Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Beni culturali ed ambientali,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 43722 |
Data di udienza: 27 Aprile 2016
* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati urbanistici e paesaggistici – Intervento edilizio – Mancanza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica – Autorizzazione in sanatoria – Effetti – Artt. 36, 44 e 45 d.P.R. n. 380/2001 – Effetti penali dei procedimenti amministrativi di sanatoria – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – Deturpamento delle bellezze naturali – Estinzione del reato di cui all’art. 734 cod. pen. per condono edilizio – Presupposti e limiti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2016
Numero: 43722
Data di udienza: 27 Aprile 2016
Presidente: Fiale
Estensore: ANDRONIO
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati urbanistici e paesaggistici – Intervento edilizio – Mancanza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica – Autorizzazione in sanatoria – Effetti – Artt. 36, 44 e 45 d.P.R. n. 380/2001 – Effetti penali dei procedimenti amministrativi di sanatoria – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – Deturpamento delle bellezze naturali – Estinzione del reato di cui all’art. 734 cod. pen. per condono edilizio – Presupposti e limiti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43722
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati urbanistici e paesaggistici – Intervento edilizio – Mancanza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica – Autorizzazione in sanatoria – Effetti – Artt. 36, 44 e 45 d.P.R. n. 380/2001 – Effetti penali dei procedimenti amministrativi di sanatoria – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – Deturpamento delle bellezze naturali – Estinzione del reato di cui all’art. 734 cod. pen. per condono edilizio – Presupposti e limiti.
L’estinzione del reato di cui all’art. 734 cod. pen. per condono edilizio è ammissibile solo per i fatti commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, per i quali opera l’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004, ma deve essere esclusa per il caso di rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Infatti l’
art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel disciplinare gli effetti penali dei procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al precedente art. 36, prevede che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingua i soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non anche i reati paesaggistici, ivi compreso quello di cui all’art. 734 cod. pen. Nella specie, per ritenere insussistente la fattispecie contravvenzionale contestata, il giudice avrebbe dovuto, dunque, escludere il concreto deturpamento delle bellezze naturali, non essendo sufficiente a tal fine l’avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi certificata dalle competenti autorità amministrative; non è infatti configurabile alcun automatico effetto estintivo della valutazione positiva dell’autorità amministrativa (Cass., sez. 3, 22 settembre 2010, n. 34205).
(Annulla con rinvio sentenza del TRIBUNALE DI ASTI) Pres. FIALE, Rel. ANDRONIO, Ric. Proc. della Repubblica nei confr. di Bertello ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43722
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43722
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nei confronti di:
– Bertello Elisa, nata a Bra il 9 settembre 1991;
– Messa Rosanna, nata a Pocapagliail 16 agosto 1955;
– Bertello Giusto, nato a Cherasco il 14 settembre 1955;
avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 28 settembre 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ai reati di cui ai capi A e D dell’imputazione e per il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 28 settembre 2015, il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati indicati in epigrafe in ordine a tutti i reati loro ascritti per essere gli stessi estinti a seguito di intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Si tratta, in particolare, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen.,
44 comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001,
181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen., contestati agli imputati per avere realizzato, in concorso tra loro, su un tratto di un rio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un guado di collegamento con massi e struttura in acciaio, in mancanza del permesso di costruire (capo A), dell’autorizzazione paesaggistica (capo B), con deturpamento delle bellezze naturali (capo C); al solo Bertello Giusto sono contestati anche i reati di cui agli artt. 44 comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001,
181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen., per avere realizzato un manufatto costituito da travi e laminati di metallo appoggiati su blocchi di cemento, in mancanza del permesso di costruire (capo D), dell’autorizzazione paesaggistica (capo E), con deturpamento delle bellezze naturali (capo F). Il giudice rileva che la Regione Piemonte aveva rilasciato, il 13 luglio 2012, autorizzazione in sanatoria alla realizzazione del guado con concessione per l’occupazione del sedime demaniale con guado d’uso agricolo. La realizzazione del guado era stata preceduta dalla totale demolizione di quello preesistente, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come era emerso da un verbale di sopralluogo dei tecnici comunali. Ciò avrebbe estinto i reati di cui ai capi A, B, D ad E dell’imputazione, ai sensi degli
artt. 45, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004. Quanto alle contravvenzioni di cui all’art. 734 cod. pen., le stesse sarebbero insussistenti, per la mancanza di un concreto deturpamento della bellezza naturale dei luoghi.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, rilevando, in primo luogo, l’erronea applicazione della legge penale, sull’assunto che l’autorizzazione in sanatoria del 13 luglio 2012 sarebbe stata emessa non dall’organo competente, che è il Comune, ai sensi dell’
art.36 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma dalla Regione. Né l’atto della Regione potrebbe ritenersi equipollente all’atto dell’organo competente ai fini della validità della sanatoria. Quanto alla violazione dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, si sostiene che la sentenza abbia fatto corretta applicazione della norma di cui al successivo comma 1-quinquies, evidenziando che vi era stata rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Tale causa di non punibilità non era stata però esplicitata nel dispositivo della sentenza, in cui ci si riferisce solo all’intervenuto rilascio del permesso di costruire.
Con il secondo motivo di doglianza, si rileva l’erronea applicazione dell’articolo 734 cod. pen. In particolare, non vi sarebbe alcuna motivazione sull’esistenza dell’elemento oggettivo del reato, non essendo sufficiente l’avvenuta riduzione in pristino dello stato dei luoghi per escludere che vi sia stato in concreto un deturpamento delle bellezze naturali. Il pubblico ministero ricorrente ricorda che l’estinzione del reato di cui all’art. 734 per condono edilizio è ammissibile solo per i fatti commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, per i quali opera l’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004, ma deve essere esclusa per il caso di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, seppure da parte di un organo incompetente, quale la Regione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
Dall’esame del provvedimento della Regione Piemonte – Direzione opere pubbliche, del 13 luglio 2012 emerge che lo stesso non è un’autorizzazione in sanatoria alla realizzazione delle opere abusive, ma è semplicemente un provvedimento che si riferisce all’aspetto paesaggistico, con concessione per l’occupazione del sedime demaniale con guado ad uso agricolo, per la durata di nove anni. Esso, dunque, non ha, neanche sul piano oggettivo, i requisiti previsti dall’
art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; né avrebbe potuto averli, essendo stato emesso da un organo, quale la Regione, incompetente in materia di sanatorie edilizie. Nessun effetto estintivo si è, dunque, realizzato, in forza di tale atto, in relazione ai reati di cui ai capi A e D dell’imputazione.
Parimenti corretta è la prospettazione del ricorrente circa l’avvenuta riduzione in pristino dello stato dei luoghi. La stessa, infatti, potrebbe estinguere le contravvenzioni paesaggistiche di cui ai capi B ed E dell’imputazione, ai sensi dell’
art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, integrando, appunto, la causa di estinzione prevista da tale disposizione, ma non ha nulla a che vedere con l’affermata sanatoria dei reati paesaggistici per l’intervenuto rilascio del provvedimento del 13 luglio 2012, erroneamente qualificato dal giudice quale permesso di costruire in sanatoria. La sentenza avrebbe, dunque, dovuto specificare correttamente la causa di non punibilità, sia nella motivazione, sia nel dispositivo.
Né alcuna causa estintiva si è verificata per i reati di cui all’art. 734 cod. pen. (di cui ai capi C ed F), perché – come visto – nessuna autorizzazione in sanatoria è stata rilasciata. E ciò, a prescindere dall’ulteriore considerazione che – come bene evidenziato dal pubblico ministero ricorrente – l’estinzione del reato di cui all’art. 734 cod. pen. per condono edilizio è ammissibile solo per i fatti commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, per i quali opera l’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004, ma deve essere esclusa per il caso di rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Infatti l’
art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel disciplinare gli effetti penali dei procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al precedente
art. 36, prevede che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingua i soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non anche i reati paesaggistici, ivi compreso quello di cui all’art. 734 cod. pen. Per ritenere insussistente la fattispecie contravvenzionale contestata, il giudice avrebbe dovuto, dunque, escludere il concreto deturpamento delle bellezze naturali, non essendo sufficiente a tal fine l’avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi certificata dalle competenti autorità amministrative; non è infatti configurabile alcun automatico effetto estintivo della valutazione positiva dell’autorità amministrativa (Cass., sez. 3, 22 settembre 2010, n. 34205, rv. 248369).
4. – La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Asti, perché proceda a nuovo giudizio, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.