieto di abbandono dei rifiuti e al correlato obbligo di rimozione in capo a colui che ha proceduto all’abbandono (ed alla posizione del proprietario “incolpevole”), si colloca l’ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi. Tale ordinanza, emessa ex art. 192 comma 3 T.U.A., può essere emanata solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti. Rimanendo, comunque, ferma la possibilità di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
RIFIUTI – AMIANTO – Rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche sull’amianto – L. n. 257/1992 – Applicazione – Giurisprudenza.
In tema di rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche, la legge n. 257 del 1992 riguarda, in via principale, la cessazione dell’impiego dell’amianto e si occupa dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento di amianto, e contempla fra i “rifiuti di amianto” qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in determinate concentrazioni applicabili; in tali casi si deve avere riguardo alla legge n. 257 medesima e non alla disciplina generale dei rifiuti (Sez. 3, n. 31398 del 10/07/2018; Sez. 3, n. 31011 del 18/6/2002, Zatti)
(annulla con rinvio sentenza del 22/10/2018 – CORTE D’APPELLO DI MILANO) Pres. DI NICOLA, Rel. GAI, Ric. Gerli
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 17/07/2019 (Ud. 04/06/2019), Sentenza n.31310SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 17/07/2019 (Ud. 04/06/2019), Sentenza n.31310
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Gerli E. G., nato a Milano;
avverso la sentenza del 22/10/2018 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città con la quale Gerli era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, alla pena di mesi quattro di arresto, in ordine al reato di cui all’art. 255 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006 (diversamente qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 452 terdecies cod.pen.), per avere, quale legale rappresentante della Immobiliare Nord Brianza srl, non ottemperato all’ordinanza sindacale e relativa diffida, emanata dal Sindaco di Milano, ai sensi dell’art. 192 comma 3 del medesimo decreto, con la quale si intimava di rimuovere la copertura di amianto su un immobile di proprietà della medesima società.
In Milano dal 20/05/2015 e tutt’ora permanente.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
-Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 192 e 255 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006.
La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie penale sul mero dato dell’inottemperanza dell’ordinanza emessa ex art. 192 cit., senza verificare la legittimità di questa e senza verificare che l’omissione riguardasse un rifiuto ai sensi dell’art. 183 del medesimo decreto, e senza verificare la ricorrenza di una condotta di abbandono o deposito.
Non avrebbe poi considerato che il pignoramento immobiliare e la crisi economica in cui versava l’imputato gli avrebbero impedito qualunque intervento e dunque l’osservanza dell’ordinanza sindacale. Nel caso de quo non si potrebbe ravvisare il reato in assenza di abbandono del rifiuto, poiché si trattava di un tetto contenente amianto diventato potenzialmente pericoloso che non è stato dismesso per le ragioni evidenziate, sicchè mancherebbe la volontà dismissiva di abbandono.
-Vizio di motivazione in relazione alla manifesta illogicità e contraddittorietà e travisamento dell’esame dell’imputato con riguardo all’impossibilità di adempiere in ragione del pignoramento immobiliare e della crisi economica, circostanze che, ciascuna di esse, escludevano la volontà di non adempiere per oggettiva impossibilità.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
5. Secondo quanto risulta dalle conformi sentenze di merito, insindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione, era stata accertata l’omessa rimozione della copertura in amianto di un tetto di un immobile di proprietà della società di cui il Gerli è il legale rappresentante, a seguito di diffida del Sindaco del comune di Milano in data 16/10/2013, e successiva ordinanza, emessa il 02/07/2014 (notificata al Gerli il 07/07/2014), ex art. 50 TU Enti Locali, rimasta ineseguita alla data dell’accertamento il 29/05/2015.
Sulla scorta di tali elementi di fatto, i giudici del merito, diversamente qualificata l’originaria imputazione di violazione dell’art. 452 terdecies cod.pen., hanno condannato il Gerli per la contravvenzione di cui all’art. 255 comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006, per l’inottemperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa ai sensi dell’art. 192 comma 3 del medesimo decreto.
6. Occorre muovere dall’esegesi dalle norme giuridiche che regolano la materia e segnatamente dall’art. 255 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006, art. 192, comma 1 e 3 del medesimo decreto. Gli elementi essenziali della fattispecie penale di cui all’art. 255 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006, che punisce “chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’ articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno”, sono l’esistenza di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ex art. 192 cit., e la condotta di inottemperanza da parte dei destinatari dell’ordinanza stessa. Come chiarito dalle sentenze di Questa Terza Sezione della Corte di cassazione Grispo e Viti, trattasi – nonostante l’apparenza contraria indotta dal riferimento lessicale a “chiunque” – di un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari formali dell’ordinanza (Sez. 3, n. 24724 del 15/05/2007, Grispo, Rv. 236954 – 01; Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2002, P.M. in proc. Viti M ed altro, Rv. 222421).
In particolare, la pronuncia Grispo mette in luce i diversi destinatari dei diversi obblighi, inizialmente dettati dagli artt. 14 e 17 del d.lgs n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi), la cui disciplina è stata poi trasfusa nell’attuale d.lgs n. 152 del 2006 che regola il settore.
L’art. 14 del Decreto Ronchi individuava il soggetto obbligato alla rimozione ed al ripristino nella persona che ha violato il divieto di abbandono, al quale è affiancato in solido il proprietario del sito (o il titolare di diritti di godimento sulla area) solo se la violazione gli sia imputabile “a titolo di dolo o di colpa”.
Accanto al generale divieto di abbandono dei rifiuti e al correlato obbligo di rimozione in capo a colui che ha proceduto all’abbandono (ed alla posizione del proprietario “incolpevole”), si colloca l’ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi, prevista dall’art. 14 comma 3 del d.lgs. n. 22 del 1997, ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3.
In tale ambito si era, in particolare chiarito, che l’ordinanza emessa ex 14 comma 3, ora art. 192 comma 3 cit., può essere emanata solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti. Sempre la pronuncia Grispo si riallaccia e ripete i principi fissati dalla precedente sentenza (Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2002, P.M. in proc. Viti ed altro, Rv. 222421), che evidenziava come, mentre il comando di cui all’art. 14, comma 3, è rivolto ai responsabili dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato, il precetto dell’art. 50, comma 2, è rivolto ai destinatari formali dell’ordinanza sindacale; di modo che spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o – al limite – di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno nè responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
Mentre onere dell’organo dell’accusa è solo quello di provare gli elementi essenziali del reato previsto dall’art. 50, comma, 2 D. Lgs. 22/1997, oggi dall’art. 255, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, ossia, da una parte, l’esistenza dell’ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell’art. 192 cit., assistita da presunzione di legittimità e, dall’altra, l’inottemperanza da parte dei suoi destinatari.
7. Ora, quanto al caso in scrutinio, la corte territoriale non ha adeguatamente chiarito se si trattava di un’ipotesi di abbandono costituente presupposto per l’adozione dell’ordinanza ex art. 193 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006, ovvero di inottemperanza al dictum di un provvedimento amministrativo, legalmente dato ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, da cui la rilevanza della questione di diritto posta dal ricorrente, di configurazione della violazione dell’art. 650 cod.pen..
E ciò in quanto solo l’inottemperanza all’ordinanza sindacale emessa ai sensi dell’art. 193 comma 3 cit., è assistita dalla sanzione penale ex art. 255 comma 3 del d.lgs n. 152 del 2006. In tale ambito, incidentalmente rileva, il Collegio, che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, chiarito che, nel considerare i rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche, ha affermato che la legge n. 257 del 1992 riguarda, in via principale, la cessazione dell’impiego dell’amianto e si occupa dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento di amianto, e contempla fra i “rifiuti di amianto” qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in determinate concentrazioni applicabili, e che in tali casi si deve avere riguardo alla legge n. 257 medesima e non alla disciplina generale dei rifiuti (Sez. 3, n. 31398 del 10/07/2018; Sez. 3, n. 31011 del 18/6/2002, Zatti, Rv. 222390, non massimata sul punto).
8. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. Resta assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 04/06/2019